Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 31953
CASS
Sentenza 17 luglio 2013

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In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di "patteggiamento", la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen. che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La Suprema Corte in motivazione ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 31953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31953
    Data del deposito : 17 luglio 2013

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