Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 2
Non è censurabile la decisione del giudice di merito che non ravvisi l'impedimento del difensore, ex art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., attestato da un certificato medico che non specifichi ne' il tipo di patologia da cui il difensore sarebbe stato affetto (indicata genericamente con il termine di "malattia") ne' le ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi sussistente un'assoluta impossibilità a lasciare la propria abitazione (facendosi esclusivo riferimento nel documento alla necessità di "un periodo di convalescenza di giorni 15, salvo complicazioni, da trascorrere in casa").
In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell'evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell'inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioè non indotta dalle contestazione degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell'inizio delle indagini), ovvero, "a fortiori", contestuale alla denuncia simulatoria.
Commentari • 4
- 1. Danni da fumo, segno descrittivo "light", pubblicità ingannevoleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2009
- 2. Danni da fumo, sigarette lights, pubblicità ingannevole, risarcibilità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
- 3. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 06/04/2006 n° 7996Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007
- 4. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 04/07/2003 n° 10615Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 16/12/1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Componente SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI Componente N. 1951
3. Dott. ILARIO SALVATORE MARTELLA Componente REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO Componente N. 24883/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RT SA nato il [...] a [...]
Avverso la sentenza in data 31/03/99 della C.d.A. di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. Martella Uudito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine DI ZENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza del 23.01.1998, il TO di Verbania affermava la penale responsabilità, applicando la pena ritenuta di giustizia, di RT SA per i seguenti addebiti:
a) per il reato di cui all'art.367 c.p., perché, con denuncia presentata oralmente ai Carabinieri di Verbania, nonché al medico del D.E.A. dell'Ospedale di Verbania, affermava falsamente di essere stato aggredito da sconosciuti nei pressi del parcheggio della discoteca "Sandokan" di Gravellona Toce, che successivamente si impossessavano della sua autovettura "Wolkswagen Polo" targata VB 003112;
b) per il reato di cui all'art.642 C.p. perché, al fine di conseguire il prezzo del l'assicurazione contro il furto, distruggeva la propria autovettura, di cui al capo che precede, rimasta gravemente danneggiata a seguito di una sua manovra maldestra, facendola inabissare nel lago Maggiore e successivamente denunciandone il furto.
Reati commessi in Verbania il 22.10.1995.
2) Interposto gravame dall'imputato, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava l'impugnata decisione.
3) Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione il RT, che deduce:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (violazione degli artt. 486, V comma e 178 lett. c) C.P.P.). Premesso che all'udienza del 31.03.1999 fissata per il dibattimento innanzi alla Corte di Appello di Torino, il difensore di esso ricorrente, avv. Giuseppe RUSSO, non potè presenziarvi perché affetto da malattia che lo costringeva a casa, impedimento tempestivamente comunicato al giudice procedente sin dal 24.03.1999 con allegata certificazione medica, si eccepisce la violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il dedotto impedimento, la Corte, anziché rinviare la trattazione del processo ad altra data, disponeva procedersi al giudizio;
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (violazione degli artt. 62 e 350, VI e VII co. c.p.p. in relazione all'art. 191 c.p.p.). Si sostiene che entrambe le sentenze dei giudici di merito fondano il proprio convincimento di colpevolezza sulle dichiarazioni - da ritenere inutilizzabili - rese in dibattimento dal verbalizzante m.llo Amedeo AM. Si osserva che la testimonianza di detto sottufficiale si sarebbe dovuta limitare unicamente ai fatti e alle circostanze di cui egli fosse venuto a conoscenza e non estendersi illegittimamente alle presunte dichiarazioni ricevute dall'indagato in assenza del suo difensore;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per quanto attiene all'addebito di simulazione di reato per difetto dell'elemento psicologico.
Si sostiene che il racconto del RT al m.llo AM non integra gli estremi soggettivi ed oggettivi di un formale atto di denuncia. Lo stesso verbalizzante ha riferito che il RT al pronto soccorso aveva fatto dichiarazioni in stato confusionale;
costui, giovane poco più di vent'anni, era rimasto spaventato dall'accaduto per aver irrimediabilmente danneggiato l'autovettura da poco acquistatagli dal padre. Da qui le dichiarazioni rese, nell'immediatezza del fatto al m.llo AM, poiché il suo intento era quello di nascondere ai genitori la realtà di quanto accaduto. Il mattino successivo egli raccontava allo stesso verbalizzante spontaneamente la verità. Pertanto vi è stata una immediata ritrattazione contestuale alla denuncia simulatoria, per cui è venuta meno l'idoneità offensiva dell'azione;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., essendosi il RT adoperato spontaneamente per elidere le conseguenze del reato;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per insussistenza del reato di fraudolenta distruzione della cosa propria: di tale addebito difetta totalmente il dolo specifico, tant'è che non è stata presentata neppure denuncia di furto, presupposto indispensabile per la realizzazione dell'art. 642 c.p.. 4) Il ricorso è infondato in riferimento a tutti i motivi proposti.
Per quanto attiene al primo dei motivi dedotti, si osserva che, a norma dell'art. 486 V comma c.p.p., nel caso di assenza del difensore all'udienza fissata per il dibattimento, l'impedimento legittimo a comparire, per essere ritenuto tale, deve essere oltreché attuale, riferito, cioè, a detta udienza, grave ed assoluto.
