Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore in sede di incontro videoregistrato presso il servizio psichiatrico alla presenza di un funzionario o agente di polizia giudiziaria possono essere oggetto di testimonianza de relato da parte dell'ufficiale di P.G. ai sensi dell'art. 195 c.p.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 23423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23423 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 15/05/2001
1. Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
2. " NC CA " N. 1819
3. " NC AR " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO VA " N. 6842/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO FRANCESCO n. a Rossano il 15 marzo 1938
avverso l'ordinanza del Tribunale delle libertà di Firenze in sede di appello ex art. 310 c.p.p. del 26 gennaio 2001 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
AR CE ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in sede di appello ex art. 310 c.p.p., emessa in data 26 gennaio 2001, con la quale veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari in accoglimento dell'impugnazione del P.M., deducendo quali motivi l'erronea applicazione dell'art. 310 c.p.p., poiché l'appello era intempestivo, in quanto il P.M. dava atto nella sua dichiarazione di aver conosciuto il provvedimento il 29 dicembre 2000, e l'illogicità della motivazione al riguardo, perché era inconferente il riferimento al timbro della Procura, l'inosservanza dell'art. 291 c.p.p. in quanto il Tribunale non si era limitato a valutare gli elementi presentati dal Pubblico Ministero, ma a mettersi egli stesso alla ricerca degli stessi, la violazione dell'art. 273 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto la misura cautelare è fondata sulle dichiarazioni della parte offesa senza alcun riscontro estrinseco, sulla base di una videocassetta "senza alcuna garanzia di autenticità", come già notato dal G.i.p. che aveva rifiutato l'applicazione della custodia in carcere, ed, in ogni caso, inutilizzabile, in quanto non è dato conoscere in quale veste abbia partecipato all'audizione del minore, con il porre direttamente domande, ritenute suggestive dal G.i.p., la dott.ssa Cordero di Montezemolo in assenza di una delega del P.M. e di una nomina quale consulente, e l'erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione al riguardo, poiché non erano state considerate le condizioni di salute dell'indagato, la sua incensuratezza ed età.
Motivi della decisione
I motivi addotti, in alcuni casi al limite dell'inammissibilità, non sono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello ex art. 310 c.p.p. bisogna concordare con il Tribunale gigliato nel rilevare che l'ordinanza reiettiva della richiesta reca un timbro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 2 gennaio 2001, sicché l'appello depositato il 12 s.m.a. è tempestivo.
Infatti l'espressione del P.M. "emessa il giorno 29.12.2000", contenuta nell'impugnazione, si riferisce, come è logico, all'epoca in cui il provvedimento del G.i.p. è stato emanato e non quando è stato comunicato all'ufficio del P.M., sicché non attiene all'effettiva o legale conoscenza.
Del pari inammisibile è il secondo motivo con cui si asserisce che il Tribunale in sede di riesame avrebbe ricercato gli elementi su cui fondare la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M.. Ed invero, nonostante la motivazione "succinta", la stessa era atta a consentire all'indolente G.i.p. "la compiuta individuazione della domanda cautelare e l'esame del merito della richiesta" (cfr. ordinanza del Tribunale in sede di appello), in quanto si faceva riferimento agli "accertamenti di p.g. esperiti e versati agli atti... ed in particolare (alle) dichiarazioni della psichiatra infantile "dott.ssa Cordero di Montezemolo e .. (dell') educatore professionale Mori Gabriele" (cfr. richiesta P.M.) tanto è vero che "contraddittoriamente.. il G.i.p." esprime "una valutazione di merito, peraltro assolutamente affrettata, sugli elementi allegati dal P.M. a sostegno della richiesta stessa, sostanzialmente giudicandoli inadeguati" (ord. T.d.L.). Pertanto il Tribunale della libertà non ricerca elementi non indicati dal P.M. ma supplisce alla svogliata motivazione del G.i.p., valutando con attenzione ed acume le risultanze processuali e giungendo, in seguito a detta accurata considerazione, a conclusioni opposte.
Per quel che concerne la terza censura circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza occorre ribadire che, anche in sede di giudizio incidentale, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Peraltro, le dichiarazioni della parte offesa non necessitano di riscontri oggettivi come, invece, è richiesto per quelle dei c. d. collaboratori di giustizia, imputati o indagati in un procedimento connesso, giacché la stessa non cessa di essere un teste, nonostante l'interesse che può ispirarla.
Tuttavia. il Tribunale, proprio perché in presenza di un minore affetto da turbe psichiche, ha finito con il fornire rilevanza alle deposizioni de relato di chi ha in cura il bambino in modo da poterne valutare con maggior cognizione l'attendibilità, mentre, nella fattispecie, esiste agli atti un riscontro estrinseco eclatante quale il rinvenimento del minore insieme all'indagato nei giardini in ora tarda rispetto a quella in cui abitualmente era solito rincasare, nonché un altro episodio similare, la certa frequentazione in luoghi comuni tra questi due soggetti ed il comportamento non lineare dell'indagato (tentativo di fuga una volta individuato nel giardino pubblico con il minore).
Nè tali fatti possono essere ritenuti marginali e non equivoci ove confortati dalle dichiarazioni del minore, dal suo comportamento con la psichiatra infantile e l'educatore professionale e dalle dichiarazioni a questi rese.
Pertanto, già alla luce di tali elementi, sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza, sicché non sarebbe necessario discutere dell'inutilizzabilità della videoregistrazione dell'incontro avvenuto in data 5 dicembre 2000 presso l'ufficio di psichiatria infantile dell'ASL di Sevo Fiorentino, alla presenza della madre del minore e di un funzionario ed agente della P.G., nel corso del quale il minore ha risposto alle domande poste dalla dott.ssa Cordero di Montezemolo.
Peraltro, la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6^ 15 maggio 1997 n. 1444, Mariniello rv. 208127) ritiene trattarsi di un documento, mentre unanime indirizzo esclude l'applicabilità della disciplina sulle intercettazioni (Cass. sez. 1^ 18 giugno 1996 n. 3023, Scali rv. 205061). Un simile arresto, che già ne postula la piena utilizzabilità, deve essere precisato nel senso che le predette dichiarazioni a norma dell'art. 195 c.p.p. possono essere oggetto di una testimonianza "de relato" da parte dell'ufficiale di P.G. in virtù della sentenza n. 24 del 1992 della Corte Costituzionale, secondo un costante indirizzo di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. 1^ 17 luglio 1999 n. 4582, Santoro rv. 214017).
Pertanto, esattamente il Tribunale gigliato definisce incontro registrato quanto accaduto presso l'A.S.L. di Sesto Fiorentino. Logicamente è inammissibile ogni riscontro fattuale o ogni differente valutazione circa la proposizione di domande suggestive da parte della dottoressa, che avrebbero potuto essere considerate, solo ove il G.i.p. avesse adempiuto al suo obbligo motivazionale, indicando le ragioni per cui le stesse apparivano suggestive senza alcuna apodittica affermazione in modo da consentire a questa Corte un raffronto tra due atti compulsabili.
Infine l'ultimo motivo è del tutto infondato, perché il Tribunale fiorentino valuta l'età dell'indagato, la gravità dei fatti, la reietrabilità dei reati, le esigenze di tutela della collettività e le condizioni di salute del ricorrente ai fini dell'art. 274 lett. c) c.p.p. con equilibrata soluzione e con attento bilanciamento dei differenti interessi in gioco.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001