Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 716
CASS
Sentenza 16 dicembre 1999

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Non è censurabile la decisione del giudice di merito che non ravvisi l'impedimento del difensore, ex art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., attestato da un certificato medico che non specifichi ne' il tipo di patologia da cui il difensore sarebbe stato affetto (indicata genericamente con il termine di "malattia") ne' le ragioni per cui avrebbe dovuto ritenersi sussistente un'assoluta impossibilità a lasciare la propria abitazione (facendosi esclusivo riferimento nel documento alla necessità di "un periodo di convalescenza di giorni 15, salvo complicazioni, da trascorrere in casa").

In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell'evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell'inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioè non indotta dalle contestazione degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell'inizio delle indagini), ovvero, "a fortiori", contestuale alla denuncia simulatoria.

Commentari4

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  • 2Danni da fumo, sigarette lights, pubblicità ingannevole, risarcibilità, sussistenzaAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/1999, n. 716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 716
Data del deposito : 16 dicembre 1999

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