Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2017, n. 51613
CASS
Sentenza 11 ottobre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto (nella specie del decreto di citazione per il giudizio di appello) nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato.

Commentario1

  • 1Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2017, n. 51613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51613
Data del deposito : 11 ottobre 2017

Testo completo