Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA04-19 0/02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ALIAÑO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 19675/99 Consigliere Cron. 9856 Dott. Donato FIGURELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: RI MI, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI dall'avvocatoCASSAZIONE, rappresentata e difesa DOMENICO CARPAGNANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4820 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 838/98 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 12/10/98 1574/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 4 marzo 1996 il Pretore di Foggia in funzione di giudice del Lavoro, nella contumacia dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), accolse la domanda proposta da IN RI, che, in base alla propria iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli ed all'avvenuto parto, aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità. Con sentenza del 12 ottobre 1998 il Tribunale di Foggia, accogliendo l'appello dell'Istituto, ha respinto la domanda. Juves Il Tribunale, richiamando principi affermati da questa Corte, ritiene che il giudice di merito abbia la funzione di accertare, a prescindere da specifiche contestazioni della controparte (eccezioni in senso atecnico). l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ed è onere della parte ricorrente fornire la prova di questo rapporto: ed in particolare, ove vi siano rapporti di parentela od affinità con il datore, deve essere fornita la prova, precisa e rigorosa, dell'onerosità del rapporto stesso. Nel caso in esame, pur non avendo l'Istituto fornito la prova dell'assunto su cui era fondato il motivo d'appello (che era pertanto da ritenersi infondato). la ricorrente non aveva fornito la prova della natura subordinata ed onerosa del rapporto, “atteso che attraverso la lettura della domanda amministrativa la lavoratrice risulta essere la nuora del datore di lavoro". Per la cassazione di questa sentenza ricorre IN RI, percorrendo le linee di tre motivi;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 434 primo comma cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che l'atto d'appello dell'Istituto, limitandosi ad annunciare una presunta richiesta di cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici. era privo (come lo stesso Tribunale aveva affermato) degli specifici motivi richiesti dall'art. 434 cod. proc. civ.; e pertanto l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. Il motivo è inammissibile. Poiché la ricorrente non ha neanche allegato di avere dedotto la censura in sede di appello (e lo stesso Istituto con il controricorso rileva la novità della questione). l'eccezione stessa è inammissibile. Ruolo Con il secondo motivo. denunciando omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che il rapporto di lavoro necessario al riconoscimento del diritto era stato accertato dal Pretore attraverso l'iscrizione, ed attraverso i controlli amministrativi che questo atto presupponeva: ed in questa forma non era stato contestato dall'Istituto. Il rapporto di affinità non era stato rilevato nel giudizio di secondo grado, ed in relazione al fatto la ricorrente non aveva potuto dedurre in alcun modo;
d'altro canto. il Tribunale non aveva considerato che, pur nell'affinità. non vi era convivenza. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. la ricorrente sostiene che, poiché l'atto di appello si esauriva nella mera comunicazione di aver presentato la richiesta di cancellazione della RI dagli elenchi dei lavoratori agricoli, il 4 Tribunale aveva violato il principio dispositivo su cui si fonda il processo civile, e che impedisce di rilevare fatti non dedotti dalla parte e di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. ultimi I due motivi, che essendo interconnessi devono essere congiuntamente esaminati, sono fondati. Come affermato da questa Corte, "con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura. il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, e che deve risultare dall'iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali dei lavoratori live subordinati a tempo determinato in agricoltura ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi od il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente. in aggiunta, altri mezzi istruttori) gli elementi essenziali della fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale (anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi), non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione. e deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione 5 ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa” (Sez. Un. 26 ottobre 2000 n. 1133). Dalla predetta sentenza discende che l'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli è un elemento probatorio, che, pur potendo essere contraddetto attraverso prova contraria fornita “con qualsiasi mezzo", può perdere valore solo attraverso la valutazione di contrari elementi probatori: l'iscrizione determina pertanto un'inversione dell'onere probatorio, facendo sorgere a carico dell'Istituto l'onere di fornire la prova o comunque degli elementi di segno contrario. In tal modo, ove l'ente previdenziale fornisca questi elementi, il giudice deve accertare l'esistenza (od inesistenza) del fatto mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento degli elementi contrapposti;
ove questi elementi non siano in alcun modo forniti, l'iscrizione conserva il suo turlo valore probatorio, che il giudice non può ignorare (Cass. 22 marzo 2001 n. 4168). Ed in particolare, dalla predetta decisione discende che il giudice non può, di ufficio, sindacare il merito dell'atto di iscrizione, nei cui confronti l'Istituto non abbia proposto impugnazione amministrativa né specifici elementi di contestazione. Nel caso in esame, il giudice, in presenza dell'iscrizione ed in assenza di elementi di segno contrario, ha negato il valore dell'iscrizione stessa. La sentenza deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che, applicando i predetti principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. 6
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Jilu Cusco IL PRESIDENTE вите сино Croscherelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 MAR. 2002 oggi, IERE, Cure focalle 7