Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale - sussistendo in tal caso per l'intero anno in cui permane tale iscrizione - o, in attesa della compilazione dell'elenco principale ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Quanto alla durata delle dette indennità, mentre in ipotesi di astensione obbligatoria, l'indennità va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennità della lavoratrice si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui essa si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno più di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6721 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC NA, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico 110 n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Certoni e Giuseppe Gigante, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 297/96 del Tribunale di Modica, depositata il 30.9.96, R.G. 34/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere relatore Dott. Castiglione Vincenzo;
Udito l'avv. Giuseppe Li Marzi, per delega avv. Boer;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dettori Paolo, che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo di ricorso, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 - 30 settembre 1996, il Tribunale di Modica, adito, con appello, della signora TO CO, confermava la decisione del Pretore, che aveva rigettato, la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere la condanna dell'INPS all'erogazione dell'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa.
Il Tribunale, rilevato che non era controversa l'iscrizione o meno ovvero la cancellazione della CO dagli elenchi anagrafici, stabiliva che è onere del lavoratore - ove l'Istituto previdenziale contesti il presupposto - provare la sussistenza dell'occupazione, giacché la semplice iscrizione negli elenchi non fa sorgere il diritto alle prestazioni.
Osservava che la lavoratrice - appellante non aveva dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro ed escludeva che il caso della stessa, secondo cui - nell'annata precedente - ella aveva svolto - per 51 giorni - attività agricola in favore di altro imprenditore, potesse rientrare tra le ipotesi previste dall'art. 5, comma 6, D.L. 12 settembre 1983 n. 463.
Contro la sentenza del Tribunale, la sig.ra TO CO ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi. L'INPS è presente soltanto con procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art.2997, comma 2, (rectius: 2697, 2^ comma) cod. civ.; falsa applicazione dell'art.2699 cod.civ.; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze probatorie (art. 360, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.), la ricorrente censura la sentenza impugnata: a) per avere negato qualsiasi rilevanza all'attività da essa svolta l'anno precedente (1990) alle dipendenze di terzi estranei;
b) per avere posto a carico di essa - attuale - ricorrente l'onere probatorio attribuendo invece valore ad un verbale ispettivo non confermato (dal verbalizzante); c) per non avere ammesso le prove richieste con l'appello.
Premesso che il profilo sub c) è inammissibile, in quanto la ricorrente ha omesso di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. n. 3233/95 ed altre), i primi due profili di cui sub a) e sub b) e, quindi, il motivo sono infondati.
Il Tribunale siciliano ha basato la sua decisione sul preminente rilievo che la semplice iscrizione negli elenchi anagrafici non è sufficiente a far sorgere i in favore della lavoratrice agricola, il diritto richiesto, poiché - in caso di contestazione sulla sussistenza del rapporto di lavoro -, grava sulla stessa lavoratrice l'onere di fornire la prova del l'occupazione, prova che, nella specie, era, al contrario, "completamente mancante", atteso che, dall'accertamento ispettivo effettuato dall'INPS, erano emerse "singolari discrasie in ordine ad elementi importanti del rapporto di lavoro, quali l'orario ed i giorni di attività lavorativa". Conseguentemente, ha negato l'indennità di maternità richiesta dalla CO già con il ricorso al Pretore.
L'opinione del giudice di appello, congruamente motivata, appare condivisibile. Essa è conforme, peraltro, alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che ha ribadito il principio secondo cui, in materia di assicurazione per malattia, per i lavoratori dipendenti in agricoltura, presupposto indispensabile per l'instaurazione del rapporto assicurativo - anche ai fini del godimento, da parte delle braccianti agricole delle indennità previste dall'art.15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri - è lo svolgimento di una attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente agli altri requisiti previsti dalla legge deve essere fornita dal l'interessato;
mentre, ai suddetti fini, l'iscrizione dell'interessato nei relativi elenchi nominativi dei lavori agricoli non ha rilievo decisivo, trattandosi di un atto amministrativo sindacale "incidenter tantum" dal giudice ordinario sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni assicurative, e da disapplicarsi ove non conforme a legge (Cass. n. 7837/1997). Nè, al fine di inficiare l'accertamento in fatto (insindacabile in questa sede), operato dal Tribunale circa il difetto di prova nella sussistenza del rapporto di lavoro della CO, vale a sostenere che il detto accertamento si fonda su un verbale ispettivo dell'INPS "non confermato testimonialmente", da non considerarsi, quindi, "prova processualmente rilevante, sufficiente a porre nel nulla le risultanze derivanti dagli elementi anagrafici".
