CASS
Sentenza 2 agosto 2023
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/08/2023, n. 33919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33919 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso E presente l'avvocato DENICOLAI ROBERTO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato MANCONI MARINA in difesa di AR IO. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33919 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 4/7/2018 dal Tribunale di Napoli e previa esclusione della continuazione, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di AR RO - imputato del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa. La Corte territoriale ha premesso che il giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia di condanna sulla base del verbale di arresto, perquisizione e sequestro, degli esiti dell'accertamento tecnico operato sulla sostanza stupefacente sequestrata, della testimonianza degli agenti operanti e dei passeggeri che si trovavano a bordo della vettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo effettuato ad opera della Polizia. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello con il quale l'imputato aveva sostenuto che lo stupefacente era stato acquistato e detenuto per uso di gruppo, trattandosi di ricostruzione smentita anche dai passeggeri del mezzo a bordo del quale si trovava al momento del controllo;
ha altresì ritenuto infondato il motivo finalizzato a ottenere una riqualificazione dell'a condotta sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., mentre ha accolto il motivo di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto di escludere il concorso formale tra reati, concretizzando la detenzione di sostanze appartenenti alla medesima tabella ministeriale un'unica fattispecie criminosa. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione AR RO, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dal combinato degli attt. 548, comma 3, cod.proc.pen. e 15-bis, comma 2, della I. 67/2014, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nel giudizio di primo grado, era stata dichiarata la contumacia dell'imputato, come attestato dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza;
ha quindi dedotto che la Corte distrettuale avrebbe omesso di notificare il relativo estratto della sentenza di secondo grado, sul presupposto - da ritenere erroneo - dello stato di assenza nel corso del relativo giudizio, atteso che la disciplina da applicare doveva intendersi ancora quella dettata dal previgente art. 548, comma 3, cod.proc.pen.; ha argomentato che doveva quindi ritenersi, in considerazione della mancata notifica del relativo estratto, ancora pendente il termine per impugnare in favore dell'imputato, con conseguente necessità di trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché provvedesse alla notifica medesima. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione circa il non riconoscimento dell'ipotesi di consumo di gruppo e in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone Sabatino. Ha dedotto che la Corte avrebbe errato nel non ritenere sussistente la predetta ipotesi sulla base di una incongruente valutazione delle dichiarazioni del suddetto testimone, il quale avrebbe semplicemente riferito di non avere conferito alcun incarico al RO finalizzato all'acquisto; dovendosi ritenere inverosimile che l'imputato si fosse fatto accompagnare da altre persone al solo fine di acquistare sostanza stupefacente da rivendere nella sua piazza di spaccio;
ha altresì dedotto che la motivazione doveva considerarsi manchevole nella parte in cui aveva classificato come occultamento la semplice custodia dello stupefacente nelle tasche dei pantaloni e che la stessa non avrebbe tenuto conto del fatto che la maggior parte della sostanza stupefacente era del tipo eroina, ovvero di quella di cui il testimone aveva riferito di essere abituale assuntore (al pari dello stesso imputato). Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione della disposizione contenuta nell'art.73, comma 5, T.U. stup., in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., ritenendo sussistenti tutti gli elementi per la riqualificazione del fatto sotto l'ambito della predetta fattispecie, non ostandovi il dato rappresentato dalla detenzione di sostanze di diversa natura e atteso il non elevato dato ponderale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al terzo motivo. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni contenute nell'art.548, comma 3, cod.proc.pen., nel testo applicabile ratione temporis, nonché nell'art.15-bis della I. 28 aprile 2014, n.67. In particolare, l'art.15-bis suddetto - introdotto dalla I. 11 agosto 2014, n.118 - ha stabilito, in riferimento alle nuove norme dettate dalla I. n.67/2014 in tema di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, che «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi 3 procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Applicando la relativa disposizione al caso in esame - sulla base della prospettazione difensiva - doveva quindi ritenersi che, essendo l'imputato stato dichiarato contumace nel giudizio di fronte al Tribunale di Napoli, incardinato alla data del 4/11/2009, era da intendersi applicabile il previgente testo dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen., con conseguente necessità, da parte della Corte d'appello di Napoli, di disporre la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nei confronti dell'imputato, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di impugnazione;
