Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, ai fini della configurabilità dell'esimente di cui al primo comma dell'art. 384 cod. pen. rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 26606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26606 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
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266 06 /09 Sentenza n.701 Registro generale n. 39587 del 2006
Udienza pubblica del 9 aprile 2009 (n. 9 del ruolo)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA I TAL I ANA UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio In nome del Popolo Italiano dak Sig ADN-KRONOS per diritve 0,88 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 26/5/09 Sezione sesta penale IL CANCELLIERE
Composta dai Signori: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Giovanni de RO Presidente Richiesta copia studio Francesco P. Gramendola Consigliere darsi ITALIA OSS! Giorgio Colla Consigliere 0.88 Giovanni Conti Consigliere per diritti €
Giacomo Paoloni Consigliere 26/6/03 IL CANCELLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OF LI, n. a Cassano allo Ionio il 26.1.1975
di avverso la sentenza in data 30 marzo 2006 della Corte appello di Catanzaro
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
in persona del Sostituto Udito il Pubblico ministero,
Iacoviello, che ha concluso Francesco Procuratore generale dott. per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 14 febbraio 2005 del Tribunale di
Castrovillari, appellata, tra l'altro, da Elisabetta GAROFALO, condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo quale testimone innanzi al
Tribunale di Castrovillari nel procedimento a carico del marito дя
La Corte di appello, premesso che non poteva esservi alcun dubbio circa la falsità della testimonianza resa dalla LO, a fronte delle precise dichiarazioni rese dalla stessa e dal genitore in sede di denuncia ai Carabinieri nonché delle deposizioni rese dal m..llo Perrone e dal m.llo D'Ingianna, in merito alle continue vessazioni, anche produttive di lesioni personali, alle quali la
LO era sottoposta dal marito, osservava che non poteva essere riconosciuta all'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. prospettata nell'atto di appello, posto che essa, rimasta in contumace nel giudizio di appello, non aveva mai affermato di essere stata costretta a rendere la falsa testimonianza per il timore che l'LI, per ritorsione, ponesse in essere atti di violenza fisica nei suoi confronti.
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore avv.
Michele Donadio, il quale, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art. 384 c.p., osservando che la LO aveva reso la falsa testimonianza contestata unicamente per salvare se stessa dal pericolo di atti violenti da parte del marito, dato il comportamente rancoroso e minaccioso dallo stesso palesato durante gli intervalli di tempo in cui non si trovava ristretto in carcere.
Che si trattasse di un pericolo concreto e non ipotetico, era dimostrato dalla stessa continua condotta di sopraffazione manifestata dall'LI nei confronti della moglie, da lui anche duramente percossa persino con mezzi contundenti, della quale davano atto gli stessi giudici di appello.
Diritto
Il ricorso appare infondato.
Va premesso che circa la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 384 primo comma c.p., quando il grave nocumento riguardi l'integrità fisica dell'autore o di un prossimo congiunto, sussiste un contrasto di giurisprudenza, affermando alcune decisioni (Cass.,
VI, 8 aprile 2008, Enriquez;
Id., 23 marzo 2006, Dell'Unto; sez.
Id., 21 ottobre 2003, Piesco) che tale scriminante è limitata ai soli casi di necessità di salvare i beni della libertà e dell'onore non quello della incolumità fisica, ferma restando la e ravvisabilità, ricorrendone le condizioni, dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; altre (per tutte Cass., sez. VI, 3 ottobre 2007,
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Uran) che a tal fine rileva anche il grave nocumento alla integrità fisica.
Il Collegio esprime adesione a tale secondo orientamento, perché, come è stato rilevato nella decisione da ultima citata, il temuto danno alla incolumità fisica si riverbera negativamente sulla stessa libertà morale della persona minacciata.
Nel caso di specie, tuttavia, una simile situazione giustamente è stata ritenuta insussistente dalla Corte di appello, che ha Osservato che essa è stata adombrata solo nei motivi di appello redatti dal difensore, non essendo stata invece nemmeno allegata dalla diretta interessata, che è rimasta contumace sia in primo sia in secondo grado, sottraendosi così alla concreta possibilità di farla valere offrendo ai giudici di merito i necessari elementi di fatto atti ad avvalorarla.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 9 aprile 2009.
Il Consigliere estensore Двик I) Pr Presider alll DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 26 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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