Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 15503
CASS
Sentenza 10 marzo 2008

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Ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, l'interrogatorio ai sensi dell'art. 313, comma primo, cod. proc. pen., deve essere espletato solo nel caso in cui a tale adempimento non si sia provveduto in precedenza, trattandosi di un atto preordinato a quelle stesse funzioni di garanzia che svolge con riguardo all'intero sistema delle misure cautelari e non invece alla verifica della pericolosità sociale della persona sottoposta a misura di sicurezza, accertamento che deve precedere l'adozione della misura, costituendone un indefettibile presupposto. (Fattispecie in cui l'interrogatorio di garanzia era stato già effettuato in sede di adozione della misura coercitiva ex art. 282-bis, cod. proc. pen., cui aveva fatto seguito l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2008, n. 15503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15503
    Data del deposito : 10 marzo 2008

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