Sentenza 2 aprile 2015
Massime • 1
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente invocata, in relazione al delitto di falsa testimonianza, prospettando una situazione di condizionamento ambientale subito in ragione della presenza di una pervasiva criminalità organizzata).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 384, primo comma, in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (SU, 10381/2021, in risposta all'ordinanza di rimessione di Sez. 6, 1825/2020). L'esimente configurata dall'art. 384, che va qualificata come causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2015, n. 19110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19110 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 02/04/2015
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 514
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 49232/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IO, n. Reggio di Calabria 4.3.1967;
2) EN AN, n. Melito di Porto Salvo (Re) 12.8.1969;
3) NC AL, n. Reggio di Calabria 20.12.1948;
4) ON RT, n. Reggio Calabria 3.2.1941;
avverso la sentenza n. 16/2014 Corte d'Appello di Reggio Calabria del 07/05/2014;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, Dott. VILLONI Orlando;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del sostituto PG, Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato;
udito il difensore del ricorrente NI, avv. Malara Carmelo, anche in sostituzione degli altri avvocati difensori dei restanti ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP del locale Tribunale in data 17/02/2005 con cui CA IO, GE AN, NI AL e NE RT erano stati rispettivamente condannati alle pene, condizionalmente sospese, di dieci mesi e venti giorni di reclusione (CA, GE e NE) e undici mesi di reclusione (NI) in ordine al reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), da tutti commesso nel 1999 nell'ambito del c.d. processo "Ponte" celebrato a carico di GI AN ed altri per reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e fra gli altri di estorsione, consumata e tentata, ai danni degli stessi imputati.
Costoro sono, infatti, imprenditori o commercianti del capoluogo reggino fatti segno degli indicati delitti e che, chiamati a confermare la circostanza, avevano negato di essere stati vittime di episodi estorsivi o d'intimidazione, talora ritrattando quanto dichiarato al PM in sede d'indagine (NE), talaltra negando fatti e situazioni emergenti aliunde dal compendio probatorio e in particolare dagli esiti di intercettazioni telefoniche e/o ambientali condotte a carico degli imputati del citato processo Ponte. Per ciascuno degli appellanti, la Corte territoriale ha dato conto del parametro di riferimento adoperato per affermare la falsità delle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale, respingendo la richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. o dello stato di necessità da taluno formulata (GE, art. 384 c.p.; NI, art. 54 c.p.), col rilevare la genericità delle allegazioni, non collegate all'esistenza di un pericolo attuale per l'incolumità della persona chiamata a testimoniare o di suoi congiunti e quindi non fondate su circostanze obiettive, attuali e concrete, tali non potendosi considerare ne' il timore riconduci-bile alla caratura criminale del soggetto potenzialmente interessato dalle dichiarazioni accusatorie ne' il contesto delinquenziale in cui la vicenda si è svolta.
2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo rispettivamente:
CA IO e NE RT:
Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'art. 25 Cost., art. 7 CEDU, art. 192 c.p.p., comma 1, art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per essere stata la responsabilità ribadita non in base a difformità tra dichiarazioni rese ed effettiva conoscenza dei fatti, bensì ad una mera attestazione di difformità tra quanto dichiarato rispetto al contenuto di precedenti spontanee dichiarazioni o ai risultati delle conversazioni captate.
Violazione di legge riguardo all'art. 372 c.p. e art. 384 c.p., comma 1, doglianza eccepita per la prima volta in sede di legittimità,
come peraltro ammesso dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione.
I ricorrenti sostengono l'estensione dell'ambito applicativo dell'esimente anche ai casi di nocumento all'integrità fisica dell'autore del reato di falsa testimonianza o del prossimo congiunto e si dolgono del fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare autonomamente le specifiche circostanze di fatto accertate nel corso del processo (l'essere stati vittime di episodi d'intimidazione o estorsione da parte dei componenti di una cosca di 'ndrangheta operante in zona Pellaro della città di Reggio Calabria, l'esistenza di una latente e perdurante minaccia proveniente da un'organizzazione mafiosa operante nel contesto sociale ove essi vivono ed agiscono), atte a integrare la situazione di necessità quale contenuto dell'invocata causa di non punibilità;
GE AN;
Violazione dell'art. 384 c.p., per avere la Corte ribadito la responsabilità in base alla rilevata difformità tra dichiarazioni rese e realtà dei fatti e non già in base a difformità tra quanto riferito in sede di deposizione e quanto conosciuto dei fatti stessi. Il ricorrente si duole anche della mancata applicazione della stessa esimente, per non avere volontariamente creato la situazione di pericolo, essendo stato accertato che egli era rimasto vittima di una condotta estorsiva, ancorché da parte di soggetto (RI Gregorio) deceduto nel corso del processo;
deduce, infine, vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale dato conto in maniera concreta del mendacio in cui sarebbe incorso.
