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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38623 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da TI LE nato a [...] il [...] ZO IO nato a [...] 1'11 agosto 1967 TI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 12 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal GUP del Tribunale di Patti che ha dichiarato che la responsabilità di VI AN, ZZ OF e VI TO in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e di furto aggravato. Si addebita altre imputati di avere in concorso tra loro compiuto atti idonei diretti a porre in essere una rapina in danno dell'ufficio postale di Capo d'Orlando e di essersi impossessati di un'autovettura allo scopo di commettere la stessa rapina. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.TI LE deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 38623 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 2.1 violazione degli artt. 56 e 628 cod.pen. e vizio della motivazione per contraddittorietà poiché la difesa aveva contestato la sussistenza del tentativo di rapina punibile, ritenendo che fosse stata dimostrata solo l'attività preparatoria che non aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile. La corte, invece, ha condiviso la motivazione resa al riguardo dal GUP, limitandosi ad elencare alcuni elementi di fatto, senza formulare un ragionamento giuridico che spieghi la sussistenza degli atti idonei e univoci. Il ricorrente ribadisce che nel caso in esame non è configurabile il tentativo di rapina per difetto di univocità degli atti. 2.2 Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.ZO IO deduce: 3.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché nel caso in esame non sono emersi elementi probatori a sostegno del tentativo di rapina addebitato ai due imputati, che sono stati tratti in arresto mentre erano ancora nella fase degli atti preparatori, non penalmente rilevanti. Dagli atti non è possibile, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte, desumere che i coimputati stessero concretamente pianificando una rapina. 3.2 vizio di motivazione laddove la corte di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto di un'autovettura Fiat Uno, in assenza di elementi idonei a dimostrare il suo concorso nel reato. ZZ infatti giungeva in modo autonomo sui luoghi in cui è stato fermato, e la motivazione della corte, secondo cui la dinamica della vicenda e la brevissima distanza temporale tra il furto e il tentativo di rapina proverebbero il coinvolgimento di tutti i correi nel furto dell'autovettura, non è condivisibile. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e in ordine al trattamento sanzionatorio. 4.TI OR deduce: 4.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di furto,fondato sulla brevissima distanza temporale tra i due delitti, in forza della quale la corte ha ritenuto il concorso quantomeno morale di tutti i correi. VI infatti giungeva sul luogo concordato con un'autovettura diversa da quella oggetto di furto, che era condotta da altro soggetto. 4.3 Vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio per mancanza di adeguata motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili perché generici, in quanto si limitano a reiterare pedissequamente le medesime censure già formulate con l'atto di gravame, che hanno trovato adeguata e corretta risposta nella sentenza impugnata. Le censure formulate con i ricorsi hanno contenuto analogo e possono pertanto essere trattate unitariamente. 1.1 Con il primo motivo comune a tutti i ricorsi si lamenta la configurabilità del tentativo punibile di rapina ma deve evidenziarsi che i giudici di merito hanno sul punto fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, osservando che per ritenere integrato il tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo;
che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza "in loco", ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza). (Sez. 2, Sentenza n. 25264 del 10/03/2016 Ud. (dep. 17/06/2016 ) Rv. 267006 - 01) Nel caso in esame la corte ha correttamente esposto tutti gli elementi di fatto che palesano l'inequivoca intenzione degli imputati di eseguire una rapina in danno dell'ufficio postale e la concreta idoneità degli atti realizzati a realizzare l'obiettivo programmato e ha motivatamente osservato che le condotte degli imputati hanno superato la soglia del tentativo punibile, poiché il reato era già in corso di esecuzione e, secondo un criterio di prognosi postuma, le condotte avevano un elevato livello di probabilità di raggiungere il risultato perseguito. E' sufficiente ricordare che gli imputati nel momento in cui sono stati fermati recavano con sé indumenti atti al travisamento;
avevano lasciato un'autovettura, sottratta alcuni giorni prima, col motore acceso nei pressi dell'ingresso dell'ufficio postale;
