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Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2026, n. 19263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19263 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/08/2025 del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Barillà (presente, per delega orale, anche in sostituzione dell'avv. RA Lojacono, co-difensore), il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 19263 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 21/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da LI NA avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente -indagato in relazione al reato di di cui agli artt. 99 cod.pen. e 74, comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, in concorso con AR NC, AR NA, "con i ruoli apicali di capi e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento delle singole operazioni di acquisto e di importazione di sostanzia stupefacente dal Sudamerica e di successiva attività di rivendita della sostanza sul mercato italiano" come chiarito in contestazione e LI EP, cl. 91, MO EP, NT TO, RO LL, LI MO RA, dal mese di gennaio 2020 al mese di ottobre 2022 (partecipazione all'associazione dedita al traffico di droga descritta al capo B.1), e di cui agli artt. 56, 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con LI EP, cl. 91, MO EP, NT TO, RO LL, LI MO RA, AR NC, AR NA, dal mese di settembre al mese di luglio 2022 (capo B.2) - ha annullato l'ordinanza quanto al reato associativo, confermandola nel resto. 2. LI ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Loiacono e Barillà , co firmatari di entrambi, due ricorsi, del 13 ottobre 2025. 2.2. Il primo intestato allo Studio Legale Lojacono, affidato a tre motivi. 2.2.1. Col primo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione con riguardo a) alla identificazione del ricorrente, in forza di errata (in tesi) attribuzione di univoco significato agli elementi valorizzati, e violazione dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla valutazione delle conversazioni inter alios. I riferimenti, nelle conversazioni intercettate, allo "zio NA", non sarebbero univocamente e logicamente riconducibili alla persona del ricorrente, essendovi la presenza, nel compendio investigativo, di altro "zio NA", di cognome "AR", e non evincendosi elementi in atti, come invece ritenuto dal Tribunale;
in ogni caso il loro significato del contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe non indiziante, ma scriminante della sua partecipazione al reato contestatogli. 2.2.2. Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 273 e 292 cod.proc.pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità 2 indiziaria;
erronea percezione delle risultanze processuali e, comunque, omessa risposta del Tribunale alle censure difensive. Ove anche dovesse ritenersi raggiunta, con convincente certezza, l'identificazione del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di chiarire la portata dell'apporto concretamente concorsuale del ricorrente, il cui ruolo di co-finanziatore dell'importazione non risulterebbe indiziariamente adeguatamente sostenuto (risultando AR RA unico finanziatore per via delle stesse argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari). Il Tribunale avrebbe omesso altresì di argomentare in merito alle censure difensive al proposito svolte in sede di riesame, rendendo argomentazioni intrinsecamente contraddittorie. 2.2.3. Col terzo motivo denuncia violazione degli artt. 274, lett. b) e c), 275 e 292, comma 2, c-bis cod.proc.pen.; e, in difetto della presunzione di legge conseguente alla elisione della contestazione associativa, anche mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al pericolo di recidiva e alla proporzionalità ed adeguatezza della sola misura custodiale massima, per essersi il Tribunale limitato ad attestare la condivisione del giudizio di pericolosità sociale dell'indagato come formulato dal primo giudice. 2.3. Il secondo intestato allo Studio Legale Barillà , è affidato a due motivi. 2.3.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 273 cod.proc.pen. e 56 cod.pen., e 73, comma 1 e 6, e 80 comma 2, d.P.R. 309/90. Con l'istanza di riesame la difesa aveva contestato la corretta identificazione dell'odierno ricorrente ed il suo ruolo di finanziatore dell'attività illecita. Il Tribunale della libertà ha rieditato la motivazione del primo giudice, sostanzialmente omettendo di vagliare le censure difensive. A comprova di tanto la difesa del ricorrente ripropone le censure svolte innanzi al Tribunale per sostenere come la proposta lettura delle stesse significhi l'estraneità del postulante alle condotte contestategli. 2.3.2. Col secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod.proc.pen.. contraddittoriamente affermate, in forza della ritenuta stabile condotta delittuosa, assunto inconciliabile con l'annullamento dell'ordinanza relativamente alla contestazione associativa;
