Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
L'interrogatorio strumentale all'applicazione provvisoria di misure di sicurezza deve essere espletato se ad esso non si sia dato luogo in precedenza, nella specie in sede cautelare, perché risponde alle stesse funzioni di garanzia che attengono all'intero sistema delle misure cautelari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 40141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40141 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 22/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere ORDINANZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 2397
Dott. BONITO Francesco M. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 23748/2009
ha pronunciato la seguente: N. 18738/2009
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SM RE, N. IL 23/02/1987;
avverso l?ordinanza n. 103/2009 TRIB. LIBERTA? di TRENTO, depositata il 28/04/2009 ed avverso ordinanza del GIP del Tribunale di Trento del 31/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dr. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l?annullamento con rinvio dell?ordinanza impugnata;
udito il difensore Avv. TOMIELLI LORENZO, che ha chiesto l?accoglimento dei ricorsi.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28 aprile 2009 il Tribunale di Trento, quale giudice di appello, rigettava il gravame proposto da OQ NC avverso il provvedimento con il quale il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva, a sua volta, respinto l?istanza di revoca o modifica della misura cautelare in carcere disposta in suo danno perche?
gravemente indiziato dell?omicidio, mediante accoltellamento, di EL PE UI IC, avvenuto in Grigno (TN) il 7 gennaio 2009. 1.2 A sostegno della decisione il Tribunale, confutando la fondatezza della eccezione processuale preliminarmente opposta dalla difesa appellante, dichiarava legittima e rituale l?acquisizione da parte del GIP di documentazione esibita dal PM, frutto, quest?ultima, di attivita? istruttoria svolta dal rappresentante della pubblica accusa all?indomani della istanza di revoca sottoposta al giudice, al fine di accertare la fondatezza dei rilievi in fatto dall?appellante illustrati con la domanda di revoca.
Affermava poi il Tribunale che le acquisizioni testimoniali, le tracce ematiche reperite sulle suole delle scarpe dell?imputato, le dichiarazioni rese dallo stesso ammissive della sua presenza sul luogo del delitto in orario vicino a quello in cui esso venne consumato, l?indicazione da parte di una teste oculare dell?accoltellatore come di persona con berretto rosso ed abiti grosso modo corrispondenti a quelli indossati quel giorno dal ricorrente, le ulteriori testimonianze in atti confermative della individuazione dell?imputato da parte di persone che lo conoscevano e che ricordano di averlo incontrato quel giorno, prima e dopo l?ora del delitto, con l?immancabile berretto rosso, inducevano, allo stato degli atti e dello sviluppo processuale, a ritenere sussistenti i requisiti di legge per il mantenimento della misura impugnata, dappoiche? non incidenti significativamente su di essi le deduzioni e le risultanze di indagine diligentemente fornite dalla difesa istante.
2. Ricorre al giudice di legittimita? per l?annullamento dell?impugnata ordinanza OQ NC, assistito dal difensore di fiducia, denunciando l?illegittimita? dell?impugnato provvedimento giacche? viziato, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione, invocato in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, delle dedotte esigenze cautelari e da reiterate violazioni di norme processuali.
Vengono all?uopo illustrati quattro motivi di ricorso.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell?art. 299 c.p.p., comma 3 bis e comma 3 ter, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 181 c.p.p. e con essi la violazione del principio del contraddittorio.
Si deduce al riguardo che nel caso in esame il P.M., richiesto di parere in ordine alla istanza di revoca della misura, avrebbe svolto nuovi atti di indagine, poi trasmessi al GIP in assenza di qualsivoglia informazione al difensore istante, che su di essi non ha potuto interloquire, atti di indagine relativi alle deduzioni poste a sostegno della domanda di revoca, respinta dal giudicante proprio in forza di dette indagini.
Da qui la denuncia di violazione del principio costituzionale del contraddittorio e delle norme processuali poste a disciplina della fase processuale di cui all?art. 299 c.p.p., comma 3 e segg., con conseguente nullita? dell?ordinanza impugnata a mente dell?art. 178 c.p.p., lett. c) ovvero dell?art. 181 c.p.p..