erano muniti di un coltello a serramanico e di strumenti atti ad offendere;
non erano in possesso di documenti di identità e di telefoni cellulari, all'evidente scopo di evitare ogni possibile identificazione. Si tratta di elementi da cui i giudici di merito hanno correttamente desunto l'avvio dell'attività esecutiva della rapina e non di un mero sopralluogo. 1.2 Anche il secondo motivo comune ai ricorsi, con cui alcuni degli imputati protestano la propria estraneità al furto dell'autovettura utilizzata per la rapina, è manifestamente 3 infondato poiché la corte ha correttamente osservato, nel rispetto della giurisprudenza consolidata che, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi, nei limiti della concordata impresa criminosa. Ne consegue che, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019 Ud. (dep. 19/12/2019 ) Rv. 278012 - 01) Nel caso in esame è evidente che il furto dell'autovettura da utilizzare nella rapina era stato oggetto di preventivo accordo da parte di tutti i compartecipi della rapina, allo scopo di agevolare la fuga dei correi dopo la consumazione del reato ed ostacolare la identificazione degli utilizzatori. 1.3 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche poiché non si confrontano con la motivazione della corte la quale ha fornito adeguata e congrua spiegazione in merito alle ragioni poste a sostegno del diniego del beneficio delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali vantati da ciascuno degli imputati e la obiettiva gravità della condotta posta in essere, unitamente all'assenza di elementi positivi da valorizzare, che,per vero, neppure nel ricorso vengono allegati. La corte ha peraltro sottolineato la genericità delle contestazioni relative al trattamento sanzionatorio che non esponevano le ragioni per cui la pena articolata dalla corte dovesse ritenersi incongrua rispetto alla condotta accertata. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la irrilevanza del mutamento del regime di perseguibilità del reato di furto aggravato addebitato ai ricorrenti, nel rispetto dei principi affermati in relazione alla precedente riforma introdotta nel 2018, secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01),
P.Q.M.
4 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 4 maggio 2023 il consigliere estensore Il Presidente RI AN LL Geppino Rag
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal GUP del Tribunale di Patti che ha dichiarato che la responsabilità di VI AN, ZZ OF e VI TO in ordine ai reati di tentata rapina aggravata e di furto aggravato. Si addebita altre imputati di avere in concorso tra loro compiuto atti idonei diretti a porre in essere una rapina in danno dell'ufficio postale di Capo d'Orlando e di essersi impossessati di un'autovettura allo scopo di commettere la stessa rapina. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.TI LE deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 38623 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 2.1 violazione degli artt. 56 e 628 cod.pen. e vizio della motivazione per contraddittorietà poiché la difesa aveva contestato la sussistenza del tentativo di rapina punibile, ritenendo che fosse stata dimostrata solo l'attività preparatoria che non aveva raggiunto la soglia del tentativo punibile. La corte, invece, ha condiviso la motivazione resa al riguardo dal GUP, limitandosi ad elencare alcuni elementi di fatto, senza formulare un ragionamento giuridico che spieghi la sussistenza degli atti idonei e univoci. Il ricorrente ribadisce che nel caso in esame non è configurabile il tentativo di rapina per difetto di univocità degli atti. 2.2 Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.ZO IO deduce: 3.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché nel caso in esame non sono emersi elementi probatori a sostegno del tentativo di rapina addebitato ai due imputati, che sono stati tratti in arresto mentre erano ancora nella fase degli atti preparatori, non penalmente rilevanti. Dagli atti non è possibile, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte, desumere che i coimputati stessero concretamente pianificando una rapina. 3.2 vizio di motivazione laddove la corte di appello ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto di un'autovettura Fiat Uno, in assenza di elementi idonei a dimostrare il suo concorso nel reato. ZZ infatti giungeva in modo autonomo sui luoghi in cui è stato fermato, e la motivazione della corte, secondo cui la dinamica della vicenda e la brevissima distanza temporale tra il furto e il tentativo di rapina proverebbero il coinvolgimento di tutti i correi nel furto dell'autovettura, non è condivisibile. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti e in ordine al trattamento sanzionatorio. 4.TI OR deduce: 4.