tanto anche in presenza della dichiarazione di assenza pronunciata dalla Corte distrettuale, da ritenere erronea alla luce della summenzionata disciplina transitoria. Il motivo non è fondato. Va premesso che, effettivamente e alla luce della disciplina transitoria, essendo già intervenuta - al momento dell'entrata in vigore della I. n.67/2014 - la dichiarazione di contumacia dell'imputato,, andavano ritenute applicabili nel presente giudizio le previgenti disposizioni in tema di contumacia, ivi compresa quella contenuta nell'art.548, comma 3, cocl.proc.pen., in ordine all'obbligo di notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza. Sul punto, questa Corte ha rilevato che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comrna 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744; Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106); fermo però restando che, in caso di applicabilità della disciplina previgente, l'omessa notifica dell'avviso previsto dall'art.548, comma 3, cod.proc.pen. integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., atteso che, anche nel caso in cui il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma della disciplina applicabile ratione temporis (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep.2019, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674). 4 Deve peraltro escludersi che - nella fattispecie concreta in esame - l'omessa notifica dell'avviso di deposito debba imporre la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, al fine di provvedere all'adempimento previsto dal precedente testo dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen.. A tale proposito, è stato rilevato che all'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di appello conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, in caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal difensore, la non irrevocabilità della sentenza d'appello; conseguendone, peraltro, che il ricorso per cassazione proposto dal difensore dovrà comunque essere esaminato nel merito da parte della Corte di legittimità e che la questione concernente la mancata definitività del titolo non potrà che essere sollevata unicamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977; nella quale è stato espressamente dato atto che la mancata notifica dell'avviso non incide "sulla ritualità della procedura innescata dall'impugnazione del difensore, alla quale occorre obbligatoriamente dare corso, indipendentemente dal corretto adempimento degli incombenti previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc.pen., nei confronti dell'imputato"; in senso conforme Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391, ove si è rilevato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata, dal primo, portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso). 3. Il secondo motivo, con il quale è stata censurata la sentenza di secondo grado - sotto il profilo previsto dall'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - per non avere ravvisato la specifica fattispecie concreta dell'uso di gruppo di sostanza stupefacente, non è fondato. Sul punto, costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, sia in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75, T.U. stup., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 5 255258; conformi, Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285; Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961). Nel caso di specie, con motivazione che si sottrae alle predette censure, la Corte territoriale ha dato atto della carenza del necessario elemento rappresentato dalla certezza che l'acquisto sia avvenuto per conto di altri soggetti e della loro manifesta volontà di officiare in tal senso l'imputato, essendo del tutto carente anche la prova del loro contributo finanziario al relativo acquisto. Difatti, come rilevato nella motivazione della sentenza di appello, il teste Sabatino - in ordine alle cui dichiarazioni è stato espressamente dedotto il vizio di logicità della motivazione - ha unicamente dichiarato di essersi recato a Scampia per acquistare stupefacente da destinare a uso personale, senza in alcun modo riferire in ordine al conferimento al RO di un mandato in tale senso;
dichiarando altresì che l'imputato si era aggregato (a lui e alla De RT) per acquistare stupefacente di diverse tipologie;
dichiarazioni dato il cui tenore non assume alcuna rilevanza, al fine di avvalorare la predetta censura, il solo dato del mancato ritrovamento di stupefacente sulla persona del Sabatino al momento della perquisizione ovvero il dato rappresentato dalla custodia dello stupefacente da parte dell'imputato sulla propria persona. 4. Il terzo motivo, con il quale è stata censurata sotto il profilo della violazione di legge la mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., è fondato. 4.1 In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione;
ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 6 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge;
in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri;
ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostainze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha !:;ottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti dell'e Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. 7 Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. 4.2 D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. A tale proposito, la Corte ha difatti rilevato che il dato attinente alla diversità delle sostanze cedute o detenute non definisce (in relazione al testo della disposizione di riferimento) la "qualità" delle sostanze oggetto della condotta, ma attiene alle "modalità dell'azione" e che l'assunto su cui si fonda l'assioma in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità - e cioè che la suddetta detenzione sarebbe espressione di un più significativo inserimento dell'agente nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti ed esporrebbe l'interesse 8 tutelato ad un più accentuato pericolo di lesione - degrada a mera petizione di principio se la circostanza viene astratta a pura fattispecie tipologica e non invece valutata nel concreto contesto in cui si manifesta. Essendo agevole trarre dall'esperienza giudiziaria casi in cui il possesso contestuale di differenti tipi di stupefacente è aspetto sostanzialmente neutro, come, ad esempio, quando i quantitativi detenuti risultino essere assai modesti ovvero la condotta dell'agente risulti per altro verso meramente occasionale. 4.3 Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione è sl:ato ritenuto che il giudice può tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). 4.4 Applicando i principi espressi dagli arresti citati al caso concreto, deve ritenersi illogica la valutazione della Corte distrettuale in punto di mancato riconoscimento delle fattispecie di lieve entità. Deve infatti ritenersi manifestamente illogica la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado nel punto in cui ha valorizzato - a tale fine - il solo dato rappresentato dalla previa suddivisione della sostanza in dosi senza tenere in adeguato conto il relativo dato ponderale, idoneo (quanto all'eroina) al confezionamento di 20,8 dosi singole e, in ordine alla cocaina, neanche idoneo al confezionamento di una sola dose singola. Ne consegue che la motivazione della Corte - che, nell'escludere la fattispecie di lieve entità ha fatto un riferimento del tutto tautologico e autoevidente a indicatori aspecifici quali, oltre alla diversità delle sostanze detenute, la modalità di confezionamento e il principio attivo presente nelle sostanze medesime - si appalesa illogica e non coerente con i predetti principi. 9 Il Consigliere estensore Il Presi te 5. Sulla base di tali considerazioni, ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli affinché provveda a un nuovo esame della questione inerente alla qualificabilità della condotta sotto la specie del reato previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup..
P.Q.M.
Annulla la sentenza limitatamente alla statuizione concernente la qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 6 luglio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso E presente l'avvocato DENICOLAI ROBERTO del foro di Roma in sostituzione dell'avvocato MANCONI MARINA in difesa di AR IO. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33919 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 4/7/2018 dal Tribunale di Napoli e previa esclusione della continuazione, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di AR RO - imputato del reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa. La Corte territoriale ha premesso che il giudice di primo grado aveva fondato la propria pronuncia di condanna sulla base del verbale di arresto, perquisizione e sequestro, degli esiti dell'accertamento tecnico operato sulla sostanza stupefacente sequestrata, della testimonianza degli agenti operanti e dei passeggeri che si trovavano a bordo della vettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo effettuato ad opera della Polizia. La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello con il quale l'imputato aveva sostenuto che lo stupefacente era stato acquistato e detenuto per uso di gruppo, trattandosi di ricostruzione smentita anche dai passeggeri del mezzo a bordo del quale si trovava al momento del controllo;