così unicamente attribuendo rilievo ai contatti coi coindagati -irrilevante ai fini in discussione- e ai precedenti penali -invero vetusti- del ricorrente. 3 Lamenta, anche, l'apoditticità della motivazione in tema di adeguatezza della sola misura cautelare detentiva, svolta solo con riferimento, immotivato, alla inaffidabilità del prevenuto in ordine al rispetto di misure gradate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. In punto di diritto va preliminarmente rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (raggiunta in applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, cod.proc.pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. 2.1. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico- giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6", 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una 4 diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 4. Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta esistente, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 5. Il Tribunale, peraltro, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), ha ritenuto di trarre dal compendio investigativo, ed essenzialmente dalle conversazioni intercettate, conferma dell'esistenza ed operatività di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione della canapa ed alla successiva cessione illecita della stessa, in un 5 contesto in cui, elisa la contestazione associativa, ha comunque ritenuto sussistenti gli indizi, gravi, in ordine al contestato reato fine e, corrispondentemente, esigenze di cautela sì gravi da giustificare il mantenimento della misura cautelare massimamente afflittiva. In tema di motivazione, peraltro, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su eventuali specifiche deduzioni prospettate con il gravame ove esse siano disattese dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa. Nel caso in esame le doglianze espresse dal ricorrente non appaiono idonee a disarticolare il percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza. 6. Ancora in via di premessa si rileva che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti;
l'insegnamento di questa Corte è infatti nel senso che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (cfr., ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 251527 — 01 e Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). 6.1. In ogni caso l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, dovendo il giudice accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (cfr. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008 ) Rv. 239636 — 01), sicché anche il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura 6 convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997 Cc. (dep. 19/09/1997 ) Rv. 209620 - 01). 7. Entrambi i ricorsi contestano, in primis, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'identificazione del ricorrente nello "zio NA", reiteratamente oggetto delle conversazioni tra coindagati, e ventilano la possibilità che possa trattarsi invece che di LI NA, di AR NA, coindagato pure presente tra quelli cui è contestato il reato sub B.2. (unico addebito cautelare che ha resistito a carico del ricorrente dopo il riesame). 7.1. Il Tribunale avrebbe, al proposito, semplicemente citato le medesime conversazioni e sarebbe giunto alle medesime conclusioni del Giudice per le indagini preliminari, non facendosi carico delle specifiche doglianze difensive in ordine a singole conversazioni in cui viene in rilievo la figura del LI, e, specificamente, alle pagg. 637 e 638, alle pagg. 822-826, 946-948, 995, 1005- 1006, 1092-1093, 1097-1098 dell'ordinanza del primo giudice -asseritamente ambigue nel contenuto-, alle pagg. 763 e 764 -circa l'individuazione del ricorrente in colui che avrebbe detto a LI EP di recarsi in Colombia-, alle pagg. 790 e 792 -in merito alla partecipazione dello zio alla importazione per aver fornito una quota di denaro destinata allo scopo-, alle pagg. 793 e 794 -in cui il riferimento al ricorrente sarebbe sfuggente-, alle pagg. 834-837, 1025-1026, 1081-1083 -ove il collegamento al ricorrente sarebbe forzato e malizioso-, alla pag. 939 -il cui è lo stesso giudicante a indicare il colloquio con il ricorrente 'probabile'-, alla pag. 1037 -ove il riferimento al ricorrente è ininfluente rispetto alla ricostruzione degli indizi di responsabilità per il reato di che trattasi-, alle pagg. 1084-1085 -espressiva invece del disinteresse dello zio rispetto alla importazione-, alla pag. 1102 -nel corso della quale uno dei coindagati, MO, non conosce l'identità dello 'zio'-, alla pag. 1116, 1133-1135 -ove i parlatori, nell'evocare lo 'zio' si riferiscono chiaramente a Trinnboli OC-; e, comunque, alla assenza del ricorrente dalla chat dei 'finanziatori' dell'importazione, alla assenza di contatti dopo il rientro del 'corriere' LI EP in Italia. 7 7.2. La lettura dell'ordinanza impugnata, in uno con quella del primo giudice, restituisce, invece, l'inaccoglibilità della indicata censura. Come noto la Corte di Cassazione ha, da tempo, affermato che in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem" le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare i motivi dedotti, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 Rv. 265765, Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, [...], Rv. 261085). In presenza di questi requisiti non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro. Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito, anche a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 47 del 2015, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione, con la conseguenza che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350), salvo che l'ordinanza recepisca acriticamente la richiesta cautelare aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica di essa (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, [...], Rv. 265337). 7.3. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alla contestata condotta e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 8 Correttamente, infatti, in linea colla valutazione del giudice dell'ordinanza impositiva, ha valutato le emergenze procedimentali (dalla difesa contestate nella loro valenza solo quando costituenti indizi a carico e, invece, valorizzati - nonostante la censurata identificazione del ricorrente - quando in tesi a lui favorevoli) innanzi tutto a fine di identificazione dell'odierno ricorrente, quindi di attribuzione del ruolo e dalla condotta contestatagli, e della correlativa consistenza indiziaria. Si legge, allora (a pag. 15 e segg dell'ordinanza impugnata, § 7.1.), dopo la ricognizione del compendio indiziario disponibile (intercettazioni versate in atti, immagini delle videocamere utilizzate, e atti di altri procedimenti e informative di polizia e sequestri) da cui la affermazione della sussistenza del gruppo criminale (operante principalmente in Platì, facente capo ai LI EP, impegnato principalmente nell'importazione di carichi di cocaina dal Sudamerica all'Itali attraverso l'intermediazione di MO EP e dello stesso LI EP con i narcos colombiani, rispetto al quale era predicata l'appartenenza -dal Tribunale negata- del ricorrente), che la sua identificazione nel soggetto finanziatore della importazione è stata ritenuta sulla base di indizi plurimi, consistenti '. nel contenuto di una intercettazione, inequivocabile nella sua portata identificativa, tra MO EP e LI EP cl. 91, quest'ultimo affermava che il posto del padre, TO, era stato ereditato dallo zio Saverio, e non dagli zii LI OC e LI NA, verso i quali, comunque, nutriva analogo rispetto, essendo gli stessi "nella condizione di decidere"; nel contenuto di altra intercettazione tra LI EP e LI MO RA, nel corso della quale il primo, che ci teneva al riserbo circa il suo viaggio ormai prossimo in Colombia, autorizzava il congiunto a parlarne, solo, con lo zio NA, comunicazione dalla indubbia coerenza con la sopra affermata pari dignità e potestà decisionale in capo agli zii, e all'odierno ricorrente per quanto in questa sede rileva, e il padre, vertice del sodalizio;
- nel contenuto di altra intercettazione tra RO LL e NT TO, nel corso della quale quest'ultimo riferiva alla compagna che LI EP aveva ottenuto il beneplacito dello zio (che altri non poteva essere se non colui cui si era deciso di darne notizia, e dunque l'odierno ricorrente) rispetto al viaggio;
conversazioni, tutte, valorizzate nella loro concatenazione logica e cronologica;
laddove la paventata sovrapposizione tra il ricorrente e AR NA risulta fugata dal contenuto della intercettazione del 27 settembre 2021 in cui LI EP e MO RA parlando di coloro che avrebbero partecipato alla importazione della partita di droga, tra cui AR NA e LI NA, li 9 indicano, il primo, come 'Natalino' e il secondo, come di consueto come 'zio'; esattamente come nella conversazione tra LI EP e la madre ER Rosa, che, nel chiedere chi fosse a conoscenza della importazione, faceca riferimento a "lo zio Savo lo zio NA e lo zio Natalino"; -nella conversazione, in Colombia, tra LI EP e MO EP, nel corso della quale il primo rassicurava il correo promettendo di spiegare allo zio (si ribadisce l'unico zio informato e partecipe della vicenda, ossia l'odierno ricorrente) invitandolo ad intervenire per far consegnare il resto della somma di danaro come concordato perché il nipote era giunto in Sudamerica ("vedi che laggiù c'è mio nipote"); comunicazione anche essa dalla indubbia coerenza con la sopra affermata potestà decisionale in capo all'odierno ricorrente;
-dalla conversazione del 23 novembre 2022, tra i medesimi interlocutori;
-dalla conversazione del 30 gennaio 2022, tra i medesimi interlocutori, relativa all'interessamento dello zio, col quale era andato a lamentarsi, da parte di AR NC, prova, ancora, della alterità tra i due soggetti, col medesimo nome;
assunto validato, inequivocabilmente, dal contenuto della conversazione tra LI EP e MO EP del successivo 30 gennaio 2022 nel corso della quale emergeva che AR NC, altro finanziatore, era cognato di LI NA;
elementi, tutti, che correlati a quelli ulteriori, desumibili da molte altre conversazioni (cfr. pag. 15-19 dell'ordinanza impugnata) rendono chiarezza e certezza della identificazione del ricorrente nello 'zio' cui reiteratamente i partecipi al reato fanno riferimento, nel rispetto dei canoni (sopra sinteticamente indicati) per la corretta valutazione delle conversazioni inter alios, in quanto univocamente e sinergicamente conducenti alla spiegata soluzione interpretativa che, non censurabile per incompletezza, è stata resa e spiegata più che adeguatamente, con aderenza alle risultanze procedimentali, senza contraddizioni e cedimenti logici. 8. Già il contenuto delle conversazioni sopra indicate, compendiato e inserito nel coacervo investigativo, palesa la insostenibilità della tesi difensiva della mancanza di gravità indiziaria in ordine al reato di tentativo di importazione contestato al capo B.2.. Il Tribunale dedica a tale discussione compendiose pagine di motivazione (cfr. da 12 a 19), rispetto alle quali, non predicabile la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alle specifiche deduzioni difensive, non si ritengono fondate le argomentazioni -meramente contestative, e anche estrinsecamente generiche, non confrontandosi concretamente con l'impianto motivazionale della ordinanza 10 impugnata- spese coi motivi secondo del primo, e primo del secondo ricorso, che, sostanzialmente sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. 8.1. Il tutto verte sulla contestazione del ruolo di finanziatore dell'operazione, non negata nella sua ontologica esistenza, in capo all'odierno ricorrente. 