Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PS, Istituto Nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Carlo De Angelis e Michele Di Lullo, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI RI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bettolo n.22 presso l'avv. Rosanna Giuseppini, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Gabriella Del Rosso del Foro di Firenze;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 1-15 dicembre 1999, n. 506, RGAC 310 del 1999, cron, 2779;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 settembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, il rigetto del ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Firenze, IN RR esponeva di aver presentato le dimissioni con effetto dal 31 marzo 1996 al datore di lavoro presso il quale prestava attività di lavoro subordinato sul presupposto, poi rivelatosi errato, di aver maturato i requisiti di anzianità necessari per beneficiare della pensione con effetto dal 1^ aprile 1996.
Il RR precisava di essersi indotto a presentare le dimissioni dopo aver esaminato gli estratti conto provenienti dall'PS che attestavano come egli al 31 dicembre 1994 avesse raggiunto i 35 anni di contributi, richiesti dalla legge n. 335 del 1995, per poter fruire della pensione di anzianità, utilizzando la "finestra" dell'1 aprile 1996.
Solo dopo aver presentato le dimissioni egli era venuto a conoscenza del fatto - comunicatogli dall'PS - che la sua domanda avrebbe potuto essere accolta solo con effetto dal 1^ gennaio 1997, poiché egli non aveva ancora maturato il requisito dei 1820 contributi al 31 dicembre 1994. L'errore in cui era incorso l'PS - sottolineava il ricorrente - non era neppure facilmente riconoscibile, poiché erano stati considerati nel periodo luglio 1963 - dicembre 1972 contributi inferiori a quelli massimi accreditabili. Il RR chiedeva l'attribuzione della pensione dal 1^ ottobre 1996 ed il risarcimento del danno per il periodo aprile-settembre 1996.
La domanda era accolta dal Pretore, che riconosceva tuttavia il diritto del RR solo con decorrenza 1^ gennaio 1997, secondo le regole previste per i lavoratori autonomi iscritti all'PS (gestione di appartenenza del RR al momento della richiesta della prestazione).
Con sentenza 1-15 dicembre 1999, il Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'PS avverso la decisione del locale Pretore del 10-15 marzo 1999, respingeva la domanda di condanna dell'PS al risarcimento del danno pensionistico - avanzata dall'assicurato IN RR - e condannava l'PS al pagamento dei soli ratei di pensione di anzianità dovuti per il periodo ottobre 1996 - dicembre 1996, pari a lire 7.949.000 oltre interessi, riconoscendo la pensione spettante dal 1.10.1996.
I giudici di appello osservavano che il danno non poteva essere identificato con la mancata percezione della pensione alla quale egli non avrebbe avuto diritto in base contributi versati ed all'età anagrafica.
Quanto alla decorrenza della pensione il Tribunale osservava che doveva applicarsi la "finestra" prevista sulle disposizioni transitorie per i lavoratori dipendenti poiché il RR era lavoratore dipendente al momento della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995. Avverso tale decisione ricorre l'PS con unico motivo. Resiste il RR con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, sorretto da due motivi, e ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti (art. 335 cpc). Con l'unico motivo, l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, commi 25, 26, 28 e 29 della legge n. 335 del 1995, degli articoli 20 e 21 della legge n.613 del 1966,
tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Osserva il ricorrente che - nel caso di specie - la gestione tenuta a liquidare la pensione, in forza degli articoli 2^ e 21 della legge 613 del 1966, era quella degli autonomi, indipendentemente dalla circostanza che l'assicurato, al momento della domanda di pensione, fosse iscritto ad una gestione diversa (che in concreto non era tenuta a liquidare la pensione).
Il diritto a pensione di anzianità, pertanto, doveva essere riconosciuto al RR solo con decorrenza 1^ gennaio 1997, e non dal 1^ ottobre 1996 (come ritenuto dal Tribunale).
Il ricorso non è fondato.
Come riconosciuto da questa Corte (Cass. 5 aprile 2001 n. 5088) "ai fini della decorrenza del trattamento - di anzianità, che l'art. 1 trentesimo comma della legge 8 agosto 1995 n.335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e degli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione nell'una o nell'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi) essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta".