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo di rapina. 4.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di furto,fondato sulla brevissima distanza temporale tra i due delitti, in forza della quale la corte ha ritenuto il concorso quantomeno morale di tutti i correi. VI infatti giungeva sul luogo concordato con un'autovettura diversa da quella oggetto di furto, che era condotta da altro soggetto. 4.3 Vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio per mancanza di adeguata motivazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili perché generici, in quanto si limitano a reiterare pedissequamente le medesime censure già formulate con l'atto di gravame, che hanno trovato adeguata e corretta risposta nella sentenza impugnata. Le censure formulate con i ricorsi hanno contenuto analogo e possono pertanto essere trattate unitariamente. 1.1 Con il primo motivo comune a tutti i ricorsi si lamenta la configurabilità del tentativo punibile di rapina ma deve evidenziarsi che i giudici di merito hanno sul punto fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, osservando che per ritenere integrato il tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo;
che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti - uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine - che avevano lasciato l'auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza "in loco", ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza). (Sez. 2, Sentenza n. 25264 del 10/03/2016 Ud. (dep. 17/06/2016 ) Rv. 267006 - 01) Nel caso in esame la corte ha correttamente esposto tutti gli elementi di fatto che palesano l'inequivoca intenzione degli imputati di eseguire una rapina in danno dell'ufficio postale e la concreta idoneità degli atti realizzati a realizzare l'obiettivo programmato e ha motivatamente osservato che le condotte degli imputati hanno superato la soglia del tentativo punibile, poiché il reato era già in corso di esecuzione e, secondo un criterio di prognosi postuma, le condotte avevano un elevato livello di probabilità di raggiungere il risultato perseguito. E' sufficiente ricordare che gli imputati nel momento in cui sono stati fermati recavano con sé indumenti atti al travisamento;
avevano lasciato un'autovettura, sottratta alcuni giorni prima, col motore acceso nei pressi dell'ingresso dell'ufficio postale;
erano muniti di un coltello a serramanico e di strumenti atti ad offendere;
non erano in possesso di documenti di identità e di telefoni cellulari, all'evidente scopo di evitare ogni possibile identificazione. Si tratta di elementi da cui i giudici di merito hanno correttamente desunto l'avvio dell'attività esecutiva della rapina e non di un mero sopralluogo. 1.2 Anche il secondo motivo comune ai ricorsi, con cui alcuni degli imputati protestano la propria estraneità al furto dell'autovettura utilizzata per la rapina, è manifestamente 3 infondato poiché la corte ha correttamente osservato, nel rispetto della giurisprudenza consolidata che, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi, nei limiti della concordata impresa criminosa. Ne consegue che, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato. (Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019 Ud. (dep. 19/12/2019 ) Rv. 278012 - 01) Nel caso in esame è evidente che il furto dell'autovettura da utilizzare nella rapina era stato oggetto di preventivo accordo da parte di tutti i compartecipi della rapina, allo scopo di agevolare la fuga dei correi dopo la consumazione del reato ed ostacolare la identificazione degli utilizzatori. 1.3 Le censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche poiché non si confrontano con la motivazione della corte la quale ha fornito adeguata e congrua spiegazione in merito alle ragioni poste a sostegno del diniego del beneficio delle attenuanti generiche, valorizzando i numerosi precedenti penali vantati da ciascuno degli imputati e la obiettiva gravità della condotta posta in essere, unitamente all'assenza di elementi positivi da valorizzare, che,per vero, neppure nel ricorso vengono allegati. La corte ha peraltro sottolineato la genericità delle contestazioni relative al trattamento sanzionatorio che non esponevano le ragioni per cui la pena articolata dalla corte dovesse ritenersi incongrua rispetto alla condotta accertata. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la irrilevanza del mutamento del regime di perseguibilità del reato di furto aggravato addebitato ai ricorrenti, nel rispetto dei principi affermati in relazione alla precedente riforma introdotta nel 2018, secondo cui in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018 Ud. (dep. 07/09/2018 ) Rv. 273551 - 01),
P.Q.M.
4 dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 4 maggio 2023 il consigliere estensore Il Presidente RI AN LL Geppino Rag