Non è, perciò, censurabile la decisione della Corte di Appello, che tali caratteristiche non ha ravvisato nell'impedimento addotto dal difensore, avv. Giuseppe RUSSO, in quanto il certificato medico prodotto "non specificava ne' il tipo di patologia da cui il predetto difensore sarebbe stato affetto (indicata genericamente col termine malattia), ne' le ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi sussistente una assoluta impossibilità a lasciare la propria abitazione (facendosi in quel certificato esclusivamente riferimento alla necessità di periodo di convalescenza di giorni 15 s.c., da trascorrere in casa)". Legittimamente, pertanto, veniva designato un sostituto al difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p.- Altrettanto infondata è da ritenersi l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dal verbalizzante m.llo Amedeo AM.
Dette dichiarazioni, come correttamente ritenuto dal giudice del merito, in quanto rappresentative dell'illecito penale commesso dall'imputato - falsa denuncia di reato - non potevano non essere doverosamente rese in sede dibattimentale da parte di chi, nella qualità di ufficiale di p.g. aveva ricevuto la falsa denuncia di reato. Si osserva altresì, in conformità a quanto altrettanto ineccepibilmente ritenuto dal giudice a quo, che a base della riconosciuta responsabilità del RT, sono stati posti gli accertamenti di natura oggettiva che, se pure conseguenti alla successiva ritrattazione dello stesso prevenuto dinanzi agli organi di p.g., hanno consentito di verificare che egli aveva trascorso la prima parte della notte in un locale diverso da quello in precedenza indicato, che aveva avuto un incidente con la propria auto nei pressi di una curva dove vennero riscontrate le tracce del sinistro e che aveva, infine, immerso in acqua il veicolo poi rinvenuto dai sommozzatori.
Con riferimento alle ulteriori doglianze, con le quali si contesta nel merito la ricorrenza dei reati contestati, le stesse sono da ritenere ai limiti dell'ammissibilità, in quanto trattasi di riproposizioni di motivi esaminati e disattesi dalla Corte di merito con valutazione logico-giuridica incensurabile, in totale aderenza alle risultanze processuali, che appare di utilità qui richiamare:
per l'addebito di simulazione di reato, l'affermazione di responsabilità è fondata su ben tre distinte false dichiarazioni fatte da RT di aver subito una rapina: alla stazione dei Carabinieri, al medico del Pronto Soccorso e allo stesso maresciallo Amedeo AM, soggetti tutti che avevano l'obbligo di riferire all'A.G.. A seguito di tali dichiarazioni, si attivarono immediate indagini per ricercare l'auto che il RT aveva falsamente affermato essergli stata rapinata ad opera di ignoti e per individuare, se possibile, gli autori di quel delitto. L'assunto difensivamente prospettato, secondo cui l'imputato avrebbe ritrattato con immediatezza e spontaneità la falsa denuncia di reato, non ha alcun fondamento, essendosi egli indotto a dichiarare il reale svolgimento dei fatti in un contesto temporale successivo rispetto alle indagini già iniziate sulla base delle false dichiarazioni e, soprattutto, a seguito delle pressioni degli organi inquirenti. Un consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce l'efficacia di escludere il reato alla ritrattazione della falsa denuncia, solo allorché con essa si impedisca il pericolo dell'inizio di un procedimento penale o, più in generale, il carattere lesivo della condotta. si richiede però, che la ritrattazione sia piena spontanea - cioè non indotta dalle contestazione degli inquirenti ed immediata - cioè posta in essere prima che iniziano le indagini - o ancora che essa sia contestuale alla denuncia simulatoria (c.f.r.: Cass. 18.01.1995, Primerano). È, altresì, da ritenere la assoluta incensurabilità del diniego da parte del giudice a quo dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., stante la resipiscenza tutt'altro che spontanea dimostrata dal RT, oltre che la inutilità della stessa ad attenuare le conseguenze del reato, tenuto conto delle indagini di p.g. già svolte e dirette alla ricerca dell'auto e degli autori della rapina;
per l'addebito di fraudolenta distruzione della cosa propria (ex art.642 c.p.), l'impugnata sentenza ne ha, altrettanto ineccepibilmente,
ritenuta la sussistenza, evidenziando "il callido fine perseguito dal RT con la propria condotta: quello, cioè, di poter acquistare, dopo il grave sinistro subito dalla propria autovettura ed utilizzando il rimborso dell'assicurazione per il furto della stessa, un veicolo nuovo e non abbisognevole di riparazioni". Come è noto, dottrina e giurisprudenza ritengono unanimemente che trattasi di delitto a consumazione anticipata, che si perfeziona già nel momento in cui la cosa viene distrutta (o dispersa, o deteriorata od occultata). Il "conseguimento dell'intento" comporta infatti, solo un aumento della pena.
Si è, altresì, pertinentemente rimarcato da parte del giudice a quo che la condotta del RT nel corso del procedimento di primo grado si è ancor più gravemente connotata, essendosi egli procurato e prodotto in dibattimento una falsa attestazione concernente il suo rapporto assicurativo, talché il TO si è indotto a trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, per quanto di competenza.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2000