Sentenza 10 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l'interrogatorio ai sensi dell'art. 313, comma primo, cod. proc. pen., deve essere espletato solo nel caso in cui a tale adempimento non si sia provveduto in precedenza, trattandosi di un atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non invece alla verifica della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto. (Fattispecie in cui l'interrogatorio di garanzia era stato già effettuato in sede di adozione della misura coercitiva ex art. 282-bis, cod. proc. pen., cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 15503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15503 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 10/03/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 656
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 032661/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE OR, N. IL 16/10/1975;
avverso ORDINANZA del 14/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI V., intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta, di riesame proposta nell'interesse di LE OR avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Velletri in data 6/4/2007 applicativa della misura di sicurezza provvisoria del ricovero presso casa di cura e custodia ex art. 215 c.p., n. 2, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 14/5/2007, confermava il provvedimento impugnato, ritenendo infondata l'eccezione preliminare di omesso interrogatorio della persona sottoposta alla detta misura all'atto di tale decisione e sussistente il presupposto legittimante tale misura, stante le conclusioni peritali accertanti l'attuale pericolosità sociale del LE, non tutelabile con alternative soluzioni non detentive. Avverso detta ordinanza il LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi, del gravame la violazione degli artt. 294 e 313 c.p.p., ribadendo la nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso al difensore circa l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., non sopperendo a tale incontestabile nullità dell'interrogatorio quello a suo tempo espletato in sede di applicazione della misura coercitiva, ex art. 282 bis c.p.p., stante il lasso temporale intercorso rispetto all'epoca di applicazione dell'impugnata misura di sicurezza. Sul punto il ricorrente ha segnalato la violazione della funzione di garanzia propria dell'interrogatorio previsto dall'art. 313 c.p.p., comma 1, che ha la precipua finalità di verificare l'attualità della pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura in parola e, in ogni caso, la permanenza delle condizioni giustificatrici di tale provvedimento che impone l'espletamento di detto interrogatorio, ex art. 294 c.p.p., comma 1, in combinato disposto con l'art. 313 cit., pena la perdita automatica di efficacia di detta misura. Il ricorso e infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Ed invero, premesso che l'interrogatorio non è preordinato all'accertamento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza, accertamento che deve precedere detta misura, costituendone un indefettibile presupposto (cfr. in termini Cass. Pen. Sez. 1^, 18/9/2002, n. 31309, Grendene), va rilevato che, nella specie, come risulta dal provvedimento impugnato e dalla relativa verifica degli atti, resa possibile per la natura di eccezione in rito dedotta dal ricorrente se è pacifico che l'interrogatorio del 24/4/07 è nullo per omesso avviso al difensore, tale fatto è utilmente sopperito, agli effetti dell'efficacia della misura in parola, dall'interrogatorio utilmente reso dal LE nell'agosto del 2006. L'esito di tale atto, in uno con l'eloquente accertata attualità della pericolosità sociale, attraverso le conclusioni dell'indagine peritale del febbraio 2007, legittima il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza, come correttamente ribadito dai giudici del Tribunale del riesame capitolino, superando l'eccepita risalenza temporale. Di qui l'infondatezza del ricorso con relativo rigetto di questo, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2008