Sentenza 11 ottobre 2017
Massime • 1
L'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto (nella specie del decreto di citazione per il giudizio di appello) nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato.
Commentario • 1
- 1. Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazionihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2017, n. 51613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51613 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2017 |
Testo completo
516 13-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2017 Presidente - Sent. n. sez. STEFANO PALLA 2171/2017 GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.50687/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI GIUSEPPE DE MARZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC NC nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' Udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 14 luglio 2016, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva ritenuto NC RE colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai danni della ditta omonima I avendo distratto dal suo patrimonio un'autovettura, un personal computer e le merci del magazzino per un valore di oltre un milione di euro, cagionando così un danno patrimoniale di rilevante entità e di bancarotta - documentale semplice. La Corte rigettava i motivi di appello per le seguenti ragioni: era infondata l'eccezione preliminare di nullità della sentenza per il - mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, del legittimo impedimento del difensore all'udienza del 1 ottobre 2013, per concomitanti impegni professionali, in quanto i due diversi impegni erano stati fissati in epoca posteriore rispetto alla fissazione dell'udienza dell'odierno processo, la comunicazione degli stessi era intempestiva perché avvenuta a ridosso dell'udienza nonostante il difensore ne fosse a conoscenza da mesi, non era stata argomentata in alcun modo la ragione per la quale non ci si poteva avvalere di sostituti nel presente o nei diversi processi;
era infondata l'analoga eccezione relativa all'udienza del 5 dicembre 2013 perché l'impedimento ad horas era stato motivato con non meglio precisate e documentate ragioni personali;
- la contestazione supplettiva del delitto di bancarotta documentale semplice non era intempestiva anche se era ascritta all'imputata quando l'istruttoria dibattimentale si era già conclusa perché la difesa avrebbe sempre potuto chiedere la riapertura della medesima per dedurre prove contrarie;
- l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di produrre documentazione era priva di fondamento perché del tutto generica;
dal compendio probatorio era emerso: che la ditta dell'imputata era da anni in perdita;
che il dissesto era derivato dalle sistematiche vendite sottocosto a favore di alcune ditte;
che la RE era stata denunciata più volte per truffa dai suoi fornitori;
che le merci che si sarebbero dovute ritrovare nel magazzino (per oltre un milione di euro, secondo gli stessi dati contabili) erano sparite;
che nessun bene era stato rinvenuto dal curatore;
che non vi era prova che l'autovettura fosse stata venduta e che il ricavato fosse entrato nel patrimonio della fallita;
che non rispondeva al vero che la merce del magazzino fosse stata pignorata, come asserito dall'imputata, perché i pignoramenti risultavano tutti tentati con esito negativo;
che la vendita sottocosto non era un sistema adottato per far pronte alle difficoltà finanziarie ma era stato il modo ordinario di conduzione della ditta;
che le vendite sottocosto non potevano 1 costituire un'ipotesi di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (l'ipotesi subordinata prospettata dalla difesa dell'imputato in luogo della bancarotta patrimoniale) non potendo dalle stesse rinvenire alcun vantaggio futuro che le potesse giustificare (e non potevano così essere considerate come operazioni manifestamente imprudenti); che sussisteva delitto di bancarotta semplice per la mancata tenuta della contabilità senza che avesse rilievo la cessazione di fatto dell'attività o il regime di contabilità semplificata;
il trattamento sanzionatorio appariva proporzionato alla gravità dei delitti consumati ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato dalla irreperibilità dell'imputata, dalla gravità della sua condotta, dalla mancata collaborazione con la curatela. 2 Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2 - 1-Con il primo deduce la violazione di legge per l'omessa citazione dell'imputata nella fase d'appello. Dalla relata di notifica del verbale di udienza contenente la contestazione del delitto di bancarotta semplice era emerso che l'imputata risiedeva in Oggional Santo Stefano via Torino n. 2/B. A quell'indirizzo le era stato notificato l'atto il 10 giugno 2014. Da quel momento ogni altro atto avrebbe dovuto esserle notificato allo stesso indirizzo. L'atto di citazione in appello, invece, era stato inviato presso gli studi dei difensori ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. -2 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine ai mancati riconoscimenti dei legittimi impedimenti del difensore. L'istanza di rinvio del difensore in relazione all'udienza del 1 ottobre 2013 era tempestiva perché inviata più di 10 giorni prima (il 18/9/2013); aveva dettagliato i suoi impegni che riguardavano la costituzione di parte civile in due processi e l'impossibilità di essere sostituito. Alla successiva udienza aveva chiesto un rinvio ad horas, dovendosi sottoporre ad una visita medica, ma non gli era stato concesso. La richiesta di rinvio era tempestiva perché nelle udienze relative ai diversi processi il difensore non era presente, in un caso perché sostituito, nell'altro perché aveva aderito all'astensione della categoria e quindi non era informato sulle date di rinvio;