ha altresì ritenuto infondato il motivo finalizzato a ottenere una riqualificazione dell'a condotta sotto la specie di quella prevista dall'art.73, comma 5, T.U. stup., mentre ha accolto il motivo di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto di escludere il concorso formale tra reati, concretizzando la detenzione di sostanze appartenenti alla medesima tabella ministeriale un'unica fattispecie criminosa. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione AR RO, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dal combinato degli attt. 548, comma 3, cod.proc.pen. e 15-bis, comma 2, della I. 67/2014, in riferimento all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che, nel giudizio di primo grado, era stata dichiarata la contumacia dell'imputato, come attestato dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza;
ha quindi dedotto che la Corte distrettuale avrebbe omesso di notificare il relativo estratto della sentenza di secondo grado, sul presupposto - da ritenere erroneo - dello stato di assenza nel corso del relativo giudizio, atteso che la disciplina da applicare doveva intendersi ancora quella dettata dal previgente art. 548, comma 3, cod.proc.pen.; ha argomentato che doveva quindi ritenersi, in considerazione della mancata notifica del relativo estratto, ancora pendente il termine per impugnare in favore dell'imputato, con conseguente necessità di trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché provvedesse alla notifica medesima. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione circa il non riconoscimento dell'ipotesi di consumo di gruppo e in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone Sabatino. Ha dedotto che la Corte avrebbe errato nel non ritenere sussistente la predetta ipotesi sulla base di una incongruente valutazione delle dichiarazioni del suddetto testimone, il quale avrebbe semplicemente riferito di non avere conferito alcun incarico al RO finalizzato all'acquisto; dovendosi ritenere inverosimile che l'imputato si fosse fatto accompagnare da altre persone al solo fine di acquistare sostanza stupefacente da rivendere nella sua piazza di spaccio;
ha altresì dedotto che la motivazione doveva considerarsi manchevole nella parte in cui aveva classificato come occultamento la semplice custodia dello stupefacente nelle tasche dei pantaloni e che la stessa non avrebbe tenuto conto del fatto che la maggior parte della sostanza stupefacente era del tipo eroina, ovvero di quella di cui il testimone aveva riferito di essere abituale assuntore (al pari dello stesso imputato). Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto l'inosservanza ed erronea applicazione della disposizione contenuta nell'art.73, comma 5, T.U. stup., in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., ritenendo sussistenti tutti gli elementi per la riqualificazione del fatto sotto l'ambito della predetta fattispecie, non ostandovi il dato rappresentato dalla detenzione di sostanze di diversa natura e atteso il non elevato dato ponderale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, quanto al terzo motivo. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni contenute nell'art.548, comma 3, cod.proc.pen., nel testo applicabile ratione temporis, nonché nell'art.15-bis della I. 28 aprile 2014, n.67. In particolare, l'art.15-bis suddetto - introdotto dalla I. 11 agosto 2014, n.118 - ha stabilito, in riferimento alle nuove norme dettate dalla I. n.67/2014 in tema di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, che «1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi 3 procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». Applicando la relativa disposizione al caso in esame - sulla base della prospettazione difensiva - doveva quindi ritenersi che, essendo l'imputato stato dichiarato contumace nel giudizio di fronte al Tribunale di Napoli, incardinato alla data del 4/11/2009, era da intendersi applicabile il previgente testo dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen., con conseguente necessità, da parte della Corte d'appello di Napoli, di disporre la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nei confronti dell'imputato, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di impugnazione;
tanto anche in presenza della dichiarazione di assenza pronunciata dalla Corte distrettuale, da ritenere erronea alla luce della summenzionata disciplina transitoria. Il motivo non è fondato. Va premesso che, effettivamente e alla luce della disciplina transitoria, essendo già intervenuta - al momento dell'entrata in vigore della I. n.67/2014 - la dichiarazione di contumacia dell'imputato,, andavano ritenute applicabili nel presente giudizio le previgenti disposizioni in tema di contumacia, ivi compresa quella contenuta nell'art.548, comma 3, cocl.proc.pen., in ordine all'obbligo di notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza. Sul punto, questa Corte ha rilevato che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comrna 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio, Rv. 275744; Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106); fermo però restando che, in caso di applicabilità della disciplina previgente, l'omessa notifica dell'avviso previsto dall'art.548, comma 3, cod.proc.pen. integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., atteso che, anche nel caso in cui il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma della disciplina applicabile ratione temporis (Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep.2019, Guerrazzi, Rv. 274795; Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674). 