La legge n. 335 del 1995 - nel prevedere il regime transitorio della maturazione dei requisiti - non fa riferimento alcuno alle gestioni in cui la pensione verrà liquidata, ma solo alla gestione cui il lavoratore è iscritto al momento dell'entrata in vigore delle legge (commi 26 e 28).
La disposizione transitoria di cui al comma 30 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 nel differenziare la "finestra" per i lavoratori dipendenti e quelli autonomi non può che richiamare le categorie indicate ai commi 25 e 28 (che fanno riferimento ai lavoratori iscritti alle relative gestioni dei lavoratori dipendenti o autonomi).
Del resto, come ha posto in luce la difesa del controricorrente, la scelta del legislatore di riferirsi alla gestione di iscrizione "attuale" e non alla gestione di liquidazione della pensione, appare del tutto logica.
Infatti, nella prospettiva di una riunificazione del sistema previdenziale, ben si giustifica una norma transitoria più favorevole per i dipendenti che abbiano coltivato l'aspettativa della cessazione del lavoro alla maturazione dei trentacinque anni di contribuzione, rispetto a coloro che avevano svolto una attività autonoma.
La scelta di procrastinare il pensionamento per i lavoratori autonomi trova poi, ai fini di un controllo di una razionalità del sistema, una sua spiegazione ben precisa in relazione ad altre condizioni più favorevoli ed all'esigenza di bilanciare tali benefici con il contenimento della spesa pubblica.
È ora possibile esaminare il ricorso incidentale, con il quale il RR denuncia:
- violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, il ricorrente incidentale denuncia violazione degli articoli 1218 e 1223 codice civile, in relazione agli articoli 51 R.D. 1422 del 1924, 38 della legge n. 169 del 1953, 1 della legge 352 del 1978 ed al principio di carattere generale espresso dal combinato disposto degli articoli 97 della Costituzione e 2043 del codice civile, nonché omessa motivazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli articoli 277 e 278 del codice di procedura civile, a seguito di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Una volta riconosciuta la sussistenza di un inadempimento nel comportamento negligente dell'Istituto, e quindi il diritto ad un risarcimento del danno, il giudice di Firenze avrebbe dovuto eventualmente individuare un qualsiasi criterio di quantificazione alternativa, pure richiesta sotto forma di condanna generica nel ricorso introduttivo.
In particolare, il Tribunale di Firenze non avrebbe espresso alcuna convinzione circa la insussistenza di un danno risarcibile, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.
I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati.
I giudici di appello hanno osservato che il danno non poteva semplicemente essere identificato con la mancata percezione del trattamento pensionistico (posto che il RR avrebbe avuto sicuramente diritto, in base ai contributi versati ed all'età anagrafica, a tale trattamento di anzianità solo con decorrenza 1^ ottobre 1996).
Il ragionamento seguito dal Tribunale appare contraddittorio. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, non esclude il diritto al risarcimento del danno prodotto dal comportamento negligente dell'Istituto, ma in pratica ne esclude la quantificazione, come se fosse stata richiesta a titolo di trattamento pensionistico. Il RR aveva invece richiesto la condanna dell'PS al risarcimento del danno, indicando quale parametro di riferimento il trattamento pensionistico perduto per effetto della decorrenza dello stesso attribuita successivamente. Sarebbe stato, pertanto, onere dell'PS dimostrare che il trattamento retributivo percepito dal RR prima delle dimissioni fosse addirittura inferiore al trattamento pensionistico di cui egli avrebbe beneficiato, ovvero fornire la prova di eventuali guadagni del RR (dimissionario nel precedente rapporto di lavoro) relativi al periodo in contestazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, (Cass. 16 aprile 1994 n. 3635) il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell'PS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento di pensione di anzianità ha diritto al risarcimento del danno "in un importo commisurabile a quelle delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quel la dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza di completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati". (cfr. in generale sulla responsabilità contrattuale dell'Istituto previdenziale Cass. nn. 3728 del 1997, 9776 e 8036 del 1996, 8613 e 4422 del 1993).
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale dell'PS (sulla decorrenza del trattamento pensionistico dal gennaio 1997 anziché dall'ottobre 1996).
Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale dell'PS, accoglie il ricorso incidentale (primo e secondo motivo), dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa in relazione alle censura accolte e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003