Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore e la data di quest'ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell'avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 41581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41581 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2517
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 17505/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
1) LICCIARDELLO DAMIANO N. IL 02/11/1968;
avverso l'ordinanza n. 1292/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, EMESSA IL 02/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 2 aprile 2009 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato con decorrenza dal 6 agosto 2008 la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa dallo stesso Tribunale con provvedimento 2.10.2007 a EL Damiano, in relazione al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 23.2.2007 in relazione ai reati di truffo, ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti, poiché il condannato era stato nuovamente denunciato per truffe e ricettazioni relative a contratti telefonici, commesse il 6.8.2008 e nell'ottobre 2008, ed aveva ammesso di avere sottoscritto almeno uno dei contratti a nome del fratello.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto in via preliminare che il contraddittorio fosse integro poiché l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato all'Avvocato Tranfa, per l'udienza del 26.3.2009, il nono giorno libero ad essa precedente, ma, essendo il difensore assente, l'udienza era stata rinviata al 2 aprile 2009 per integrare il termine mancante e tale termine era stato integrato in quanto la notifica dell'avviso per la nuova udienza era avvenuta il 30 marzo 2009.
Il Tribunale ha rigettato altresì la eccezione della difesa per cui non si sarebbe potuto procedere alla revoca della misura per essere già decorso al momento della decisione (2 aprile 2009) il termine di estinzione della pena (verificatasi il 30.3.2009), rilevando che la misura era stata sospesa dal Magistrato di Sorveglianza il 2.3.2009 quando era ancora in corso la misura alternativa, il che rendeva irrilevante lo spirare "formale" del termine di espiazione della pena una volta che spettava al Tribunale di Sorveglianza stabilire l'epoca della decorrenza della revoca e quindi il termine finale della pena. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del EL lamentando: nullità del procedimento di sorveglianza per omesso avviso della fissazione dell'udienza al secondo difensore Avv. Ventrilla Gaetano, che era stato nominato dal condannato per il procedimento di esecuzione;
abnormità del provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva "integrato" ovvero "rinnovato" l'avviso senza il rispetto dei termini minimi di comparizione, con conseguente nullità assoluta ed insanabile dell'intero procedimento;
illegittimamente ed in violazione dell'art. 51 ter dell'ordinamento penitenziario era stata ignorata la eccezione della difesa di inammissibilità della richiesta di revoca per intervenuto decorso della misura alternativa per fine pena al 30.3.2009, data in cui il EL era stato scarcerato, il che consentiva di escludere che il condannato, al momento della decisione, fosse ancora sottoposto alla misura alternativa;
inammissibilità della ridetemi inazione della pena residua nel procedimento di revoca;
mancato computo del periodo di carcerazione sofferto, a seguito del provvedimento di sospensione della misura alternativa, dal 2.3.2009 al 30.3.2009, per un totale di 29 giorni;
indebita utilizzazione nel procedimento di sorveglianza delle dichiarazioni ammissive rese dal condannato senza assistenza del difensore;
omessa motivazione del provvedimento impugnato in ordine al rigetto delle argomentazioni difensive offerte dal condannato in relazione alla condotta che gli era stata addebitata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato in data 29.7.2009 una memoria difensiva di replica alla requisitoria del Procuratore Generale ribadendo quanto già sostenuto in sede di ricorso. È preliminare l'esame delle due questioni di nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo sollevate dalla difesa con il primo e con il secondo motivo di ricorso.
La prima questione è infondata poiché la nomina del difensore di fiducia eseguita in sede esecutiva non ha effetti estensivi al procedimento di sorveglianza ed anche in sede sorveglianza ogni procedimento ha una propria autonomia, per cui neppure la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento ai fini dell'affidamento in prova spiega effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa (v. per tutte Cass. sez. 1 n. 12900 del 2009, rv. 243561; Cass. n. 28553 del 2008, rv. 240599; Cass. n. 56730 del 2008, rv. 242076); con la conseguenza che la nomina dell'Avv. Ventrilla eseguita in sede di esecuzione non poteva essere ritenuta valida nel procedimento per la concessione della misura alternativa e tanto meno in quello successivo per la revoca della misura, nel corso del quale il condannato è stato assistito dal difensore Avv. Tranfa all'uopo nominato. In ogni caso si sarebbe trattato di nullità a regime intermedio sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell'altro difensore comparso Avv. Tranfa, che era presente all'udienza del 2 aprile 2009, pur in assenza dell'imputato, essendo onere del difensore presente, anche se in ipotesi nominato d'ufficio, verificare se sia stato avvisato anche l'atro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (v. Cass. Sez. Un. n. 39060 del 16.7.2009, rv. 244187).
È invece fondato il secondo motivo.
Il mancato rispetto del termine libero ed integro tra l'udienza e la notifica dell'avviso al difensore, attenendo all'intervento ed alla difesa di parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui efficacia invalidante, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento che definisce il procedimento. Ne consegue che, ove venga eccepito il mancato rispetto di detto termine, il giudice deve disporre la rinnovazione dell'atto nullo, sempre e comunque garantendo il rispetto del termine libero e consecutivo previsto dalla legge, non essendo sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario (v. Cass. Sez. 4 n. 11966 del 2006, rv. 236277; Cass. n. 380 del 1993, rv. 194509; Cass. n. 1013 del 1993, rv. 193715). Nel caso in esame emerge dagli atti - esaminati da questa Corte che per le questioni processuali è giudice anche del fatto - che l'Avvocato Tranfa aveva eccepito all'udienza del 2 aprile 2009 la nullità della notificazione e chiesto un rinvio, mentre il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta ritenendo che i due termini si potessero sommare fra di loro, per cui si deve ritenere che si sia verificata una nullità di ordine generale, tempestivamente eccepita, a norma dell'art. 182 c.p.c., che determina la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo, il quale deve essere in conseguenza annullato con rinvio a norma dell'art. 623 c.p.p., lett. a). Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009