Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
A seguito dell'abolizione dell'istituto della riabilitazione civile del fallito e dell'introduzione del registro dei falliti, a norma del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), la situazione dell'imprenditore dichiarato fallito va assimilata a quella del fallito riabilitato, con la conseguente eliminazione della annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel certificato civile di cui all'art. 26 d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 40513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40513 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
405 13 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 02/10/2008
SENTENZA
N. 2465/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI CONSIGLIERE ม N. 024856/2007 2.Dott. ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott.ROMBOLA' MARCELLO "
4.Dott. CASSANO MARGHERITA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) LL IA N. IL 02/02/1955
avverso ORDINANZA del 30/05/2007
TRIBUNALE di CAGLIARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Tannelli GIRONI EMILIO GIOVANNI
per ann, to senza rinno ed accoglimento dell'istanza
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L'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di GU NC volta ad ottenere che, a seguito dell'abolizione, ad opera del D.
1.vo n. 5/2006, della riabilitazione civile del fallito, già prevista dagli artt. 142 ss R.D. 16.3.1942, n. 267, e del pubblico registro dei falliti, di cui all'art. 50 R.D. cit., nel certificato del casellario giudiziale non compaia più l'iscrizione della sentenza del Tribunale di Cagliari che in data 30.9.1987 aveva dichiarato il suo fallimento. Il Tribunale di Cagliari, pronunciando in qualità di giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che l'unica conseguenza desumibile dalle suddette abolizioni consista nella mancata iscrizione, nel casellario giudiziale, delle sentenze di riabilitazione del fallito, trattandosi di istituto ormai espunto dall'ordinamento, ferma restando quella della sentenza dichiarativa di fallimento, prevista dal non modificato art. 3 D.P.R. n. 313/2002 (Disposizioni in materia di casellario giudiziale), anche in relazione al disposto dell'art. 5, lett. i) del medesimo D.P.R., secondo cui l'eliminazione dell'iscrizione dei provvedimenti dichiarativi di fallimento e di chiusura dello stesso è prescritta solo in ipotesi di revoca del fallimento con provvedimento definitivo Il giudice a quo ha, inoltre, rilevato che, paradossalmente, mentre a norma dell'art. 3, lett. q), D.P.R. cit. nel certificato dell'imprenditore fallito e riabilitato continuerebbero a comparire l'annotazione di entrambi i provvedimenti, in quello del soggetto, come il GU, non riabilitato né più riabilitabile, non dovrebbe comparire neppure l'iscrizione relativa al suo fallimento.
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, precisando di non aver chiesto la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dal casellario giudiziale ma solo che l'annotazione della stessa non compaia più nel certificato civile del casellario di cui all'art. 26 D.P.R. n. 313/2002 e rilevando l'irragionevole disparità di trattamento cui la reiezione dell'istanza darebbe luogo tra chi, dichiarato fallito e definitivamente riabilitato, avrebbe, in base alla lettera b) di detto articolo, diritto ad ottenere un certificato civile privo dell'annotazione di entrambi i provvedimenti e chi, come il GU, non potendo più ottenere la riabilitazione, continuerebbe a veder annotato sul suo certificato la sentenza dichiarativa di fallimento.
Il ricorso è fondato.
Il mancato coordinamento, da parte del legislatore, tra il D.P.R. n. 313/2002 ed il D.
1.vo n. 5/2006, attuativo della riforma della disciplina delle procedure concorsuali, deve trovare soluzione a livello interpretativo, secondo una prospettiva ermeneutica costituzionalmente orientata che elimini le disparità di trattamento denunciate dal ricorrente.
Èvero, infatti, che solo l'imprenditore dichiarato fallito e successivamente riabilitato a norma degli artt. 142 ss. R.D. n. 267/1942 avrebbe, secondo l'art. 26, lett. b), D.P.R. n. 313/2002, la possibilità di ottenere un certificato civile del casellario giudiziale privo dell'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento, mentre l'imprenditore dichiarato fallito, pur dopo l'avvenuta chiusura del fallimento, non potendo più, in vigenza del D.
1.vo n. 5/2006, accedere alla riabilitazione, verserebbe nella permanente ed insuperabile impossibilità di ottenere altrettanto, con evidente lesione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della carta fondamentale. Per eliminare tale irragionevole disarmonia deve, pertanto, ritenersi che l'abolizione dell'istituto della riabilitazione civile del fallito (sostituito, ad opera dell'art. 128 D.
1.vo n. 5/2006, dal nuovo e differente istituto della "esdebitazione") nonché del registro dei falliti renda, a fallimento ormai chiuso, la situazione dell'imprenditore dichiarato fallito assimilabile a quella del fallito riabilitato e comporti, al pari che per quest'ultimo, la mancata annotazione nel certificato di cui all'art. 26 D.P.R. n.
313/2002 della sentenza dichiarativa di fallimento, non potendosi più verificare la condizione già richiesta dall'art. 26, lett. b), cit. e dovendosi, pertanto, la sopravvenuta impossibilità di riabilitazione equiparare al suo conseguimento.
La soluzione qui accolta è coerente con la chiara volontà del legislatore, desumibile dall'art. 153, co. 1, D.
1.vo n. 5/2006 circa l'immediata entrata in vigore di quanto previsto dagli artt. 45, 46,47 e 152, di attribuire immediata efficacia precettiva alle nuove disposizioni che disciplinano in senso più favorevole le limitazioni personali attinenti allo status di fallito, rimuovendo gli ostacoli in grado di incidere negativamente sulla sua vita privata e sull'esercizio dei suoi diritti civili. Detta soluzione appare, altresì, in linea con le statuizioni della sentenza n. 39/2008 della Corte costituzionale che, richiamandosi anche alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 8, par. 2, CEDU circa i rigorosi limiti segnati, in una società democratica, all'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 50 e 142 R.D. n. 267/1942 quanto alla previsione che le incapacità personali derivanti al fallito dall'iscrizione nell'ormai abolito pubblico registro dei falliti e protraentisi sino alla sentenza definitiva di riabilitazione perdurino oltre la chiusura della procedura concorsuale. L'ordinanza impugnta va, pertanto, annullata senza rinvio, potendo questa corte direttamente provvedere, in forza dell'art. 620, lett. 1) c.p.p. e nei limiti specificati con il ricorso in esame, a dettare i conseguenti provvedimenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che nel certificato civile del casellario giudiziale non compaia l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento 30.9.1987 Trib. Cagliari nei confronti di GU NC.
Roma, 2.10.2008
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA In Presidente tensore
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30 OTT. 2008
YNCELHERE
Safania Faiella