Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2609
CASS
Sentenza 26 ottobre 2006

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In tema di nomina del difensore, ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, e che l'interessato non provvede alla nomina di un altro difensore di fiducia, ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio. (Fattispecie in tema di rinunzia al mandato: la Corte ha precisato che se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò non fa venir meno l'obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio).

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2006, n. 2609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2609
Data del deposito : 26 ottobre 2006

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