8.2. Ma tale ruolo nell'economia delle condotte concorsuali descritte dai due provvedimenti di merito emerge con chiarezza, già nello spaccato relativo alla discussa sua partecipazione al consesso associativo descritto al capo B.1. . Già alla pag. 11 dell'ordinanza impugnata infatti il Tribunale ha osservato come LI NA, predicato di essere partecipe della associazione, comparisse, invece, solo occasionalmente nel compendio disponibile, «venendo soltanto nominato in modo sporadico dagli altri indagati come interessato al traffico di droga», mentre soltanto «dal settembre 2021, quando gli indagati si concentravano sul singolo tentativo di importazione, (capo B2) il ricorrente assumeva un ruolo e una condotta maggiormente attiva, fornendo il proprio consenso al viaggio da parte di EP LI classe 1991, "zuca" in Colombia, per compiere l'acquisto dello stupefacente (si veda pag. 793 o.c.c., rispetto alla conversazione del 16.09.2021)», così risultando concorrente del singolo tentativo di importazione descritto al capo B2, in relazione al quale, di seguito, a partire da pag. 12, sono indicati i gravi indizi. Il ruolo del ricorrente è, dunque, ricostruito come duplice. Finanziatore dell'operazione di importazione dalla Colombia, peraltro tra i pochi ad esser messo al corrente (insieme con NT ed alla compagna RO -artefici del trasferimento in Colombia, per mezzo di prestanome, dei fondi per consentire il prolungamento della permanenza ivi del corriere LI EP;
e con MO EP) del proposito delittuoso da parte dei germani EP e MO RA LI, secondo una modalità comunque già rodata. Le relative fonti indiziarie sono indicate nella motivazione resa dal Tribunale alle pagg. 17, 18 e 19. Pianificatore, poi, dei dettagli per la spedizione del carico. Indica il Tribunale, a pag. 14, le conversazioni plurime intervenute tra il ricorrente e RI EP, nel periodo successivo al settembre 2021, in tema di quantità (almeno 100 chili) e prezzo (specificamente un acconto per l'importo totale di circa euro 150.000, in più tranches, quindi un saldo da corrispondere entro 4/5 giorni dal pervenimento in Italia) dello stupefacente;
mezzo per il trasporto;
documenti di carico relativi;
porto di partenza;
intermediazione necessaria di soggetto compiacente presso il porto deputato all'arrivo in Italia, di OI RO. 8.3. A fronte di tanto le censure cui si affida la difesa sono svolte, oltre il già vagliato tema della identificazione del ricorrente, e non posta in dubbio la gravità 11 indiziaria circa l'operazione nella sua interezza, in termini di mera opposizione e contestazione dell'assunto giudiziale, opponendo, al più, una inammissibile ricostruzione alternativa delle vicende che le fonti indiziarie rassegnano, in questa sede inammissibile perché postulante, alfine, rivisitazione in fatto delle emergenze vagliate dai giudici di merito. Il motivo, che già non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, si palesa manifestamente infondato, avendo il giudice dell'ordinanza genetica prima, e quello del riesame poi, fatto corretto esercizio del potere/dovere di valutazione in tema di indizi. 9. Il terzo motivo del primo, e il secondo motivo del secondo ricorso vertono in tema di esigenze di cautela, in tesi affermate in difetto di un valido corretto vaglio della pericolosità del ricorrente, pur avendo il Tribunale confermato l'assunto del primo giudice in punto di ricorrenza di quelle di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod.proc.pen., e del doveroso vaglio in tema di proporzionalità ed adeguatezza della misura confermata per il solo reato, fine, di cui al capo B2. 9.1. Il Tribunale aveva, al proposito, evidenziato modalità professionali e stabilità della condotta, ingente quantità di cui si era programmata l'importazione, sicuro collegamento con circuiti di vendita e rifornimento almeno verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata, valutati in sinergia con i precedenti di cui il ricorrente è latore, per partecipazione alla associazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. 309(90. Ragioni, tutte, convergenti nel senso della affermazione della pericolosità sociale, in quanto atte a delineare una qualificata caratura criminale del LI;
pericolosità tale da essere infrenata solo dalla misura custodiale massima, inefficienti valutate al proposito eventuali misure gradate. 9.2. Anche in questo caso il motivo si limita ad una contestazione, alfine sterile, delle argomentazioni riassunte, di cui lamenta genericamente la insufficienza, ma che non contraddice efficacemente, laddove nella sostanza o ripropone questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecita l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, palesandosi infondato. Il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico gli elementi concludenti, atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, logicamente desunti dalla gravità della condotta contestata che rivela una 12 allarmante pericolosità sociale del prevenuto da inserire in un pericoloso contesto anche di contiguità associativa. 10. Ne consegue il rigetto dei ricorsi con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026 o Cs.1•1.,a4-t-p___
