Sentenza 25 novembre 2008
Massime • 1
In tema di casellario giudiziale, il giudice dell'esecuzione adito per la rettifica delle iscrizioni (art. 40, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313) non può sindacare la chiarezza delle iscrizioni e, quindi, correggerle. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che il sindacato del giudice dell'esecuzione è limitato alla declaratoria di illegittimità del certificato, se contenente menzione di provvedimenti non iscrivibili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2008, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3255
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 020606/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IL TE, N. IL 21/05/1955;
avverso ORDINANZA del 19/05/2008 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE BERARDINIS SILVANA;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Iacoviello F. M., che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 maggio 2008 il Giudice Monocratico del Tribunale di Reggio Emilia rigettava il ricorso proposto da VI TE ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 al fine di ottenere la rettifica delle iscrizioni del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
- Il richiedente aveva premesso di aver subito condanna per reato di finanziamento illecito dei partiti, con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 25-9-96, alla pena di mesi quattro giorni venti di reclusione e L.
8.000.000 di multa con concessione dei benefici di legge.
- aveva altresì specificato di aver subito altra condanna dal Tribunale di Milano in data 1 l-4-1997, per fatti analoghi, tra cui il delitto di corruzione, patteggiando la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione di un aumento a titolo di continuazione con il precedente fatto-reato, pari a giorni dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
- L'istante precisava inoltre che per la fattispecie della corruzione era intervenuto giudizio di revisione, e la successiva sentenza di assoluzione, in data 31/1/2005 (emessa dall'A.G. di BRESCIA). - A seguito di tale assoluzione, il Tribunale di Milano aveva emesso, in data 28-6-2006, ordinanza con la quale rideterminava la pena inflitta con la sentenza dell'11-4-1997, in mesi cinque di reclusione e multa di L. 8.200.000, già ridotta per il rito, con pena sospesa. - Con ordinanza, in data 27-11-2002, il predetto Tribunale aveva dichiarato estinti ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma, n. 2 i reati ritenuti nella sentenza emessa il 11-4-1997, tra i quali si era incluso ai fini della continuazione, quello contestato nel procedimento definito con la sentenza del 25-9-1996. - Tanto premesso il predetto VI aveva chiesto al Tribunale adito di correggere le iscrizioni del certificato del casellario giudiziale deducendo - in primo luogo - che non era corretta la indicazione della concessione per due volte della sospensione condizionale, dato che uno di tali benefici era rimasto assorbito da altro (applicato con la sentenza 11-4-1997). In secondo luogo aveva dedotto che non era chiara la nuova determinazione della pena eseguita nella sentenza, a seguito del giudizio di revisione che aveva assolto l'istante dal reato di corruzione.
Peraltro aveva notato che non emergeva dalla dichiarazione di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (di cui alla ordinanza del 27-11-2002) la estensione della estinzione al reato per il quale era stata emessa sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Avverso l'ordinanza di rigetto, emessa dal G.M. il 19-5-2008, proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 4 vizio dedotto dal combinato disposto dell'art. 40, D.P.R. citato e art. 666 c.p.p. in riferimento all'art. 6061 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e). -A sostegno del gravame, dopo aver ribadito le premesse dell'istanza avanzata al Tribunale, la Difesa evidenziava che il G.M. aveva rigettato la richiesta difensiva rappresentando che le questioni oggetto dell'istanza erano di carattere sostanziale e non solo formalmente riferibili alla formulazione del certificato del casellario,ed aveva evidenziato che l'interessato avrebbe potuto successivamente rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Inoltre il GM aveva escluso la possibilità di provvedere in relazione alla indicazione della sospensione condizionale della pena, asserendo che la questione avrebbe potuto riguardare l'eventuale futuro giudice di cognizione.
Per tali motivi il ricorrente riteneva inficiato da violazione di legge il provvedimento impugnato, del quale chiedeva l'annullamento. - Il P.G. Sede in ordine al proposto ricorso, ha concluso come in atti deducendo che l'oggetto della impugnazione - ossia il "petitum" devoluto al Tribunale (al fine di disporre nuovo assetto delle iscrizioni dell'istante, che si proponeva di articolare come da richiesta difensiva) - risulta inammissibile, non potendo il Giudice Penale disporre rettifiche di atti amministrativi. A riguardo il Requirente indica decisione di questa Corte Sez. 1 ordinanza n. 38033 del 18-6-2004, RV. 229739. - Inoltre il P.G. evidenzia che i motivi del ricorso si limitano a richiamare passi non condivisi dell'ordinanza impugnata, senza alcuno svolgimento delle ragioni giuridiche poste a fondamento delle censure difensive.
- precisava, infine, che il giudice dell'esecuzione, ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 può dichiarare la illegittimità di un certificato perché contiene provvedimenti non iscrivibili, ma non può sindacare la chiarezza delle iscrizioni.
Pertanto concludeva chiedendo a questa Corte di dichiarare la inammissibilità del ricorso in oggetto condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso proposto dal difensore di VI TE avverso il provvedimento in precedenza menzionato risulta inammissibile perché manifestamente infondato e formulato con motivazione del tutto generica. Invero l'istante richiedeva al Giudice adito la rettifica delle iscrizioni del certificato del casellario giudiziale, con ricorso ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 nel quale sottoponeva altresì questioni di natura sostanziale non suscettibili di essere in quel contesto definite (quali la possibilità di ottenere ulteriori benefici e la estinzione di reati già giudicati). Tanto premesso il Tribunale emise ritualmente il provvedimento di rigetto del ricorso, con motivazione esauriente, e le deduzioni poste a sostegno dell'attuale ricorso si rivelano del tutto prive di considerazioni idonee a contrastare la legittimità del provvedimento impugnato, non configurandosi alcun vizio di legittimità sui punti oggetto di decisione.
Peraltro il Giudice penale, come ribadito dal PG. requirente,non è competente in ordine alla rettifica di atti amministrativi (v. in tal senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 38033 del 18-6-2004 CC (dep. 27-9- 2004) RV 229739 - mentre il Giudice dell'esecuzione può - ai sensi del D.P.R. n. 313 del 2002, art. 40 dichiarare la illegittimità di un certificato perché contenente menzione di provvedimenti non iscrivibili, ma non può sindacare - come richiesto dal ricorrente - la chiarezza delle iscrizioni.
Conseguentemente la Corte deve dichiarare la inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009