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente la violazione dell?art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis e dell?art. 180 c.p.p., sul rilievo che il tribunale non avrebbe per nulla motivato in ordine alle plurime ragioni avanzate dalla difesa a sostegno della istanza di revoca, limitandosi ad affermare che tali ragioni (riferite alle microtracce ematiche rinvenute sulla scarpa e sul giubbotto dell?imputato) non apparivano idonee ad inficiare la gravita? degli elementi indiziari a carico del prevenuto.
2.3 Col terzo motivo di ricorso denuncia ancora la difesa ricorrente la violazione dell?art. 292 c.p.p., comma 2-ter e dell?art. 181 c.p.p., sul rilievo che ulteriori dati istruttori favorevoli all?imputato, diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli illustrati col secondo motivo di impugnazione, risulterebbe del tutto ignorati dal tribunale.
Tali dati sono dalla difesa individuati:
a) nella contraddittorieta? delle testimonianze relative alla presenza dell?imputato sul luogo del delitto, agli orari di tale presenza e, soprattutto, all?abbigliamento indossato, contraddittorieta? analiticamente evidenziate col motivo di ricorso;
b) nell?assunto travisamento della testimonianza oculare di tale signora NO, la quale, diversamente da quanto affermato nei provvedimenti cautelari impugnati, non avrebbe affatto descritto fedelmente l?abbigliamento indossato dall?assassino in termini corrispondenti ai capi sequestrati;
c) nella mancanza di tracce ematiche sul pantalone indossato dall?imputato, tracce che neppure il lavaggio in lavatrice poteva eliminare definitivamente;
d) nella considerazione che il lavaggio in lavatrice del pantalone non proverebbe alcunche?.
2.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine il ricorrente la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed in ordine alle affermate esigenze cautelari.
Quanto al primo profilo lamenta la difesa impugnante la contraddittorieta? delle acquisizioni probatorie in atti deducibili dai primi tre motivi di ricorso e puntigliosamente riproposti, contraddittorieta? idonee ad escludere nella fattispecie un consistente fumus di colpevolezza.
Quanto invece alle esigenze cautelari individuate dal giudicante nel pericolo di reiterazione della condotta criminosa, deduce la difesa istante che tale motivazione poggerebbe su un episodio accaduto presso il carcere di Trento, piccolo episodio di violenza perseguibile a querela, non proposta, e per il quale gia? pende richiesta di archiviazione, di guisa che palese apparrebbe, sempre ad avviso della difesa istante, l?insussistenza di adeguata motivazione a sostegno della dedotta esigenza.
3. Distinto ricorso per Cassazione ha proposto inoltre OQ NC, sempre tramite il suo difensore di fiducia, per l?annullamento dell?ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Trento, con ordinanza in data 31 marzo 2009, ha disposto il mantenimento per il ricorrente della misura di sicurezza del ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario. A sostegno dell?impugnazione la difesa ricorrente denuncia:
3.1 la inosservanza delle norme processuali di cui all?art. 312 c.p.p. e all?art. 178 c.p.p., lett. b), con riferimento all?art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), sul rilievo che nel caso in esame il GIP
avrebbe provveduto, ancorche? per applicare la misura impugnata in via sostitutiva della misura cautelare della custodia in carcere precedentemente decisa, in assenza di una richiesta del P.M.;
3.2 la mancanza di motivazione sulla sussistenza del requisito della pericolosita? sociale e sulla capacita? di intendere e di volere del soggetto, posto che, ad avviso della difesa istante, nessun cenno risulterebbe contenuto nel provvedimento gravato, ne? in quello richiamato dall?ordinanza 28.3.2009 peraltro non notificato alla parte;
3.3 la violazione dell?art. 312 c.p.p., dell?art. 292 c.p.p., comma 2 ter, lett. c bis e dell?art. 180 c.p.p., sul rilievo che il provvedimento impugnato non avrebbe i requisiti minimi per l?applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza, dappoiche? non indicato il reato in ordine al quale si procede, ne?