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha invocato il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Davide Barillà (presente, per delega orale, anche in sostituzione dell'avv. RA Lojacono, co-difensore), il quale nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 3 Num. 19263 Anno 2026 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 21/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6 agosto 2025 il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da LI NA avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria il 3 giugno 2025 a carico dell'odierno ricorrente -indagato in relazione al reato di di cui agli artt. 99 cod.pen. e 74, comma 1 e 2 d.P.R. 309/90, in concorso con AR NC, AR NA, "con i ruoli apicali di capi e finanziatori dell'associazione con compiti e poteri direttivi in materia di programmazione, organizzazione e finanziamento delle singole operazioni di acquisto e di importazione di sostanzia stupefacente dal Sudamerica e di successiva attività di rivendita della sostanza sul mercato italiano" come chiarito in contestazione e LI EP, cl. 91, MO EP, NT TO, RO LL, LI MO RA, dal mese di gennaio 2020 al mese di ottobre 2022 (partecipazione all'associazione dedita al traffico di droga descritta al capo B.1), e di cui agli artt. 56, 99 e 110 cod.pen., 73 comma 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in concorso con LI EP, cl. 91, MO EP, NT TO, RO LL, LI MO RA, AR NC, AR NA, dal mese di settembre al mese di luglio 2022 (capo B.2) - ha annullato l'ordinanza quanto al reato associativo, confermandola nel resto. 2. LI ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Loiacono e Barillà , co firmatari di entrambi, due ricorsi, del 13 ottobre 2025. 2.2. Il primo intestato allo Studio Legale Lojacono, affidato a tre motivi. 2.2.1. Col primo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione con riguardo a) alla identificazione del ricorrente, in forza di errata (in tesi) attribuzione di univoco significato agli elementi valorizzati, e violazione dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla valutazione delle conversazioni inter alios. I riferimenti, nelle conversazioni intercettate, allo "zio NA", non sarebbero univocamente e logicamente riconducibili alla persona del ricorrente, essendovi la presenza, nel compendio investigativo, di altro "zio NA", di cognome "AR", e non evincendosi elementi in atti, come invece ritenuto dal Tribunale;
in ogni caso il loro significato del contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe non indiziante, ma scriminante della sua partecipazione al reato contestatogli. 2.2.2. Col secondo motivo denuncia violazione degli artt. 273 e 292 cod.proc.pen., e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità 2 indiziaria;
erronea percezione delle risultanze processuali e, comunque, omessa risposta del Tribunale alle censure difensive. Ove anche dovesse ritenersi raggiunta, con convincente certezza, l'identificazione del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di chiarire la portata dell'apporto concretamente concorsuale del ricorrente, il cui ruolo di co-finanziatore dell'importazione non risulterebbe indiziariamente adeguatamente sostenuto (risultando AR RA unico finanziatore per via delle stesse argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari). Il Tribunale avrebbe omesso altresì di argomentare in merito alle censure difensive al proposito svolte in sede di riesame, rendendo argomentazioni intrinsecamente contraddittorie. 2.2.3. Col terzo motivo denuncia violazione degli artt. 274, lett. b) e c), 275 e 292, comma 2, c-bis cod.proc.pen.; e, in difetto della presunzione di legge conseguente alla elisione della contestazione associativa, anche mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al pericolo di recidiva e alla proporzionalità ed adeguatezza della sola misura custodiale massima, per essersi il Tribunale limitato ad attestare la condivisione del giudizio di pericolosità sociale dell'indagato come formulato dal primo giudice. 2.3. Il secondo intestato allo Studio Legale Barillà , è affidato a due motivi. 2.3.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 273 cod.proc.pen. e 56 cod.pen., e 73, comma 1 e 6, e 80 comma 2, d.P.R. 309/90. Con l'istanza di riesame la difesa aveva contestato la corretta identificazione dell'odierno ricorrente ed il suo ruolo di finanziatore dell'attività illecita. Il Tribunale della libertà ha rieditato la motivazione del primo giudice, sostanzialmente omettendo di vagliare le censure difensive. A comprova di tanto la difesa del ricorrente ripropone le censure svolte innanzi al Tribunale per sostenere come la proposta lettura delle stesse significhi l'estraneità del postulante alle condotte contestategli. 2.3.2. Col secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle ritenute esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c) cod.proc.pen.. contraddittoriamente affermate, in forza della ritenuta stabile condotta delittuosa, assunto inconciliabile con l'annullamento dell'ordinanza relativamente alla contestazione associativa;
così unicamente attribuendo rilievo ai contatti coi coindagati -irrilevante ai fini in discussione- e ai precedenti penali -invero vetusti- del ricorrente. 3 Lamenta, anche, l'apoditticità della motivazione in tema di adeguatezza della sola misura cautelare detentiva, svolta solo con riferimento, immotivato, alla inaffidabilità del prevenuto in ordine al rispetto di misure gradate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2. In punto di diritto va preliminarmente rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (raggiunta in applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, cod.proc.pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)": Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731. 2.1. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico- giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6", 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è, infatti, ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una 4 diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 3. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, poi, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884 - 01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, [...], Rv. 207944). 4. Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze -violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) - risulta esistente, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 5. Il Tribunale, peraltro, con motivazione non contraddittoria, né manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), ha ritenuto di trarre dal compendio investigativo, ed essenzialmente dalle conversazioni intercettate, conferma dell'esistenza ed operatività di un sodalizio criminale dedito alla coltivazione della canapa ed alla successiva cessione illecita della stessa, in un 5 contesto in cui, elisa la contestazione associativa, ha comunque ritenuto sussistenti gli indizi, gravi, in ordine al contestato reato fine e, corrispondentemente, esigenze di cautela sì gravi da giustificare il mantenimento della misura cautelare massimamente afflittiva. In tema di motivazione, peraltro, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su eventuali specifiche deduzioni prospettate con il gravame ove esse siano disattese dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa. Nel caso in esame le doglianze espresse dal ricorrente non appaiono idonee a disarticolare il percorso argomentativo dell'impugnata ordinanza. 6. Ancora in via di premessa si rileva che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti;
l'insegnamento di questa Corte è infatti nel senso che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (cfr., ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 251527 — 01 e Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611). 6.1. In ogni caso l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, dovendo il giudice accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (cfr. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 Ud. (dep. 11/04/2008 ) Rv. 239636 — 01), sicché anche il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura 6 convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997 Cc. (dep. 19/09/1997 ) Rv. 209620 - 01). 7. Entrambi i ricorsi contestano, in primis, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'identificazione del ricorrente nello "zio NA", reiteratamente oggetto delle conversazioni tra coindagati, e ventilano la possibilità che possa trattarsi invece che di LI NA, di AR NA, coindagato pure presente tra quelli cui è contestato il reato sub B.2. (unico addebito cautelare che ha resistito a carico del ricorrente dopo il riesame). 7.1. Il Tribunale avrebbe, al proposito, semplicemente citato le medesime conversazioni e sarebbe giunto alle medesime conclusioni del Giudice per le indagini preliminari, non facendosi carico delle specifiche doglianze difensive in ordine a singole conversazioni in cui viene in rilievo la figura del LI, e, specificamente, alle pagg. 637 e 638, alle pagg. 822-826, 946-948, 995, 1005- 1006, 1092-1093, 1097-1098 dell'ordinanza del primo giudice -asseritamente ambigue nel contenuto-, alle pagg. 763 e 764 -circa l'individuazione del ricorrente in colui che avrebbe detto a LI EP di recarsi in Colombia-, alle pagg. 790 e 792 -in merito alla partecipazione dello zio alla importazione per aver fornito una quota di denaro destinata allo scopo-, alle pagg. 793 e 794 -in cui il riferimento al ricorrente sarebbe sfuggente-, alle pagg. 834-837, 1025-1026, 1081-1083 -ove il collegamento al ricorrente sarebbe forzato e malizioso-, alla pag. 939 -il cui è lo stesso giudicante a indicare il colloquio con il ricorrente 'probabile'-, alla pag. 1037 -ove il riferimento al ricorrente è ininfluente rispetto alla ricostruzione degli indizi di responsabilità per il reato di che trattasi-, alle pagg. 1084-1085 -espressiva invece del disinteresse dello zio rispetto alla importazione-, alla pag. 1102 -nel corso della quale uno dei coindagati, MO, non conosce l'identità dello 'zio'-, alla pag. 1116, 1133-1135 -ove i parlatori, nell'evocare lo 'zio' si riferiscono chiaramente a Trinnboli OC-; e, comunque, alla assenza del ricorrente dalla chat dei 'finanziatori' dell'importazione, alla assenza di contatti dopo il rientro del 'corriere' LI EP in Italia. 7 7.2. La lettura dell'ordinanza impugnata, in uno con quella del primo giudice, restituisce, invece, l'inaccoglibilità della indicata censura. Come noto la Corte di Cassazione ha, da tempo, affermato che in tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del tribunale della libertà richiami "per relationem" le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare i motivi dedotti, a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015 Rv. 265765, Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, [...], Rv. 261085). In presenza di questi requisiti non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro. Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito, anche a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 47 del 2015, dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo il quale la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione, con la conseguenza che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350), salvo che l'ordinanza recepisca acriticamente la richiesta cautelare aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica di essa (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, [...], Rv. 265337). 