Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di nomina del difensore, ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, e che l'interessato non provvede alla nomina di un altro difensore di fiducia, ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio. (Fattispecie in tema di rinunzia al mandato: la Corte ha precisato che se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò non fa venir meno l'obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio).
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- 1. Avvocato nominato in udienza, nessun termine a difesa quando abuso del processo (Cass. 23884/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà …
Leggi di più… - 2. Resta privo del difensore: la Cassazione annulla la sentenza di condannaRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 1 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 26/10/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1319
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 021525/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RA UK, N. IL 10/11/1947;
avverso SENTENZA del 04/03/2003 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio al Tribunale di Roma.
La Corte:
OSSERVA
1) RA UK ha proposto ricorso avverso la sentenza 4 marzo 2003 della Corte d'Appello di Genova che ha confermato la sentenza 13 novembre 2001 del Tribunale della medesima Città che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto aggravato (art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4) commesso il 4 dicembre 2000.
Nel proposto ricorso si ricorda che l'imputato aveva nominato proprio difensore di fiducia, con verbale in data 4 dicembre 2000, l'avv. Mario Iavicoli presso il quale aveva eletto domicilio. In data 13 marzo 2001 veniva notificato all'imputato, presso il domicilio eletto, il decreto di citazione a giudizio per un'udienza fissata per l'11 ottobre 2001. Lo stesso giorno, si afferma nel ricorso, il difensore "provvedeva a dimettere il mandato difensivo conferito". Nonostante ciò ad una prima udienza, e a quella successiva del 15 novembre 2001 nella quale veniva trattato il processo, il giudice, anziché nominare all'imputato un difensore di ufficio nominava un sostituto dell'avv. Iavicoli. Secondo il ricorrente con questa soluzione sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato e ciò avrebbe comportato una nullità assoluta ed insanabile. Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alle statuizioni riguardanti le attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta. 2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Quanto al primo motivo si osserva che le considerazioni contenute nel motivo di ricorso appaiono astrattamente condivisibili. Il vigente codice di procedura penale, innovando rispetto al precedente sistema, ha equiparato la figura del difensore di ufficio a quella del difensore di fiducia e ha costruito un sistema che garantisce l'effettività della difesa, anche nel caso in cui l'imputato sia privo di difensore di fiducia, secondo regole che garantiscono il rispetto del principio di continuità e di immutabilità della difesa. In questo sistema è stata prevista la figura del sostituto del difensore (di fiducia o di ufficio) che però si caratterizza per l'episodicità degli interventi, nel caso di non disponibilità del difensore di fiducia o di ufficio che rimangono però, a tutti gli effetti, titolari dei diritti ed obblighi difensivi che si riespandono nel momento in cui cessa la causa impeditiva con la conseguente cessazione della sostituzione. La natura episodica dell'intervento del sostituto è confermata dal tenore dell'art. 97 c.p.p., comma 4 che la prevede nei soli casi in cui il difensore di fiducia o d'ufficio "non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa". Tanto è vero che la costante giurisprudenza di legittimità conferma che l'unico destinatario della notificazione degli atti impugnabili è il difensore che risulti titolare dell'ufficio e non il sostituto (cfr. Cass., sez. 1^, 13 novembre 2003 n. 25256, Dyemishi;
sez. 2^, 17 ottobre 2003 n. 43623, Caruso;
sez. 4^, 6 luglio 2000 n. 3983, Ben Ateur) e che, in caso di rinunzia del difensore di fiducia e di nomina di uno d'ufficio, la successiva nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di una causa del venir meno della prima nomina, equivale alla nomina di un sostituto del primo difensore d'ufficio (cfr. Cass., sez. 6^, 4 marzo 2003 n. 16256, Vecchiotti). Deve quindi ritenersi che ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina del sostituto per il compimento dell'atto di cui all'art. 97 c.p.p., comma 4, che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, non sia più consentita la nomina del sostituto che può invece avvenire nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di ufficio. In questo caso, ove l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, è obbligo del giudice di nominare un difensore di ufficio.
