Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 21639
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Sentenza 24 febbraio 2004

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Sussiste il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), allorché si presenti una denuncia di inizio di attività edilizia che presuppone opere da realizzare, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite; ne' la rilevanza penale può essere esclusa a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001, dall'1 al 9 gennaio 2002, e segnatamente dell'art. 29 il quale - prevedendo che, nel caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione ex art. 23, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente organo professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari - non incide sulla sussistenza del reato in questione sia perché il contenuto depenalizzante di tale previsione non comprende tutti i profili di rilevanza penale connessi alla denuncia di inizio attività ed alla stessa relazione di cui all'art. 23 che non comprende la specifica ipotesi di falsità contestata, sia perché la comunicazione all'Ordine professionale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude che le medesime dichiarazioni non veritiere non possano essere rilevanti anche agli effetti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 21639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21639
    Data del deposito : 24 febbraio 2004

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