né il difensore avrebbe potuto avvalersi di sostituti dato che la parte civile può avvalersi di un solo difensore. 2 3 - Con il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla prova del delitto contestato, di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il curatore aveva riferito di non avere trovato alcun bene della ditta fallita ma aveva ammesso di non avere perlustrato le due sedi secondarie, asserendo 2 di non averlo fatto perché l'attività era cessata, così che la Corte aveva errato nell'affermare che il curatore non aveva compiuto alcun accesso alle due sedi secondarie perché non dichiarate. 2 - 4 - Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta patrimoniale nel paradigma della bancarotta semplice e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputata non aveva compiuto alcuna distrazione ma aveva solo posto in essere operazioni di manifesta imprudenza perché non si era raggiunta la prova che le ditte che avevano acquistato la merce sottocosto ne avessero effettivamente versato il corrispettivo. Né vi era prova che l'imputata avesse voluto avvantaggiare le due acquirenti a discapito della fallita, tanto più che anche quelle ditte erano poi fallite. Doveva quindi valutarsi in altro modo la condotta dell'imputata e, in considerazione di ciò, concederle le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata non è meritevole di accoglimento. -1 Il primo motivo è infondato alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale è legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore eseguita ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., in ragione dell'impossibilità di effettuarla presso il domicilio dichiarato, pur se dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, come è accaduto nell'odierno caso concreto (così, da ultimo, Sez. 5, n. 31641 del 01/06/2016, Leonardi, Rv. 267428; ed ancor prima le pronunce Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011, Baku, Rv. 251022; Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254693 che smentivano la tesi difforme propugnata fino alla pronuncia Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009, Esposito, Rv. 245629).
2 - Il secondo motivo è infondato posto che il difensore non può assumere la mancata tempestiva conoscenza delle date di rinvio dei procedimenti in relazione alla cui celebrazione aveva chiesto fosse rinviata l'udienza del 1 ottobre 2013 dell'odierno processo, perché, come emerge dal medesimo ricorso, nel primo procedimento, egli era stato sostituito da altro difensore, che l'aveva pertanto rappresentato, e perché, nel secondo, sarebbe stata sua cura informarsi della data di rinvio avendolo determinato con la sua partecipazione all'astensione di categoria. 3 L'affermazione poi che egli, in nessuno dei ricordati procedimenti, potesse farsi sostituire era ed è tuttora del tutto generica ed è, anche, smentita dalla circostanza che, in uno di essi, come si è ricordato nel ricorso, egli si era fatto sostituire. Quanto all'impedimento ad horas opposto all'udienza del 5 dicembre 2013, il difensore aveva avanzato istanza giustificandola con "motivi delicati e strettamente personali", ragioni che non costituivano certo un legittimo, e verificabile, impedimento a comparire. Della visita medica indicata, oggi, nel ricorso non vi era, in quella istanza, alcuna traccia. 3 Il terzo motivo verte sul fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale aveva, con motivazione priva di manifesti vizi logici, concluso per la responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta patrimoniale prendendo atto che non si era rinvenuto alcun dei beni che, dalla scritture della stessa fallita, emergeva che questa ne avesse la disponibilità (ci si riferisce all'autovettura, al personale computer, ma, soprattutto, alle merci giacenti nel magazzino per un valore approssimativo di un milione di euro) come risultava dai documenti contabili. Si deve poi ricordare che, ai sensi degli artt. 84 e seguenti I. fall., è fatto obbligo al fallito di provvedere alla consegna delle scritture contabili, della documentazione della ditta e dei beni destinati a rientrare nell'attivo fallimentare e che pertanto non è compito del curatore ricercarli in luoghi che il fallito non abbia specificamente e positivamente segnalato. Ed ancora, che incombe sul fallito la prova che i beni di sua proprietà, o il ricavato della loro vendita, siano stati posti a disposizione dei creditori della ditta (da ultimo: Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710). 3 E' infondato anche il terzo motivo. Priva di pregio è la censura spesa sulla mancata riqualificazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale nell'ipotesi della bancarotta semplice per avere commesso operazioni di manifesta imprudenza perché si fonda sull'errato presupposto che l'imputazione di bancarotta patrimoniale sia conseguente alle vendite sottocosto di partite di merce, mentre la stessa è, invece, derivata dalla sparizione di quei beni che, si è visto, avrebbero dovuto 4 essere ancora nel possesso della ditta (l'automobile, il computer e le rimanenze di magazzino). Non è meritevole di accoglimento neppure la doglianza conseguente al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità (il comportamento di mancata collaborazione con gli organi fallimentari, l'assenza di ragioni di meritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). -Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano PallaStefaĵoFifan Paño Enrico Vittorio Stanislao Scarljni DEPOSITATANONKILLERA addl 13 NOV 2017 IL FUNZIONAUC IUC и ми 5