Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
igg O L b L O B 4 l REPUBBLICA ITALIANA 7 ) E 3 E . E o C N N , A O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 1 I P 9 Z I 9 A 1 D R - T 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E I 1 C Oggetto G 1 I E 2 D R . U Risarcimento danni da L A I SEZIONE TERZA CIVILE 9 D G sinistro stradale 3 E E E T N N 6 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . E 4 T . L S T I T ( R.G.N. 17780/98 R Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente A Dott. Vincenzo Rel. Consigliere SALLUZZO - Cron.11284 Dott. Michele Consigliere VARRONE 527 1 - Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI ce - Ud. 27/11/00 Dott. Alfonso Consigliere AM UCC - ha pronunciatio, se SENTENZA sul ricorso proposto da: RECCHIA LORENZA, elettivamente domiciliata in ROMA - ricorrente два VIALE A. BALLARIN 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLO IMPROTA, che la difende, giusta delega in atti;
contro
COMUNE DI NAPOLI, SAI SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 11361/97 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 02/09/97 e depositata 1'08/09/97 (R.G. 6467/97); 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1921 udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo 1 SALLUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 8/10 gennaio 1997 Rec- chia NZ, affermando di essere proprietaria di un'auto Fiat 131 tg. PV 509789; che il giorno 6 marzo 1996, alle ore 11,30 circa, era stata tamponata dall'autocarro Fiat Ducato tg. NA 987347, di proprietà del Comune di Napoli ed assicurata presso la SAI assi- curazioni;
che nell'occorso il suo veicolo aveva ripor- да tato danni alla parte posteriore, quantificabili in L. 1.900.000, oltre a fermo tecnico, rivalutazione moneta- ria ed interessi;
conveniva in giudizio dinanzi al Giu- dice di Pace di Napoli il Comune e la SAI chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni nell'indicata misura -comunque sempre nell'ambito del giudizio secondo equità- nonché al rimborso delle spese del giudizio. il qualeSi costituiva in giudizio il solo Comune, contestava la domanda chiedendone il rigetto, mentre la SAI rimaneva contumace. A conclusione dell'istruttoria l'adite Giudice di Pace pronunciava la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in favore della HI, nel complessivo ammontare di L. 1.200.000 -con gli interes- si dal fatto al saldo- nonché al pagamento delle spese del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso HI NZ affidandone l'accoglimento a due moti- vi. Le altre parti non hanno svolto in questa sede al- cuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il equità, a norma dell'art. 113 comma 2° cod. proc. civ., де giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374. Questa Corte, con una molteplicità di pronunce sull'argomento (v. ex plurimis Cass. 1 ottobre 1998 n. 9574, Cass. 23 novembre 1998 n. 11869, Cass. 20 marzo 1999 n. 2599 ed infine la più recente Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716 che ha sanato, ricomponendolo, ogni contrasto insorto all'interno delle sezioni semplici) ha affermato i seguenti principi: A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2° c.p.c., nella decisione di controversia di va- 3 dilore non superiore a lire due milioni, il giudice pace non deve procedere alla previa individuazione del- la norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicarla facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa (o sostitutiva), non correttiva (o integrativa), fondata su un giudizio di tipo intui- tivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostan- ziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolato- ri della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango supe- riore a quelle ordinarie". Ed ha ulteriormente puntualizzato che il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza è ammissi- bile solo per violazione di norme processuali e di quelle sostanziali cui esse rinviano (art. 360 co. 1°, nn. 1, 2 e 4 cod.proc.civ.); che, quanto ala censura per violazione di legge, attinente alla decisione di merito, essa è consentita limitatamente alla violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria;
e che, infine, relati- vamente alle censure che attengono alla motivazione, che devono pur sempre consentirsi non potendo la deci- sione secondo equità ridursi a puro arbitrio, ma dovendo bensì obbedire ad esigenze di logica e razionalità- es- se vanno ammesse nelle sole ipotesi di mera apparenza e/o di assoluta mancanza.
1. Tanto premesso va osservato che con il primo la ricorrente, deducendo "violazione degli artt. mezzo 2043, 2054, 2056 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." si duole del mancato rispetto dei principi regolatori della materia sostenendo che il Giudice di Pace avrebbe erroneamente liquidato l'importo di L. for 1.200.000 per il danno da lei subito senza seguire nel- la sua determinazione alcun processo logico ed esclu- dendo ogni rilevanza probatoria del preventivo esibito. La censura è insuscettibile di accoglimento. La violazione dei principi regolatori della materia non rientra infatti, alla stregua dell'insegnamento espresso da questo Supremo Collegio nelle ricordate pronunce (ed in quella delle S.U. n. 716/1999 in parti- colare) tra i vizi della sentenza secondo equità del giudice di pace denunciabili per cassazione.
2. Con il secondo mezzo la HI denuncia "violazione dell'art. 91 c.p.c. e della tabella A e B della tariffa professionale in vigore dall'1.4.1995 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". 5 Il Giudice di Pace, a suo dire, non avrebbe preso minimamente in considerazione a nota spese da lei pro- dotta (recante un ammontare di L. 389.885 per spese ma- teriali, di L.
1.697.000 per diritti di procuratore e di L. 850.000 per onorario) ed avrebbe effettuato una liquidazione forfettaria senza tener conto delle tarif- fe professionali. Anche tale censura non può trovare accoglimento. Con la stessa, a ben vedere, non viene denunciato "error in procedendo", né formulata istanza di cassa- zione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e ciò in quanto, come per altro ripetutamente affermato da questa Corte, la mancata osservanza delle tariffe professionali afferisce a norme sostanziali: quelle che disciplinano il compenso del lavoratore intellettuale autonomo (art. 2233 c.c.). Il rilievo attiene quindi -nei termini in cui è stato formulato e secondo il chiaro riferimento norma- tivo contenuto nel dedotto motivo- alla pretesa viola- zione dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. Ora, per quanto attiene al primo profilo (art. 360 3 c.p.c.) deve rilevarsi che la norma sostanziale n. che si assume violata -d.l. disciplinante le tariffe professionali- non è di rango superiore alla norma or- dinaria e non rientra quindi tra quelle la cui viola- 6 zione può essere denunciata in cassazione. Riguardo al secondo (art. 360 n. 5 c.p.c.) -ipotiz- zante un preteso vizio di omessa motivazione- va osser- vato che è indubitabile che nella specie non si versa in ipotesi di mera apparenza e/o di assoluta mancanza di motivazione. Il ricorso va pertanto rigettato ma non v'è luogo, stante il mancato svolgimento di attività difensiva di controparte, alla adozione di alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla spese. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 27.11.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitofinalini us зват CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria ) 4 E 7 3 C O . L A N L P , O 1 Oggi, lì I -9 APR. 2001- B 9 D E 9 1 E - E 1 N CANCELLIERĖ C 1 IL I O - I 1 D Z 2 Giovanni Glambafiji A U I . R L T G R S 9 P I U 3 E E I N O Z A G S E N E . R T 6 A 4 S I . D ( T T T R N A E S E 7