7.3. Da tutte le circostanze di fatto indicate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico del ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alla contestata condotta e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato contestato al predetto, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame. 8 Correttamente, infatti, in linea colla valutazione del giudice dell'ordinanza impositiva, ha valutato le emergenze procedimentali (dalla difesa contestate nella loro valenza solo quando costituenti indizi a carico e, invece, valorizzati - nonostante la censurata identificazione del ricorrente - quando in tesi a lui favorevoli) innanzi tutto a fine di identificazione dell'odierno ricorrente, quindi di attribuzione del ruolo e dalla condotta contestatagli, e della correlativa consistenza indiziaria. Si legge, allora (a pag. 15 e segg dell'ordinanza impugnata, § 7.1.), dopo la ricognizione del compendio indiziario disponibile (intercettazioni versate in atti, immagini delle videocamere utilizzate, e atti di altri procedimenti e informative di polizia e sequestri) da cui la affermazione della sussistenza del gruppo criminale (operante principalmente in Platì, facente capo ai LI EP, impegnato principalmente nell'importazione di carichi di cocaina dal Sudamerica all'Itali attraverso l'intermediazione di MO EP e dello stesso LI EP con i narcos colombiani, rispetto al quale era predicata l'appartenenza -dal Tribunale negata- del ricorrente), che la sua identificazione nel soggetto finanziatore della importazione è stata ritenuta sulla base di indizi plurimi, consistenti '. nel contenuto di una intercettazione, inequivocabile nella sua portata identificativa, tra MO EP e LI EP cl. 91, quest'ultimo affermava che il posto del padre, TO, era stato ereditato dallo zio Saverio, e non dagli zii LI OC e LI NA, verso i quali, comunque, nutriva analogo rispetto, essendo gli stessi "nella condizione di decidere"; nel contenuto di altra intercettazione tra LI EP e LI MO RA, nel corso della quale il primo, che ci teneva al riserbo circa il suo viaggio ormai prossimo in Colombia, autorizzava il congiunto a parlarne, solo, con lo zio NA, comunicazione dalla indubbia coerenza con la sopra affermata pari dignità e potestà decisionale in capo agli zii, e all'odierno ricorrente per quanto in questa sede rileva, e il padre, vertice del sodalizio;
- nel contenuto di altra intercettazione tra RO LL e NT TO, nel corso della quale quest'ultimo riferiva alla compagna che LI EP aveva ottenuto il beneplacito dello zio (che altri non poteva essere se non colui cui si era deciso di darne notizia, e dunque l'odierno ricorrente) rispetto al viaggio;
conversazioni, tutte, valorizzate nella loro concatenazione logica e cronologica;
laddove la paventata sovrapposizione tra il ricorrente e AR NA risulta fugata dal contenuto della intercettazione del 27 settembre 2021 in cui LI EP e MO RA parlando di coloro che avrebbero partecipato alla importazione della partita di droga, tra cui AR NA e LI NA, li 9 indicano, il primo, come 'Natalino' e il secondo, come di consueto come 'zio'; esattamente come nella conversazione tra LI EP e la madre ER Rosa, che, nel chiedere chi fosse a conoscenza della importazione, faceca riferimento a "lo zio Savo lo zio NA e lo zio Natalino"; -nella conversazione, in Colombia, tra LI EP e MO EP, nel corso della quale il primo rassicurava il correo promettendo di spiegare allo zio (si ribadisce l'unico zio informato e partecipe della vicenda, ossia l'odierno ricorrente) invitandolo ad intervenire per far consegnare il resto della somma di danaro come concordato perché il nipote era giunto in Sudamerica ("vedi che laggiù c'è mio nipote"); comunicazione anche essa dalla indubbia coerenza con la sopra affermata potestà decisionale in capo all'odierno ricorrente;
-dalla conversazione del 23 novembre 2022, tra i medesimi interlocutori;
-dalla conversazione del 30 gennaio 2022, tra i medesimi interlocutori, relativa all'interessamento dello zio, col quale era andato a lamentarsi, da parte di AR NC, prova, ancora, della alterità tra i due soggetti, col medesimo nome;
assunto validato, inequivocabilmente, dal contenuto della conversazione tra LI EP e MO EP del successivo 30 gennaio 2022 nel corso della quale emergeva che AR NC, altro finanziatore, era cognato di LI NA;
elementi, tutti, che correlati a quelli ulteriori, desumibili da molte altre conversazioni (cfr. pag. 15-19 dell'ordinanza impugnata) rendono chiarezza e certezza della identificazione del ricorrente nello 'zio' cui reiteratamente i partecipi al reato fanno riferimento, nel rispetto dei canoni (sopra sinteticamente indicati) per la corretta valutazione delle conversazioni inter alios, in quanto univocamente e sinergicamente conducenti alla spiegata soluzione interpretativa che, non censurabile per incompletezza, è stata resa e spiegata più che adeguatamente, con aderenza alle risultanze procedimentali, senza contraddizioni e cedimenti logici. 8. Già il contenuto delle conversazioni sopra indicate, compendiato e inserito nel coacervo investigativo, palesa la insostenibilità della tesi difensiva della mancanza di gravità indiziaria in ordine al reato di tentativo di importazione contestato al capo B.2.. Il Tribunale dedica a tale discussione compendiose pagine di motivazione (cfr. da 12 a 19), rispetto alle quali, non predicabile la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alle specifiche deduzioni difensive, non si ritengono fondate le argomentazioni -meramente contestative, e anche estrinsecamente generiche, non confrontandosi concretamente con l'impianto motivazionale della ordinanza 10 impugnata- spese coi motivi secondo del primo, e primo del secondo ricorso, che, sostanzialmente sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. 