Sentenza 17 novembre 2003
Massime • 1
In materia di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, l'interrogatorio della persona cui la misura è applicata è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari: ne consegue che non v'è ragione di reiterare l'atto quando - come nella fattispecie - esso era già stato posto in essere al momento della applicazione della misura cautelare alla quale l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza era poi immediatamente seguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2003, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/11/2003
1. Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 1753
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 026586/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU CA N. IL 27/12/1974;
avverso ORDINANZA del 06/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
GI ST ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 6 giugno 2003 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato l'appello contro un'ordinanza del Tribunale monocratico di Massa che aveva rigettato una richiesta di revoca o di sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, applicata a norma dell'art. 312 c.p.p.. A quanto risulta dal provvedimento impugnato con ordinanza del 19 febbraio 2003 il G.I.P. presso il Tribunale di Massa aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura del ricovero in una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, per il reato di lesioni aggravate in danno della madre, e in seguito il tribunale con sentenza del 27 febbraio 2003, pronunciata ai sensi dell'art. 469 c.p.p., aveva prosciolto l'imputato per vizio totale di mente, poi,
espletata una perizia, ha disposto con ordinanza del 13 marzo 2003 il ricovero dell'imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario. Il ricorrente ha enunciato tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizi di motivazione perché il tribunale ha ritenuto che non potessero prospettarsi questioni relative alla sentenza di proscioglimento benché l'ordinanza che aveva disposto l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza fosse sostanzialmente immotivata: "delle due l'una - scrive il ricorrente - o, coerentemente, si omette ogni riferimento alla sentenza ed allora la carenza di motivazione è indiscutibile o, per munire l'ordinanza di motivazione, la si correla alla sentenza ed allora è giusto discutere la legittimità di quest'ultima"; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 206, 219 comma 3 e 222 c.p. e vizi di motivazione relativamente all'applicazione della misura, che secondo il ricorrente sarebbe avvenuta in quanto il tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l'esistenza di "un'invincibile presunzione di legge comportante una scelta obbligata in ordine al tipo di misura da applicare"; con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 302 c.p.p. in relazione agli artt. 294 e 313 c.p.p. perché dopo l'applicazione della misura non è
stato effettuato l'interrogatorio stabilito dall'art. 294 c.p.p. ed erroneamente il tribunale ha escluso la perdita di efficacia della misura (art. 302 c.p.p.) facendo riferimento a un interrogatorio reso in precedenza.
Il terzo motivo ha carattere pregiudiziale perché se fosse fondato comporterebbe la perdita di efficacia della misura oggetto del ricorso. Il motivo però è manifestamente infondato perché, come ha rilevato l'ordinanza impugnata, l'interrogatorio di ST era già avvenuto prima dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, in quanto "dopo l'applicazione della misura di cui all'art. 286 c.p.p. il predetto era stato interrogato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. (cfr. verbale di interrogatorio del 27 febbraio 2003)". Nè può ritenersi che l'interrogatorio dovesse essere ripetuto. Infatti l'art. 313 c.p.p. richiede l'esecuzione dell'interrogatorio, a norma dell'art. 294 c.p.p., solo ove non sia stato possibile effettuarlo prima della pronuncia del provvedimento. È stato precisato in proposito dalla giurisprudenza che l'interrogatorio della persona cui è stata applicata provvisoriamente una misura di sicurezza "è preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misura cautelari" (Cass., 19 giugno 2002, Grandene, rv 222303), perciò non c'è alcuna ragione di reiterarlo quando, come è avvenuto nel caso in esame, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, segue l'applicazione della misura cautelare. Anche gli altri due motivi sono manifestamente infondati. Con ragione l'ordinanza impugnata ha ritenuto che in questa sede cautelare non sono ammissibili questioni relative alla sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente, ne' d'altro canto sono ammissibili questioni relative alla motivazione dell'ordinanza applicativa della misura, che è già stata sottoposta a riesame. L'oggetto del presente giudizio di Cassazione è costituito solo dall'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura applicata e non è esatta l'affermazione del ricorrente che per quanto concerne la sua pericolosità il tribunale ha ritenuto esistente "una invincibile presunzione di legge"; è vero invece che la pericolosità è stata desunta da un insieme di elementi, e in particolare dal risultato della perizia disposta dal giudice, e che in ragione di ciò il giudice ha applicato la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Pertanto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e inoltre, tenuto conto del contenuto dell'impugnazione e delle ragioni dell'inammissibilità, al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004