4 Deve peraltro escludersi che - nella fattispecie concreta in esame - l'omessa notifica dell'avviso di deposito debba imporre la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli, al fine di provvedere all'adempimento previsto dal precedente testo dell'art.548, comma 3, cod.proc.pen.. A tale proposito, è stato rilevato che all'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di appello conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, in caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal difensore, la non irrevocabilità della sentenza d'appello; conseguendone, peraltro, che il ricorso per cassazione proposto dal difensore dovrà comunque essere esaminato nel merito da parte della Corte di legittimità e che la questione concernente la mancata definitività del titolo non potrà che essere sollevata unicamente in sede di esecuzione (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977; nella quale è stato espressamente dato atto che la mancata notifica dell'avviso non incide "sulla ritualità della procedura innescata dall'impugnazione del difensore, alla quale occorre obbligatoriamente dare corso, indipendentemente dal corretto adempimento degli incombenti previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc.pen., nei confronti dell'imputato"; in senso conforme Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391, ove si è rilevato che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata, dal primo, portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso). 3. Il secondo motivo, con il quale è stata censurata la sentenza di secondo grado - sotto il profilo previsto dall'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. - per non avere ravvisato la specifica fattispecie concreta dell'uso di gruppo di sostanza stupefacente, non è fondato. Sul punto, costituisce giurisprudenza consolidata quella in base alla quale il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, sia in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75, T.U. stup., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 5 255258; conformi, Sez. 4, n. 6782 del 23/01/2014, Cheggour, Rv. 259285; Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961). Nel caso di specie, con motivazione che si sottrae alle predette censure, la Corte territoriale ha dato atto della carenza del necessario elemento rappresentato dalla certezza che l'acquisto sia avvenuto per conto di altri soggetti e della loro manifesta volontà di officiare in tal senso l'imputato, essendo del tutto carente anche la prova del loro contributo finanziario al relativo acquisto. Difatti, come rilevato nella motivazione della sentenza di appello, il teste Sabatino - in ordine alle cui dichiarazioni è stato espressamente dedotto il vizio di logicità della motivazione - ha unicamente dichiarato di essersi recato a Scampia per acquistare stupefacente da destinare a uso personale, senza in alcun modo riferire in ordine al conferimento al RO di un mandato in tale senso;
dichiarando altresì che l'imputato si era aggregato (a lui e alla De RT) per acquistare stupefacente di diverse tipologie;
dichiarazioni dato il cui tenore non assume alcuna rilevanza, al fine di avvalorare la predetta censura, il solo dato del mancato ritrovamento di stupefacente sulla persona del Sabatino al momento della perquisizione ovvero il dato rappresentato dalla custodia dello stupefacente da parte dell'imputato sulla propria persona. 4. Il terzo motivo, con il quale è stata censurata sotto il profilo della violazione di legge la mancata riqualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., è fondato. 4.1 In riferimento alla valutazione degli elementi menzionati nella relativa disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione ovvero qualità e quantità delle sostanze), va fatto riferimento alla parte motiva di Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 e nella quale è stata sottolineata la necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli elementi elencati nella disposizione;
ciò in quanto tale lettura si rivela come la più aderente al dettato normativo, posto che il comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati (limitandosi a raggrupparli a seconda che essi si riferiscano alla condotta od all'oggetto materiale del reato), astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. Ma, soprattutto, perché la disposizione citata condiziona la determinazione della lieve entità del fatto proprio su di una pluralità di elementi sintomatici, differenziandosi, ad esempio, dalla scelta compiuta dallo stesso legislatore nella individuazione della fattispecie di eccezionale rilevanza penale di cui al secondo comma dell'art. 80 T.U. stup. (cfr., Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 6 253150), dove un singolo parametro (quello ponderale) è stato invece ritenuto di per sé sufficiente ad esprimere il maggiore (in questo caso) disvalore del fatto. In secondo luogo, perché è quella che meglio corrisponde alla ratio che ha ispirato la introduzione della fattispecie di lieve entità e cioè rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge;