È appena il caso di sottolineare in tema, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettore del lavoro (o dei medesimi enti) fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 Cod. Civ., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle appreso de relato (o in seguito ad ispezione di documenti), il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale - come nella specie - può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi rendano superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. n. 3853/95; n. 9586/95). Con il secondo motivo, la ricorrente, nel denunciare violazione dell'art. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc.civ., deduce che il riconoscimento - da parte dell'INPS della contribuzione relativa all'anno 1991, attesa la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra parenti, poteva semmai giustificare il diniego della richiesta prestazione esclusivamente per il periodo di astensione facoltativa, ma non anche per il periodo di astensione obbligatoria, stante la sussistenza di un rapporto di lavoro, non disconosciuto, con la ditta CH. La censura è fondata.
Per un'esatta comprensione della questione dedotta con il secondo mezzo, giova richiamare riassuntivamente quanto è risultato dalla sentenza impugnata.
La signora TO AC, dopo avere premesso di avere svolto attività di bracciante agricola, aveva chiesto - con esito negativo - all'INPS l'indennità di maternità per astensione obbligatoria e, successivamente (in data 30 giugno 1992), la medesima indennità per astensione facoltativa.
Il Pretore, poi adito, con ricorso, della lavoratrice, ne aveva rigettato la domanda, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova degli elementi costitutivi di un rapporto di lavoro subordinato.
Il Tribunale - come precisato in narrativa - ha confermato la decisione di primo grado, rilevando - tra l'altro - che la sola iscrizione (della CO) negli elenchi anagrafici non poteva giustificare il riconoscimento del diritto a quell'indennità; che - nella fattispecie - non era stata provata - dalla lavoratrice - la sussistenza di una prestazione lavorativa subordinata, e che l'art.5, comma 6, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, era stato impropriamente invocato.
Secondo il Tribunale, infatti, atteso il tenore del primo comma del detto art. 5 ("ai lavoratori pubblici e privati, ... i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti,..."), non può essere inclusa - nella previsione normativa - l'indennità di maternità.
Osserva la Corte che l'opinione del Tribunale è errata. È opportuno premettere che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni assicurative patisce una parziale deroga in materia di assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in forza dell'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946 n. 212, e successive modificazione, che, agli effetti dell'instaurazione del rapporto assicurativo, attribuisce valore costitutivo all'iscrizione dei medesimi negli appositi elenchi nominativi, iscrizione a sua volta subordinata alla prestazione, per quanto riguarda la categoria dei braccianti, di almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno. Sulla base del l'equiparazione tra prestazioni di malattia e prestazioni di maternità, non essendovi nella legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 alcuna disposizione che possa indurre a ritenere che essa - per quanto concerne le lavoratrici agricole - abbia inteso derogare allo speciale regime normativo su richiamato, dell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici, si deve concludere - con un indirizzo giurisprudenziale consolidato - che detta iscrizione costituisce presupposto necessario anche del godimento delle indennità di maternità previste dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971. Il cui ultimo comma - nel disporre che tali indennità "non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa" - si riferisce a "requisiti attinenti ad un rapporto assicurativo già in atto, come è reso palese anche dal richiamo, contenuto nello stesso art. 15 alla qualità di lavoratrici assicurate presso l'INAM, e non già ai presupposti indispensabili per la costituzione del rapporto stesso (Cfr. Cass. n. 2861/87; n. 910/87; n. 1060/90 ed altre) e sta a significare, soltanto, che, per le assicurate di ogni settore, compreso quello agricolo, l'erogazione delle indennità avviene indipendentemente e dall'effettivo pagamento dei contributi e dell'anzianità assicurativa, ma non indipendentemente dalla costituzione del rapporto assicurativo, solo in virtù del quale sorge a carico dell'Istituto previdenziale l'obbligo della prestazione (Cass.n. 2861/87; n. 1063/90 cit.).
Premesso tutto ciò, questa Corte - in conformità
all'insegnamento della giurisprudenza - osserva che la disciplina dell'assistenza economica per le lavoratrici madri in periodo di assistenza facoltativa è profondamente diversa da quella relativa al periodo di assistenza obbligatoria.
L'art. 17, primo comma, della legge n. 1204 del 1571 stabilisce, allo scopo, che l'indennità dovuta per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposta anche nei casi di risoluzione (durante tale periodo) del rapporto di lavoro per cessazione della attività dell'azienda, per scadenza del termine o per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta. E la medesima norma, al secondo comma, attribuisce il diritto all'indennità alle lavoratrici gestanti che, all'inizio del periodo di astenzione obbligatoria, si trovino da non più di sessanta giorni sospese, disoccupate ovvero assenti dal lavoro senza retribuzione. Analoghe disposizioni non sono, invece, dettate per il periodo di astensione facoltativa.