8.1. Il tutto verte sulla contestazione del ruolo di finanziatore dell'operazione, non negata nella sua ontologica esistenza, in capo all'odierno ricorrente. 8.2. Ma tale ruolo nell'economia delle condotte concorsuali descritte dai due provvedimenti di merito emerge con chiarezza, già nello spaccato relativo alla discussa sua partecipazione al consesso associativo descritto al capo B.1. . Già alla pag. 11 dell'ordinanza impugnata infatti il Tribunale ha osservato come LI NA, predicato di essere partecipe della associazione, comparisse, invece, solo occasionalmente nel compendio disponibile, «venendo soltanto nominato in modo sporadico dagli altri indagati come interessato al traffico di droga», mentre soltanto «dal settembre 2021, quando gli indagati si concentravano sul singolo tentativo di importazione, (capo B2) il ricorrente assumeva un ruolo e una condotta maggiormente attiva, fornendo il proprio consenso al viaggio da parte di EP LI classe 1991, "zuca" in Colombia, per compiere l'acquisto dello stupefacente (si veda pag. 793 o.c.c., rispetto alla conversazione del 16.09.2021)», così risultando concorrente del singolo tentativo di importazione descritto al capo B2, in relazione al quale, di seguito, a partire da pag. 12, sono indicati i gravi indizi. Il ruolo del ricorrente è, dunque, ricostruito come duplice. Finanziatore dell'operazione di importazione dalla Colombia, peraltro tra i pochi ad esser messo al corrente (insieme con NT ed alla compagna RO -artefici del trasferimento in Colombia, per mezzo di prestanome, dei fondi per consentire il prolungamento della permanenza ivi del corriere LI EP;
e con MO EP) del proposito delittuoso da parte dei germani EP e MO RA LI, secondo una modalità comunque già rodata. Le relative fonti indiziarie sono indicate nella motivazione resa dal Tribunale alle pagg. 17, 18 e 19. Pianificatore, poi, dei dettagli per la spedizione del carico. Indica il Tribunale, a pag. 14, le conversazioni plurime intervenute tra il ricorrente e RI EP, nel periodo successivo al settembre 2021, in tema di quantità (almeno 100 chili) e prezzo (specificamente un acconto per l'importo totale di circa euro 150.000, in più tranches, quindi un saldo da corrispondere entro 4/5 giorni dal pervenimento in Italia) dello stupefacente;
mezzo per il trasporto;
documenti di carico relativi;
porto di partenza;
intermediazione necessaria di soggetto compiacente presso il porto deputato all'arrivo in Italia, di OI RO. 8.3. A fronte di tanto le censure cui si affida la difesa sono svolte, oltre il già vagliato tema della identificazione del ricorrente, e non posta in dubbio la gravità 11 indiziaria circa l'operazione nella sua interezza, in termini di mera opposizione e contestazione dell'assunto giudiziale, opponendo, al più, una inammissibile ricostruzione alternativa delle vicende che le fonti indiziarie rassegnano, in questa sede inammissibile perché postulante, alfine, rivisitazione in fatto delle emergenze vagliate dai giudici di merito. Il motivo, che già non supera il vaglio di ammissibilità proponendo censure che, per quanto denuncino formalmente violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza o ripropongono questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecitano l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, si palesa manifestamente infondato, avendo il giudice dell'ordinanza genetica prima, e quello del riesame poi, fatto corretto esercizio del potere/dovere di valutazione in tema di indizi. 9. Il terzo motivo del primo, e il secondo motivo del secondo ricorso vertono in tema di esigenze di cautela, in tesi affermate in difetto di un valido corretto vaglio della pericolosità del ricorrente, pur avendo il Tribunale confermato l'assunto del primo giudice in punto di ricorrenza di quelle di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod.proc.pen., e del doveroso vaglio in tema di proporzionalità ed adeguatezza della misura confermata per il solo reato, fine, di cui al capo B2. 9.1. Il Tribunale aveva, al proposito, evidenziato modalità professionali e stabilità della condotta, ingente quantità di cui si era programmata l'importazione, sicuro collegamento con circuiti di vendita e rifornimento almeno verosimilmente appartenenti alla criminalità organizzata, valutati in sinergia con i precedenti di cui il ricorrente è latore, per partecipazione alla associazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. 309(90. Ragioni, tutte, convergenti nel senso della affermazione della pericolosità sociale, in quanto atte a delineare una qualificata caratura criminale del LI;
pericolosità tale da essere infrenata solo dalla misura custodiale massima, inefficienti valutate al proposito eventuali misure gradate. 9.2. Anche in questo caso il motivo si limita ad una contestazione, alfine sterile, delle argomentazioni riassunte, di cui lamenta genericamente la insufficienza, ma che non contraddice efficacemente, laddove nella sostanza o ripropone questioni giuridiche già ineccepibilmente risolte dal provvedimento impugnato o sollecita l'esercizio di nuovi apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del rinvio, palesandosi infondato. Il Tribunale del riesame ha puntualmente evocato in modo specifico gli elementi concludenti, atti a cogliere l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato, logicamente desunti dalla gravità della condotta contestata che rivela una 12 allarmante pericolosità sociale del prevenuto da inserire in un pericoloso contesto anche di contiguità associativa. 10. Ne consegue il rigetto dei ricorsi con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026 o Cs.1•1.,a4-t-p___