In particolare, nel caso di rinunzia, se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio (art. 107 c.p.p., comma 3), ciò non fa venir meno l'obbligo per il giudice di nominargli un difensore di ufficio a norma dell'art. 97 c.p.p.. Del resto una diversa soluzione comporterebbe il permanere di una difesa ad opera di sostituti in mancanza del difensore sostituito con la evidente violazione del principio della continuità della difesa che si riflette anche, negativamente, su quello della effettività della difesa (come può essere effettiva una difesa via via esercitata da diversi sostituti?).
Questa soluzione si conforma ai principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 11 novembre 1994 n. 22, Nicoletti, che, oltre a riaffermare i ricordati principi di immutabilità ed effettività della difesa, hanno confermato, proprio con riferimento alla durata della sostituzione, "il principio che anche per le ipotesi di non presenza del difensore di fiducia o di ufficio, previste nell'art. 91 c.p.p., comma 4, la durata della sostituzione non può che corrispondere alla durata della situazione che ne è stata causa e che viene, di conseguenza, a cessare nel momento stesso in cui essa si risolve".
Con la conseguenza, da considerare obbligata, che se la causa dell'impedimento è da ritenersi definitiva, non ha più ragione giustificativa la nomina del sostituto (salvo, lo si ripete, il caso d'urgenza di cui all'art. 97 c.p.p., comma 4) dovendosi invece provvedere alla nomina del difensore d'ufficio la cui mancanza non può che essere inquadrata nelle ipotesi di nullità assoluta e insanabile previste dall'art. 179 c.p.p. risolvendosi nell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (udienza preliminare e dibattimento).
Ma va rilevato che, anche se si ritenesse la nullità di ordine intermedio, non diverse sarebbero, nel caso in esame, le conseguenze, quanto meno per quanto concerne la nullità verificatasi nel giudizio di primo grado che poteva essere dedotta fino alla deliberazione del grado successivo ed è stata tempestivamente dedotta con i motivi di appello.
3) Ciò premesso in linea teorica va osservato che questi principi non sembrano però applicabili al caso di specie.
Risulta dagli atti del procedimento - che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute nella L. n. 46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto - che effettivamente l'avv. Iavicoli depositò presso la Procura della Repubblica di Genova, il 14 marzo 1991, atto con cui rinunziava alla difesa di RA.
All'udienza dell'11 ottobre 2001, fissata davanti al Tribunale di Genova in composizione monocratica, non risulta però che all'imputato sia stato nominato, da parte del giudice, un sostituto del difensore di fiducia rinunziante. Risulta invece che l'imputato fosse tuttora assistito dall'avv. Iavicoli, difensore di fiducia, sostituito dall'avv. Pasqui (il tenore letterale del verbale è il seguente: "RA..... assistito da: Avvocato IAVICOLI MARIO del foro di GENOVA di FIDUCIA Sost. da Avv. Pasqui". Non emerge quindi in alcun modo, dal verbale riportato, che questa sostituzione sia avvenuta ad opera del giudice ed anzi il tenore della verbalizzazione sembrerebbe invece confermare, malgrado la dismissione del mandato, una continuità di assistenza fiduciaria da parte dell'avv. Iavicoli mediante un sostituto da lui incaricato.
Alla successiva udienza del 13 novembre 2001 l'imputato risultava ancora difeso di fiducia dall'avv. Iavicoli ma, in questo caso, evidentemente in mancanza di alcun sostituto da lui nominato, il giudice provvedeva alla nomina di un sostituto ex art. 97 c.p.p., comma 4 e questa nomina deve ritenersi correttamente avvenuta proprio in base ai principi in precedenza enunciati. Si trattava infatti di un'episodica assenza del difensore che, fino alla precedente udienza, aveva garantito l'espletamento del mandato difensivo e quindi correttamente il giudice ha nominato all'imputato un sostituto ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Del resto la continuità difensiva - e l'episodicità della mancata presenza all'udienza dibattimentale - trova conferma nella circostanza che la proposizione dell'appello è avvenuta ad opera dell'avv. Iavicoli con ciò confermandosi la lettura, che potrebbe presentare aspetti di opinabilità, del verbale di udienza dell'11 ottobre 2001. 4) Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile. Il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere.
In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare il diniego sulle richieste formulate di riduzione della pena e di dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ai non lievi e specifici predenti dell'imputato.
D'altro canto le censure del ricorrente sono anche generiche perché non indicano gli elementi posti a fondamento delle medesime. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007