Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 1
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di "patteggiamento", la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen. che richiedono una specifica motivazione implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La Suprema Corte in motivazione ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/07/2013, n. 31953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31953 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/07/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1723
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 8211/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'appello di Campobasso;
nel procedimento a carico di:
ET AS;
avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. in data 8.1.13 dal Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
letta la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG territoriale.
OSSERVA
Previa applicazione della diminuente del rito, l'impugnata sentenza ha irrogato ad ET AS ex art. 444 c.p.p., sull'accordo delle parti, la pena di mesi sei e gg. dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa per i reati ascrittile - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dell'IACP -, per avere dichiarato, contrariamente al vero, nelle autocertificazioni presentate all'ente per gli anni 2007 e 2008, che i figli MI e NG non percepivano alcun reddito, così ottenendo un canone locativo - dell'alloggio assegnatole - a condizioni più vantaggiose.
Il PG presso la Corte d'appello di Campobasso lamenta che è stata omessa in sentenza la dichiarazione di falsità delle predette autocertificazioni. Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere rigettato, ma con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché provveda ai sensi dell'art. 537 c.p.p.. Alla stregua dell'art. 537 c.p.p., commi 1 e 4, la dichiarazione - in dispositivo - della falsità d'un atto o di un documento è obbligatoria in caso sia di condanna che di proscioglimento e, per costante insegnamento di questa S.C. (cfr., e pluribus, Cass. S.U. n. 20 del 27.10.99, dep. 3.12.99, e successive pronunce sempre conformi), anche in ipotesi di sentenza ex art. 444 c.p.p.. Infatti, la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - possibile anche nel giudizio di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento. Dunque, la falsità del documento doveva essere dichiarata con la sentenza di patteggiamento. Tuttavia questa S.C. non è legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p., che richiedono una specifica motivazione ed implicano valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità e contro i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione (v. giurisprudenza innanzi ricordata).
Neppure è possibile annullare la sentenza, posto che nessun vizio è stato addotto circa la correttezza della sentenza di patteggiamento, in specie in relazione alla corretta qualificazione giuridica del reato o alla pena concordata. Pertanto, sulla dichiarazione di falsità prevista dall'art. 537 c.p.p. dovrà provvedere ex art. 675 c.p.p. il giudice dell'esecuzione (il Tribunale di Campobasso, nel caso di specie), cui gli atti vanno trasmessi (cfr. Cass. Sez. 5, 20.3.1998 n. 1726; Cass. Sez. 1, 13.3.2000 n. 1829).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso quale giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013