Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6721
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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Il diritto delle lavoratrici agricole alle indennità giornaliere previste dall'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri) sussiste quando l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e l'esercizio della facoltà di assentarsi dal lavoro siano posteriori all'operatività della copertura assicurativa, la quale decorre dall'iscrizione in un elenco principale - sussistendo in tal caso per l'intero anno in cui permane tale iscrizione - o, in attesa della compilazione dell'elenco principale ed in caso di non iscrizione in quello dell'anno precedente, dalla data alla quale, dal certificato provvisorio o dall'eventuale iscrizione in elenco suppletivo, sia fatto risalire il diritto all'iscrizione. Quanto alla durata delle dette indennità, mentre in ipotesi di astensione obbligatoria, l'indennità va corrisposta per tutto il relativo periodo, anche se questo continui oltre l'anno di efficacia degli elenchi, in caso di assenza facoltativa il diritto all'indennità della lavoratrice si estingue con lo scadere del periodo di efficacia dell'elenco in cui essa si trovi iscritta, salvo che la medesima, avendo compiuto nello stesso anno più di cinquantuno giornate lavorative, abbia maturato i requisiti per l'iscrizione nell'elenco principale destinato a pubblicazione nell'anno successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6721
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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