Sentenza 20 maggio 2014
Massime • 1
Il delitto di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi è di regola un reato istantaneo, perché si consuma nel momento stesso in cui si verifica la modifica dello stato dei luoghi, anche se può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, di un'attività continua o ininterrotta dell'agente. (Fattispecie nella quale l'imputato per conservare l'uso esclusivo di una scala condominiale, ne impediva abusivamente l'accesso agli aventi diritto tramite un cancello chiuso a chiave).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2014, n. 37671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37671 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILI Andrea - Presidente - del 20/05/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1350
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15767/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TT N. IL 28/07/1942;
avverso la sentenza n. 78/2011 GIUDICE DI PACE di RUTIGLIANO, del 08/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Aldo Policastro, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'8.11.2012, il Giudice di Pace di Rutigliano dichiarò UO TI responsabile del reato di cui all'art. 632 c.p. e la condannò alla pena di Euro 900,00 di multa.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo l'inosservanza ed errata interpretazione della legge penale (art. 649 c.p.p.) per violazione del principio del "ne bis in idem"; infatti, già con sentenza n. 93/12 emessa il 19.7.2012 lo stesso Giudice di Pace di Rutigliano ha condannato la ricorrente alla pena di Euro 1200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile LE TE per i reati di ingiuria e modificazione dello stato dei luoghi (artt. 81, 594 e 632 c.p.) per con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso proferiva all'indirizzo della signora LE CR parole volgari e impediva alla medesima l'accesso all'immobile di sua proprietà sito in Rutigliano alla via Macallè n. 9, ivi posizionando un cancello con serranda chiusa a chiave. Avverso detta sentenza, la sottoscritta proponeva tempestivo atto di appello. È pacifico che il fatto contestato nel procedimento penale per cui è stata emessa la sentenza n. 93/2012 del 19.7.2012 è il medesimo fatto (chiusura di un cancello con serratura chiusa a chiave) contestato nel procedimento penale in cui è stata emessa la sentenza impugnata (sentenza n. 128/2012). Poiché si è verificata una illegittima duplicazione del processo, chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 632 c.p. è l'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento. Costituisce pertanto immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, purché tale da consentire un profitto ingiusto (all'agente o ad altri), e da determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti reali di godimento su di esso.
2. Nella fattispecie, è provata l'esistenza di una porta di ingresso all'appartamento di proprietà di LE TE e ER AU in Rutigliano alla via Macallè n. 9, nonché la realizzazione di un cancelletto, il quale - in quanto chiuso a chiave - costituisce impedimento all'uso di tale accesso a mezzo di una scala (sulla quale le parti offese vanterebbero almeno un diritto di servitù di passaggio), rendendo in tal modo pieno ed esclusivo il godimento della proprietà della scala medesima da parte dell'imputata.
3. Nella sentenza in data 19.7.2012, i fatti sono contestati "sino al 1.6.2007"; mentre, nella sentenza in data 8.11.2012, oggetto di ricorso, i fatti sono contestati "sino al 24.10.2008". Orbene, il delitto di cui all'art. 632 c.p. è di regola reato istantaneo, perché si consuma nel momento stesso in cui si modifica lo stato dei luoghi;
tuttavia può assumere carattere permanente qualora necessiti, perché perdurino gli effetti della modifica, di un'attività continua o ininterrotta dell'agente (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 47630/2008 Rv. 242300; Sent. Sez. 2, sent. n. 11690/1980 Rv. 146533). E nella fattispecie, appare evidente che l'impedimento al diritto reale di godimento della scala, e quindi dell'accesso all'abitazione dal civico n. 9 della via Maccalè in Rutigliano attraverso l'immutazione dello stato del luogo, sia costituito proprio dalla chiusura a chiave di un cancello, che invece consente, anche dopo i fatti di cui alla sentenza del 19.7.2012 (e tale circostanza appare pacifica, ne' è stata oggetto di deduzione alcuna da parte della ricorre ricorrente) l'uso esclusivo della scala da parte della UO.
Considerato che
il reato, nella fattispecie, ha pertanto natura permanente, in considerazione della necessaria attività posta in essere dalla ricorrente per mantenersi l'uso esclusivo della scale, non vi è nella fattispecie stata alcuna violazione del principio del "ne bis in idem", e l'unico motivo di ricorso è quindi manifestamente infondato.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014