il fatto, ne? le norme violate, con cio? determinandosi, secondo avviso difensivo, una nullita? di natura intermedia. Il provvedimento impugnato, inoltre, non farebbe riferimento neppure alle esigenze cautelari ed agli indizi di colpevolezza e non illustrerebbe alcuna valutazione in merito agli elementi forniti dalla difesa ed ai motivi per i quali non sono state prese dal giudice decisioni intermedie e meno afflittive rispetto a quella impugnata. Inoltre l?ordinanza sarebbe manchevole, ai sensi dell?art. 292 c.p.p., comma 2 ter, della valutazione degli elementi a carico e a favore dell?imputato neppure con riferimento ad altri provvedimenti giurisdizionali.
3.4 la violazione degli artt. 313, 294, 302 c.p.p. perche? omesso l?interrogatorio di cui all?art. 313 c.p.p., comma 1, in quanto comunque necessaria detta attivita? istruttoria di garanzia. I due ricorsi venivano riuniti con ordinanza presidenziale resa in sede di udienza camerale davanti a questa Corte e ad ulteriore illustrazione delle ragioni delle due impugnazioni, il difensore depositava due distinte memorie integrative.
4. I MOTIVI DEL RICORSO AVVERSO LA NEGATA REVOCA.
I motivi di ricorso proposti per l?impugnazione dell?ordinanza del GIP che rigettava l?istanza di revoca della misura cautelare sono infondati.
4.1 Quanto al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che il procedimento disciplinato in via ordinaria dall?art. 299 c.p.p. non si svolge nelle forme partecipate previste dall?art. 127 c.p.p., ma de plano (Cass., Sez. un., 28.5.2003, n. 25156, Di Filippo) in forme che possono essere qualificate di "contraddittorio cartolare, ove le parti, indipendentemente l?una dall?altra, offrono al giudice atti e documenti ritenuti utili alla decisione, di guisa che non costituisce diritto processuale del richiedente il provvedimento di revoca la preventiva conoscenza del parere richiesto al P.M., ne? tampoco la preventiva conoscenza delle risultanze di eventuali indagini in corso, dallo stesso rappresentante della pubblica accusa posti a fondamento del parere medesimo, considerata, altresi?, la reiterabilita? della istanza di revoca ex art. 299 c.p.p. nel corso del processo e la inidoneita? del provvedimento impugnato a concludere una definita fase processuale.
4.2 Anche il secondo motivo e? infondato.
Va preliminarmente rilevato che nel caso di specie non trova applicazione l?art. 292 c.p.p., giacche? riferita tale norma alla disciplina normativa da applicare da parte del giudice investito con la richiesta di misura cautelare da parte del P.M.. Nel caso in esame il procedimento non e? volto all?applicazione di una misura cautelare, ma alla sua revoca per fatti ed acquisizioni istruttorie sopravvenuti, ipotesi questa analiticamente disciplinata, e? stato gia? detto, dall?art. 299 c.p.p.. Tanto peraltro non priva di rilievo la doglianza in esame, che dovra?