NI AL;
Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione dell'art. 372 c.p., per la cui affermazione di responsabilità la Corte territoriale non ha svolto alcuna autonoma argomentazione rispetto a quella articolata dal giudice di primo grado;
gli stessi vizi riguardo anche agli artt. 54 e 384 c.p., atteso che il giudice del processo originario (processo Ponte) ha argomentato la tesi della spontanea sottomissione dei consociati alla pressione estorsiva ambientale in base alla particolare caratura criminale dei soggetti coinvolti e ricavabile dall'elevato numero di fatti violenti occorsi nel contesto sociale di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente prendersi atto dell'intervenuta maturazione del termine massimo di prescrizione del reato contestato alla data del 25/10/2014.
Il delitto di falsa testimonianza contestato è stato commesso in data 25/10/1999, i ricorrenti avendo riportato condanna in primo grado in data 17/02/2005: ciò implica che era già pendente l'appello alla data di entrata in vigore (8 dicembre 2005) della L. n. 251 del 2005 modificativa della disciplina della prescrizione ed a maggior ragione all'atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 393 del 2006 che ha individuato proprio nella pendenza del giudizio d'appello il discrimine temporale per l'applicazione della nuova disciplina in luogo di quella previgente.
Verificata, dunque, l'applicabilità della previgente disciplina sulla prescrizione, il termine ordinario decennale (art. 157 c.p., n. 3 ante riforma) è scaduto il 25/10/2009 e quello massimo di quindici anni il 25/10/2014, in epoca dunque successiva alla sentenza d'appello intervenuta in data 07/05/2014.
2. La vicenda estintiva sarebbe, perciò, irrilevante ove l'impugnazione dovesse essere giudicata inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. U, sent. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), ma così non è in quanto i ricorrenti pongono tutti, con vari accenti, la questione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., riguardo alle rispettive posizioni processuali, peraltro analoghe.
Debbono qui darsi per assodati gli approdi della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, del resto richiamati anche in alcuni ricorsi, concernenti da un lato l'estensione dello ambito applicativo dell'esimente al caso del nocumento all'incolumità fisica del testimone o di un suo prossimo congiunto (Sez. 6^ sent. n. 9727 del 18/02/2014, Grieco, Rv. 259110; Sez. 6^ n. 26061 dell'08/03/2011, Cerrone, Rv. 250748; Sez. 6^ sent. n. 26606 del 09/04/2009, Garofalo, Rv. 244403) e dall'altro la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità della doglianza concernente l'omessa applicazione della causa di non punibilità (Sez. 6^ n. 9727/14 cit.; Sez. 2^ sent. n. 41461 dell'11/11/2010, Franzi e altri, Rv. 248927), situazione quest'ultima che riguarda propriamente i ricorrenti CA e NE.
Nella specie il problema, pure già esaminato dai giudici d'appello, consiste nel valutare l'applicabilità dell'esimente in presenza di una situazione di condizionamento ambientale determinato dalla presenza di una pervasiva criminalità organizzata, come postulato dai ricorrenti ovvero soltanto quando il pericolo sia collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete, come invece ritenuto dalla Corte territoriale.
Il Collegio ritiene di dover mantenere ferma la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1 non può essere invocata sulla base del mero timore,
anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (ex plurimis v. Sez. 6^, sent. n. 10271 del 15/11/2012, Spano, Rv. 255716; Sez. 6^, sent. n. 26570 del 13/06/2008, Montalbano, Rv. 241050). Il soggetto chiamato a deporre in qualità di parte offesa su di un reato di cui sia rimasto vittima non lo abilita, invero, a violare l'obbligo su di lui gravante di riferire quanto di sua conoscenza, a meno che non espliciti, in maniera esplicita o allusiva ma comunque inequivocabile, di essere fatto segno, direttamente o attraverso un prossimo congiunto, di attuale minaccia o violenza, in modo da consentire anche l'attivazione del meccanismo procedurale di recupero delle dichiarazioni eventualmente rese nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. Sarebbe, infatti, agevole allegare l'esistenza di una diffusa, quanto in concreto inverificabile, immanenza di un condizionamento provocato da formazioni criminali radicate sul territorio per violare la legge e sfuggire all'obbligo di cooperazione con il regolare andamento dell'amministrazione della giustizia presidiato dall'art. 372 c.p.. 3. L'infondatezza delle doglianze, nei termini sopra indicati, imporrebbe il rigetto dei ricorsi, su cui, tuttavia, prevale l'applicazione della rilevata causa sopravvenuta di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, in assenza di altri elementi suscettibili di determinare un'assoluzione nel merito dei ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2015