Se ne deve dedurre che il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro dopo il parto ed alla conseguente indennità giornaliera presuppone la pendenza del rapporto lavorativo e che, pertanto, il diritto all'anzidetta indennità non compete se il rapporto di lavoro sia già cessato al momento dell'inizio del periodo di astenzione facoltativa e viene meno se il rapporto cessi durante tale periodo (Cass. n. 4174/87; n. 910/87; n. 1060/90). E la diversità di disciplina normativa - come non ha mancato di rimarcare questa Corte (Cfr. Cass. n. 1060/90 cit.)- trova il suo fondamento in una sostanziale differenza fra le due situazioni e le esigenze ad esse connesse: l'astensione obbligatoria è finalizzata alla salvaguardia della salute della madre e del bambino attraverso il categorico divieto di adibire la gestante o puerpera a qualsiasi attività lavorativa. L'astenzione facoltativa, non ricollegata alle condizioni di salute della madre, all'opposto, persegue lo scopo soltanto di assicurare una maggiore assistenza alla bambina. La rilevata diversità di trattamento in materia di assistenza economica, per le lavoratrici madri in periodo di astenzione facoltativa rispetto alle lavoratrici in periodo di interdizione, vale, in assenza di disposizioni in senso contrario, anche per le lavoratrici agricole, con la seguente variante (così: Cass.n. 1060/90): nel settore agricolo - l'attualità del rapporto di lavoro, richiesta, negli altri settori, per l'esercizio della facoltà della lavoratrice madre di assentarsi dal lavoro e per il conseguente diritto alla relativa indennità - si sostituisce l'attualità (con riferimento al momento di inizio del periodo di astenzione facoltativa) della iscrizione della lavoratrice negli appositi elenchi anagrafici, il possesso, cioè, attuale della qualifica di lavoratrice agricola (v. Cass. n. 1223/76). A questo punto, è possibile pervenire ad una prima conclusione:
nel settore agricolo, mentre l'indennità relativa al periodo di astensione obbligatoria verrà corrisposta per tutto il periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi (art. 17, comma 1, legge n. 1204/1971), in caso di assenza facoltativa, il diritto si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui la lavoratrice si trovi iscritta, a meno che essa, avendo compiuto nello stesso anno più di 51 giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo (Cass. 910/87). Per un altro verso, poi, può, quindi, trarsi una seconda conclusione: ai fini in esame, non diversamente da quanto accade per le prestazioni di malattia, l'efficacia degli elenchi principali - che vanno trasmessi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello la cui situazione occupazionale riflettono, all'ufficio incaricato della riscossione dei contributi - si estende all'intero anno entro il quale si colloca la scadenza del termine di trasmissione a prescindere dall'effettuazione, nel corso di tale anno, del numero minimo di giornate lavorative, il cui compimento nell'anno precedente ha determinato l'iscrizione nell'elenco in questione, come è dimostrato in maniera inequivocabile dal disposto dell'art. 5, comma 6, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638, che ha limitato il numero delle giornate indennizzabili
(Cass. n. 1223/1996). Ha, quindi, errato il Tribunale nell'affermare che il diritto della lavoratrice all'indennità relativa al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non compete - nella specie - per l'anno 1990, in quanto non è stata fornita la prova di un rapporto di lavoro in atto e l'art. 5, comma 6, del richiamato D.L. n. 463/83 deve essere circoscritto soltanto ai trattamenti economici ed indennità economiche di malattia, con esclusione, quindi, delle indennità di maternità anche in relazione all'art. 15 legge n. 1204/1971,senza che lo stesso Tribunale si sia dato carico di valutare gli effetti - ai suddetti fini - del possesso della qualifica di lavoratrice agricola da parte della CO.
In conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, che, in quanto assorbente, rende superfluo l'esame del terzo motivo del ricorso, con cui si deduce l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata laddove ha condannato la lavoratrice alla rifusione delle spese processuali, nonostante la disposizione contenuta nell'art. 152 disp. att. c.p.c., la decisione gravata va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, di pari grado, che si designa nel Tribunale di Ragusa, il quale, nel procedere ad un nuovo esame dello specifico motivo di appello, si atterrà ai principi ed ai rilievi innanzi enunciati ed esposti. Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il terzo motivo. Rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ragusa.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999