in tale ottica è dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Le Sezioni Unite, nel predetto arresto, hanno quindi argomentato che ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri;
ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostainze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso, come del resto già era stato in passato sostenuto in alcuni arresti delle Sezioni semplici (cfr., Sez. 6, n. 167 del 23/01/1992, Chorki Bouzhaiem, Rv. 189462; Sez. 4, n. 8954 del 11/05/1992, Bondi, Rv. 191643, la quale, ad esempio, ha !:;ottolineato come la lieve entità del fatto possa essere riconosciuta anche in presenza di una non modica quantità di droga, qualora la concreta modalità e la circostanza della condotta ne ridimensionino la rilevanza penale). All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti dell'e Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. 7 Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Il che significa, come illustrato, che il discorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. In tale ottica è opportuno sottolineare come anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5, come rivela ancora una volta proprio il raffronto dello stesso con la già evocata disposizione di cui all'art. 80, comma 2, T.U. stup.. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione. 4.2 D'altra parte, proprio in conseguenza di tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il principio in base al quale la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto. A tale proposito, la Corte ha difatti rilevato che il dato attinente alla diversità delle sostanze cedute o detenute non definisce (in relazione al testo della disposizione di riferimento) la "qualità" delle sostanze oggetto della condotta, ma attiene alle "modalità dell'azione" e che l'assunto su cui si fonda l'assioma in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi di lieve entità - e cioè che la suddetta detenzione sarebbe espressione di un più significativo inserimento dell'agente nell'ambiente criminale dedito al traffico di stupefacenti ed esporrebbe l'interesse 8 tutelato ad un più accentuato pericolo di lesione - degrada a mera petizione di principio se la circostanza viene astratta a pura fattispecie tipologica e non invece valutata nel concreto contesto in cui si manifesta. Essendo agevole trarre dall'esperienza giudiziaria casi in cui il possesso contestuale di differenti tipi di stupefacente è aspetto sostanzialmente neutro, come, ad esempio, quando i quantitativi detenuti risultino essere assai modesti ovvero la condotta dell'agente risulti per altro verso meramente occasionale. 4.3 Deve altresì essere rilevato, in punto di valutazione del quantitativo di sostanza idonea a determinare la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, che in una pronuncia della Sesta Sezione è sl:ato ritenuto che il giudice può tener conto del fatto che il quantitativo di stupefacente, sulla base della giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze, sia da ritenere compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149); sulla base di una lettura che, peraltro, in altra e più recente pronuncia, è stato considerata come valutabile in senso meramente orientativo atteso che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo, ricavata dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). 4.4 Applicando i principi espressi dagli arresti citati al caso concreto, deve ritenersi illogica la valutazione della Corte distrettuale in punto di mancato riconoscimento delle fattispecie di lieve entità. Deve infatti ritenersi manifestamente illogica la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado nel punto in cui ha valorizzato - a tale fine - il solo dato rappresentato dalla previa suddivisione della sostanza in dosi senza tenere in adeguato conto il relativo dato ponderale, idoneo (quanto all'eroina) al confezionamento di 20,8 dosi singole e, in ordine alla cocaina, neanche idoneo al confezionamento di una sola dose singola. Ne consegue che la motivazione della Corte - che, nell'escludere la fattispecie di lieve entità ha fatto un riferimento del tutto tautologico e autoevidente a indicatori aspecifici quali, oltre alla diversità delle sostanze detenute, la modalità di confezionamento e il principio attivo presente nelle sostanze medesime - si appalesa illogica e non coerente con i predetti principi. 9 Il Consigliere estensore Il Presi te 5. Sulla base di tali considerazioni, ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli affinché provveda a un nuovo esame della questione inerente alla qualificabilità della condotta sotto la specie del reato previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup..
P.Q.M.
Annulla la sentenza limitatamente alla statuizione concernente la qualificazione giuridica del fatto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 6 luglio 2023