Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 1
È nullo per violazione del diritto al contraddittorio il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione venga notificato alla persona offesa, che abbia chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2012, n. 47525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47525 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MASCA Gennaro - Presidente - del 10/10/2012
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA CA - Consigliere - N. 1037
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 38610/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL MA N. IL 21/11/1970, p.o. ricorrente;
contro
LI LO N. IL 16/06/1968;
avverso il decreto n. 5458/2010 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del 22/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
lette conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO F.M. che ha chiesto annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Arezzo, con decreto 27-12-2010, disponeva l'archiviazione dei procedimento a carico di CA OU per i reati di cui agli artt. 582 e 614 cod. pen.. Ricorre la p.o. AR IL, deducendo nullità del decreto per mancata rituale notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, effettuata presso di lei per compiuta giacenza - senza che ne fosse venuta a conoscenza per manomissione della cassetta postale -, anziché presso il difensore ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.
Il PG presso questo tribunale con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio dei provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al PM.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Stante la mancata prova, a fronte della notifica per compiuta giacenza, della effettiva conoscenza della richiesta di archiviazione da parte della p.o., e tenuto conto che, allorché questa abbia, come nella specie, nominato un difensore, il domicilio si intende eletto presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. cod. proc. pen.), sussiste la violazione di legge lamentata in presenza di notifica presso la residenza anziché ai domicilio eletto, ciò integrando lesione del diritto al contraddittorio, aziona bile in sede di legittimità. Il decreto impugnato merita pertanto annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2012