pero? essere considerata sub specie non gia? di violazione di legge con riferimento all?art. 292 c.p.p., bensi? con riferimento al difetto assoluto di motivazione ovvero alla sua insufficienza. Peraltro neppure sotto tali profili essa puo? trovare ingresso. Lamenta in particolare la difesa ricorrente di aver dato una convincente versione sulle ragioni della presenza di microtracce ematiche riferibili alla vittima sulla suola della scarpa e sulla tasca sinistra del giubbotto, evidenziando e provando:
a) che l?imputato fu condotto sui luoghi del delitto dalle stesse forze dell?ordine e che in tale frangente puo? essere accaduto che lo stesso abbia calpestato terreno interessato dal sangue versato dalla vittima;
b) che il giubbotto e? stato conservato in assenza di accortezze minime di conservazione di reperti probatori, senza alcuna certezza in ordine alle operazioni di repertazione delle cose appartenenti o riferibili all?imputato ed alla vittima, le quali possono, pertanto, essersi reciprocamente contaminate, soprattutto perche? e? in considerazione una microtraccia ematica non visibile ad occhio nudo, la cui genuinita? probatoria non risulta in alcun modo assicurata. Orbene, quella prospettata dalla difesa istante e? una ipotesi di ricostruzione dei fatti alternativa quella accreditata dal giudicante, che legittimamente puo? ritenerla, come in effetti l?ha ritenuta, fondata su probabilita? tutte da provare e da suffragare, a fronte di un dato oggettivo irrimediabilmente significativo quale la presenza di tracce ematiche, ancorche? di modestissime dimensioni, su capi indossati dall?accusato.
4.3 Manifestamente infondata si appalesa inoltre il terzo motivo di ricorso.
Anche in relazione a tale doglianza va ribadito quanto premesso al precedente paragrafo ed al secondo motivo di ricorso circa l?irrituale richiamo alla fattispecie in esame dell?art. 292 c.p.p. e in ordine alla necessita? di delibare l?impugnazione illustrata nei termini del difetto assoluto di motivazione ovvero della motivazione insufficiente.
Cio? detto, rammenta il Collegio che in sede di legittimita? non e?
censurabile una sentenza o un?ordinanza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa e?
disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerato. Pertanto, per la validita? della decisione, non e?
necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio, che la sentenza (o l?ordinanza) evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicche?, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicita? quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si? da consentire l?individuazione dell?iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi e? luogo per la prospettabilita? del denunciato vizio di preterizione (ex plurimis: Cass., Sez. 2^, 19/05/2004, n. 29434). Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato legittimamente peso a quelle dichiarazioni testimoniali del tutto disinteressate che concordemente attestavano la presenza del ricorrente sui luoghi del delitto in momenti temporali vicini a quello dell?omicidio, la ricorrenza del berretto rosso individuato da piu? testimoni come copricapo del ricorrente quel di ed in orari vicini all?ora del delitto, copricapo segnalato dalla teste oculare come copricapo indossato dell?assassino, di poi esplicitamente rilevando che le deduzioni difensive non apparivano idonee ad incidere nel quadro probatorio puntigliosamente richiamato dai giudici a quibus. Non c?e?
pertanto negli esposti profili alcun vizio motivazionale, tenuto altresi? conto della fase processuale in atto, contraddistinta dalla necessita? di una probatio minor, destinata a piu? apprezzabile conferma probatoria col naturale dipanarsi della vicenda processuale.
4.4 Anche il quarto ed ultimo motivo di doglianza appare manifestamente infondato.
Corretta si appalesa infatti la motivazione illustrata dal tribunale in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, dappoiche?
fondata la stessa non gia? sull?episodio singolo sul quale molto si e? attardata la difesa ricorrente, semplicemente richiamato ad adiuvandum, bensi? sulla valutazione della personalita?
dell?indagato, legittimamente giudicata pericolosa sulla base della gravita? del reato consumato, delle modalita? con le quali esso e?
stato commesso ai danni di una vittima non conosciuta dall?agente, della carica di violenza comunque manifestata dall?imputato. Quanto poi alla ricorrenza degli indizi di colpevolezza ed alla loro gravita?, giova rammentare che ai fini dell?emissione di una misura cautelare personale (eppertanto del suo mantenimento in ipotesi di richiesta di revoca) per ?gravi indizi di colpevolezza? ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per se? a provare oltre ogni dubbio la responsabilita?
dell?indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita?, fondando nel frattempo una qualificata probabilita? di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671). Nel caso di specie, come ampiamente detto nei paragrafi precedenti e per i dati ivi richiamati, logica e corretta si dimostra la motivazione impugnata ed il giudizio espresso dal giudice a quo sia in ordine alla sussistenza degli indizi che alla loro gravita?.
