Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Sussiste il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.), allorché si presenti una denuncia di inizio di attività edilizia che presuppone opere da realizzare, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite; ne' la rilevanza penale può essere esclusa a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001, dall'1 al 9 gennaio 2002, e segnatamente dell'art. 29 il quale - prevedendo che, nel caso di dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione ex art. 23, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente organo professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari - non incide sulla sussistenza del reato in questione sia perché il contenuto depenalizzante di tale previsione non comprende tutti i profili di rilevanza penale connessi alla denuncia di inizio attività ed alla stessa relazione di cui all'art. 23 che non comprende la specifica ipotesi di falsità contestata, sia perché la comunicazione all'Ordine professionale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari non esclude che le medesime dichiarazioni non veritiere non possano essere rilevanti anche agli effetti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 21639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21639 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 274
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 027051/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VERBANIA;
nei confronti di:
1) ZZ ER N. IL 01/02/1963;
2) AR IC N. IL 29/10/1963;
avverso SENTENZA del 30/01/2002 TRIBUNALE di VERBANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza del tribunale di Verbania in data 30.01.2002 dichiarava non doversi procedere nei confronti di NI PI e AL LA perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in relazione all'imputazione di falsità in certificato commesso nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, in una denuncia inizio attività di edilizia (artt. 110 e 481 c.p.). Riteneva, infatti, che a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, dal 1 al 9 gennaio 2002, le dichiarazioni non veritiere contenute nella relazione ex art. 23 sarebbero state sanzionate solo disciplinarmente e non più penalmente, secondo quanto previsto dall'art. 29 (...l'amministrazione ne da comunicazione al competente organo professionale per l"irrogazione delle sanzioni disciplinari). Nel breve periodo di vigenza del richiamato DPR (a causa del ritardo con il quale è intervenuto la legge n. 463/2001) si sarebbe verificata un'abrogazione del precetto penale in applicazione dell'art. 2 c. 2 c.p.. Il ricorrente P.G. presso la corte di Torino allega violazione di legge con riferimento agli artt. 29 co. 3 e 23 co. 1 del DPR n. 380/2001, non essendo condivisibile l'interpretazione data dal tribunale che porterebbe ad escludere la punibilità di false attestazioni relative alla situazione oggettiva preesistente alla presentazione della d.i.a.
Del pari l'obbligo di dare comunicazione all'ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari non comporterebbe il venir meno delle sanzioni penali.
Il P.G. presso questa Corte condivide le ragioni del ricorso, così correttamente qualificata l'impugnazione.
Ritiene questa Corte di dover accogliere il ricorso, pur dovendo limitare la trattazione allo specifico punto che ne è oggetto, senza affrontare i profili di merito avanzati nelle memorie degli imputati. Anzitutto va precisato che l'imputazione fa espresso riferimento alla d.i.a. che presuppone opere da realizzare (art. 23 DPR n. 380/2001), sicché la specifica falsità contestata attiene al fatto che le opere previste erano già state materialmente eseguite. Il profilo di falsità ipotizzato esula, in un certo senso, dal contenuto tipico della relazione prevista dall'art. 23 richiamato, riguardando quest'ultimo la conformità a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.
Pertanto, perde di essenzialità il discorso sul contenuto depenalizzante dell'art. 29 seconda parte, poiché la disposizione non comprende tutti i profili di rilevanza penale connessi alla d.i.a. ed alla stessa relazione.
In ogni caso è corretto ritenere che la previsione di comunicazione all'Ordine professionale per le sanzioni disciplinari, non esclude affatto che le medesime dichiarazioni non veritiere non possano essere rilevanti anche agli effetti penali, come nel caso in cui si riferiscano a fatti dei quali sono destinate a provare a verità (art. 481 c.p.). In linea di massima la previsione di una sanzione disciplinare non può di per sè abrogare quella penale conseguente alla sussumibilità del fatto in una norma incriminatrice. Tali ragioni superano e lasciano, in ogni caso, impregiudicata la questione in ordine alla modalità operativa dell'art. 2 co. 2 c.p.. Il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Verbania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Verbania per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004