Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2003, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO,00 5 79/ 03 ESU PREMA D LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 10962/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 1158 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato AN che lo rappresenta e difende, giusta delegaMANCUSO, in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA P.ZZA CROCE ROSSA 1, presso lo studio in dell'avvocato GIANCARLO ALVINO, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato GIOVANNI PREVITI, 3250 -1-: : giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 809/99 del Tribunale di R.G. N. 730/98;MESSINA, depositata il 02/03/00 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato MANCUSO;
udito l'Avvocato PREVITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione del ля ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda di CO SA nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato per l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica di capo treno, anche agli effetti economici, con decorrenza dal 1987, ritenendo che l'inquadramento nel livello superiore, per promozione automatica, nella specie sottratto alla disciplina di cui all'art. 2103 C.C., è regolato, in applicazione dell'art. 21 della legge n. 210/85, dall'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il quale, tale promozione deriva a chi disponga di due requisiti: uno temporale, costituito dalla sostituzione protratta per novanta giorni consecutivi 0 centottanta discontinui nell'anno solare, uno qualitativo, costituito dalla incompletezza della pianta organica, sì che non si tratti di sostituzione di dipendente avente diritto alla conservazione del posto. Su questa premessa, quanto al primo requisito, il Tribunale ne escludeva la sussistenza dovendosi ritenere, in adesione ad una giurisprudenza di questa Corte, che la frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni a 3 mansioni superiori può essere giustificata anche dalla particolare natura della attività espletata, come nel caso dei c.d. sostituti programmati, dipendenti delle Ferrovie, destinati а sostituire abitualmente i lavoratori assenti con il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il Tribunale escludeva inoltre che anche sotto requisito l'altro profilo fosse maturato il temporale, (180 giorni nell'anno solare) richiamandosi alle dichiarazioni dello stesso 89 90, aveva lavoratore che, per gli anni 88 - affermato di aver svolto più brevi periodi di sostituzione. In difetto del requisito temporale, il Tribunale riteneva di non dover esaminare la sussistenza di quello qualitativo, essendo il predetto accertamento sufficiente ai fini della decisione. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione CO SA censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Resiste la Società intimata allecon controricorso avversarie censure. Il SA ha presentato memoria p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente, sotto il primo profilo di un unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 4 2103 C.C., in relazione all'art. 41 del c. c.n.l., Tribunale, contrariamente agli per avere il orientamenti di questa Corte, ritenuto non utilizzabili, ai fini della promozione automatica, periodi non continuativi di applicazione in mansioni superiori (nella specie, in quelle di capo treno), in base alla circostanza di esser stato esso ricorrente istituzionalmente addetto a sostituzione di altri lavoratori mansioni di assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro: circostanza non risultante dagli atti processuali, contraddetta dal fatto che la sostituzione avveniva senza indicazione alcuna del dipendente che si doveva sostituire ° con la mera indicazione di un N.N. ossia di persona non e non identificabile se non dallaidentificata Società, non considerata dal Tribunale nell'impugnata decisione;
sotto altro e secondo profilo, deducendosi inoltre che il Tribunale incorso nell'omesso esame di altro punto decisivo della controversia, dedotto in appello, quale la computabilità nel periodo di assegnazione a mansioni superiori dei giorni di riposo intercalari a quelli di applicazione a tali mansioni. Ritiene la Corte che il ricorso, sotto il primo profilo 5 della suesposta censura, deve essere accolto, considerando che questa Corte, con precedente decisione sulla medesima questione, cui si aderisce, ha ritenuto, nella interpretazione dell'art. 41 del c.c.n.l. 5 febbraio 1988 applicabile ai dipendenti FF.SS., che in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l'art. 2103 C.C. non prescrive, perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione delle mansioni superiori, che il datore di lavoro debba : comunicare a quest'ultimo, in occasione della assegnazione suddetta, il nominativo del sostituto e i motivi della sostituzione;
tuttavia la contrattazione collettiva può legittimamente prevedere tale regime più rigoroso per tutelare (cfr. Cass. 646/1999 più efficacemente la professionalità del lavoratore 646/1999)} contro possibili abusi del datore di lavoro. E comunque l'indicazione del sostituto con la sigla "N.N." о la mancata indicazione di esso, nella documentazione aziendale, rende apodittica l'affermazione che l'espletamento delle superiori mansioni trovasse causa nell'esigenze di sostituire dipendenti con diritto alla conservazione del 6 posto. l'a gement ditate unsure assorbe l'itterine extica ally sentir и зе smponende la Camastell call rinvio.. po w Pertanto, la Corte, per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese al giudice designato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
Cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. Così deciso in Roma il 3 luglio 2002. il Presidente:/alutp Cons. estersore: CANCELLIERE Rain Cancelleria 16 GEN 2003 IL CANCELLIERE 7