Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
I A S D S , A 3 0 O T 3 1 L , 5 L . A O T . S B R E REPUBBLICA ITALIANA N P I A ' S D 3 L I 1 9073 /0 1 L 7 N A - E е T G 8 D S - O д I 1 O S 1 A P D N CORTE'S MADICASSAZION А M I E E S , Cggetto G A P O ugolamento ot G D R A E T E L O S T SEZIONE TERZA CIVILE I T N G T A Compteusa E I E S L R R I E L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E D D O R.G.N. 13775/00 Dott. Ugo Presidente FAVARA Cron. 20884 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Rep. Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud.20/02/01 Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: GR EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIRACUSA 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARSICO, difeso dagli avvocati PAOLA MARINO, ANTONIO MARINO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
VO ZO;
- intimato -
avversO la sentenza n. 273/00 del Tribunale di CATANZARO, emessa il 16/2/2000, depositata il 06/03/00; 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 360 consiglio il 20/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ORAZIO FRAZZINI che ha chiesto il Generale Dott. rigetto del ricorso con le pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 10.5.1996 ND FE, proprie- tario di un fondo rustico in agro di Simeri Crichi, la- mentò che VO NZ, già affittuario del fondo, quilcle ameno dolo aver riconsequete a foudo stesso. stosso Val termine del rapporto, aveva iniziato e conti- nuato a raccoglierne i frutti. Convenne, quindi, il Vo- no dinanzi al Tribunale di Catanzaro per sentir dichia- rare insussistente il diritto del VO di introdursi nel fondo e di raccoglierne i frutti. Il convenuto con- testò il fondamento della domanda e riconvenne l'attore per sentirsi dichiarare proprietario del fondo per com- piuta usucapione, ma successivamente affermò d'essere in atto conduto del fondo in affitto ed eccepì, quindi la incompetenza del Tribunale in composizione ordina- ria, sostenendo la competenza della sezione specializ- zata agraria. Con sentenza del 6.3.2000 il Tribunale ha declinato la propria competenza in favore della sezione specializzata agraria. Ricorre il ND per regolamen- to della competenza. L'intimato VO non ha svolto di- fese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe do- vuto rigettare l'eccezione di incompetenza perché tar- divamente sollevata dal convenuto dopo la prima udienza e, per di più, contrastante con la precedente allega- zione dello stesso convenuto (fatta in comparsa di ri- sposta) di avere usucapito la proprietà del fondo. L'assunto non può condividersi. La competenza funzionale e inderogabile delle se- specializzate agrarie deve essere affermata in zioni tutte le ipotesi che implicano un accertamento, positi- VO о negativo, di un rapporto agrario indicato dall'art. 9 legge 14.2.1990 n. 29, anche quando si tratta di stabilire - come nella specie- se il convenuto per il rilascio sia occupante senza titolo, oppure de- tenga in virtù di un rapporto agrario, giacchè in que- sti casi la sola prospettazione del rapporto agrario, sempre che non sia "prima facie" infondata, impone la devoluzione della controversia alla sezione specializ- zata agraria (Cass. 23.4.1999 n. 4037; Cass. 11.2.1999 n. 1169). Nel caso in esame la eccezione di incompetenza, tempestivamente sollevata dal convenuto alla prima udienza di trattazione, non può considerarsi "prima fa- cie" infondata, onde va dichiarata la competenza della sezione specializzata agraria presso il Tribunale di 3 Catanzaro a conoscere della controversia di che tratta- si. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimato VO svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichia- la competenza della sezione specializzata agraria ra presso il Tribunale di Catanzaro. Nulla per le spese. Roma, 20.2.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ugu favaza IL CANCELLIERE C1 NI ST Depositata in Cancelleria -oggi, li 5 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 NI ST I 3 0 A 1 3 D S , S . 5 T A O . L T R , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T T R E I A T T R S L I I N L G D E E E S D O R E 4