Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale pronunci sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., omettendo di dichiarare la falsità di una autorizzazione amministrativa, in quanto, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537, comma primo,cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o documenti; in tal caso, tuttavia, la Corte di cassazione non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2005, n. 44613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44613 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1074
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 039900/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO;
nei confronti di:
1) DI LO IO N. IL 23/03/1960;
2) LE LB N. IL 09/12/1953;
avverso SENTENZA del 01/07/2004 TRIBUNALE di ISERNIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il tribunale di Isernia, in composizione monocratica, per quanto qui interessa, nel disporre l'applicazione della pena concordata nei confronti di DI LO AL e LE ER, imputati di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa, costituita da una concessione edilizia, omise la declaratoria di falsità di tale concessione;
- Che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la locale procura generale della Repubblica, denunciando come illegittima la suindicata omissione e chiedendo che ad essa ponga rimedio questa Corte, ordinando la cancellazione dell'atto in questione, ai sensi dell'art. 537 c.p.p.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso appare, per quanto di ragione, meritevole di accoglimento, alla luce del richiamato principio affermato dalle S.U. di questa Corte con la sentenza 27 ottobre - 3 dicembre 1999 n. 20, Fraccari, RV 214638, secondo cui: "Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti";
- che, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente ufficio, non può, tuttavia, procedere direttamente questa Corte all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., trattandosi di provvedimenti richiedenti un'apposita motivazione (implicante valutazioni di merito) a sostegno della ritenuta falsità (Cass. 5^, 23 giugno - 5 ottobre 1998 n. 4142, Di Sarno, RV 211513), ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (Cass. 5^, 13 - 22 febbraio 1996 n. 590, PM in proc. Strali, RV 203954; Cass. 5^, 26 aprile - 9 giugno 1999 n. 1889, PM in proc. Marciante, RV 213732);
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. e rinvia, per nuovo esame sul punto, al tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2005