5. MOTIVI DEL RICORSO RELATIVO ALLA MISURA DI SICUREZZA. Anche le doglianza relative al secondo ricorso sono infondate.
5.1 Il primo motivo di tale secondo atto difensivo non tiene conto che il P.M., diversamente da quanto opinato in ricorso, ha espressamente chiesto l?applicazione provvisoria della misura e lo ha fatto, motivatamente, in sede di parere espresso in relazione alla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare richiesta dallo OQ, con la formula ivi contenuta, "esprime parere favorevole al trasferimento del detenuto.... in un ospedale psichiatrico" (atto a firma del P.M. in data 25.3.2009). Al riguardo giova inoltre osservare che la misura in argomento e?
stata adottata in sostituzione di quella custodiale in carcere, in seguito, per quanto emerge dall?esame degli atti, al manifestarsi di gravi condizioni circa la salute psichica del detenuto, il cui piu?
esaustivo e definitivo accertamento risultava in atto al momento della sottoposizione di tale stato al giudice (cfr. provvedimento del 28.3.2009, anch?esso oggetto della presente impugnazione e provvedimento del 31.3 successivo).
5.2 Quanto invece al secondo motivo di doglianza, al quale giova unire per la evidente analogia delle censure e per la identita? delle ragioni di confutazione, il terzo motivo di impugnazione limitatamente ai riferimenti contenuti nelle relative lettere A) e B), osserva la Corte che soccorrono le argomentazioni innanzi svolte sub 5.1, dappoiche? i gravi indizi di reita? e la pericolosita?
sociale dell?indagato risultano trattati con esaustiva ed ampia motivazione, come nei precedenti paragrafi della presente ordinanza dimostrato, nell?ambito dell?ordinanza custodiale, anch?essa oggetto del presente, contestuale, giudizio.
Orbene, di quella ordinanza custodiale (utile altresi? per individuare, inequivocabilmente, i fatti di causa e le imputazioni a carico dell?indagato articolate dal P.M.) i provvedimenti del 28.3 e del 31.3 costituiscono la necessaria premessa ed il non meno necessario completamento, e la stessa (ordinanza custodiale) ancorche? implicitamente ed in modi indiretti ma comunque in termini di certezza, risulta richiamata sia nell?ordinanza del 28.3 che in quella del 31.3.2009.
5.3 Cio? che resta del terzo motivo escluse le lettere A) e B), e cioe? la lettera C), merita un giudizio processuale di inammissibilita?, giacche? non indicati ne? specificati gli elementi a favore dell?indagato che si assumono offerti alla valutazione giudiziale e non indicati i profili logici attraverso i quali detti elementi avrebbero inciso significativamente sul provvedimento impugnato.
5.4 Anche il quarto ed ultimo motivo di impugnazione e? infondato. Secondo consolidata lezione interpretativa alla quale il Collegio da convinta adesione, ai fini dell?applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l?interrogatorio ai sensi dell?art. 313 c.p.p., comma 1, deve essere espletato solo nel caso in cui a tale adempimento non si sia provveduto in precedenza, trattandosi di un atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all?intero sistema delle misure cautelari e non invece alla verifica della pericolosita? sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l?adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto. (La Corte ha affermato tale principio di diritto in una fattispecie, del tutto analoga a quella qui dedotta, in cui l?interrogatorio di garanzia era stato gia? effettuato in sede di adozione della misura coercitiva ex art. 282 bis c.p.p., cui aveva fatto seguito l?applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza) (cosi?: Cass., Sez. 6^, 10/03/2008, n. 15503; conformi: Cass. Sez. 5^, 17/11/2003, n. 3076;
Cass., Sez. 5^, 26/03/2003, n. 22302).
6. Alla stregua delle articolate considerazioni entrambi i ricorsi proposti come innanzi nell?interesse di OQ NC vanno, pertanto, rigettati, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell?istituto penitenziario ai sensi dell?art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009