Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
La richiesta di consegna di documenti che i consulenti tecnici del Pubblico Ministero formulano ad un soggetto non è atto di per sé impugnabile, ma solo contestabile agli stessi consulenti, eventualmente anche con istanza che coinvolga nella decisione il Pubblico Ministero. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità a sua volta pronunciata dal Tribunale del Riesame, ribadendo il principio di tassatività delle impugnazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37135 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
37135-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 5+5 Aldo Cavallo -Presidente - Sent. n. sez. Aldo Aceto CC- 11/4/2017 R.G.N. 50215/2016 Emanuela Gai Ubalda Macrì -Relatore - Alessandro Maria Andronio SENTENZA sul ricorso proposto da LO AN OL, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 26.9.2016 del Tribunale del riesame di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell'avv. Alberto Gullino, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27.9.2016, il Tribunale del riesame di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da LO AN OL "avverso la richiesta di consegna ai fini probatori, in relazione al reato di cui all'art. 2 d. Lgs. 74/2000, di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con le società oggetto di indagine senza esclusione alcuna...nonché avverso il relativo provvedimento autorizzativo emesso dal PM in data 14 aprile 2016". Ha premesso in fatto a) che la ricorrente aveva dichiarato che in data 2.8.2016 era venuta a conoscenza, nella sua qualità di amministratore delegato della Tourist Ferry Boat S.p.A., di due richieste di acquisizione documentale riferibili alle società oggetto di indagine, inviate via pec dai Consulenti tecnici del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento RGNR 428/16, e b) che la stessa aveva lamentato l'inammissibilità di tali richieste perché non autorizzate dal Pubblico Ministero nelle forme indicate dai Consulenti, perché relative all'acquisizione di documentazione bancaria che non poteva essere ottenuta de plano, perché aventi ad oggetto attività non di semplice consegna, ed infine perché consentivano l'ingresso nel processo di una serie di dati ed elementi del tutto estranei ai fatti oggetto dell'indagine. Ha osservato in diritto che, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, la richiesta di trasmissione della documentazione e l'atto di conferimento dell'incarico di consulenza tecnica collegiale nella parte in cui autorizzava i Consulenti nominati a prendere visione ed acquisire i documenti meglio specificati nel verbale del 14.4.2016, non rientrava, neanche sostanzialmente, nel novero dei provvedimenti impugnabili e che l'argomento difensivo secondo il quale l'acquisizione di questa documentazione si sostanziava in un sequestro, non era persuasivo, in quanto non si era verificato alcun atto ablatorio, atteso che era stata acquisita la copia della documentazione e non gli originali.
2. Con il primo motivo di ricorso, l'indagata deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli art. 248, 257, 324, 348, comma 4,359, 568 c.p.p., nonché 3, 24, 111 Cost., perché i Consulenti avevano chiesto la documentazione elencata, senza specificare che dovesse essere in copia, tranne che per gli assegni bancari verso-recto e per i bonifici. Tale richiesta non era conforme al dettato della legge, sia sotto il profilo soggettivo, perché proveniente da soggetti non autorizzati, in quanto non ufficiali né agenti di polizia giudiziaria né delegabili come tali, né a ciò autorizzabili come ausiliari della polizia giudiziaria, sia sotto il profilo oggettivo, perché la richiesta di consegna non poteva riguardare genericamente ed indiscriminatamente tutta la documentazione bancaria di qualunque tipo, riferibile a ben 6 anni di attività di tutte le società oggetto di indagine, per di più non in copia, ma doveva riguardare necessariamente una o più cose determinate, come previsto dall'art. 248, comma 1, c.p.p., per rintracciare le quali erano ammesse le forme e le modalità di ricerca di cui al comma 2. Lamenta che il mancato ricorso alla procedura di cui all'art. 248 c.p.p. o la mancata adozione del provvedimento di sequestro probatorio aveva consentito alla Pubblica Accusa di conseguire gli effetti sostanziali del sequestro, senza esporsi al rischio del riesame, con la conseguenza che l'interpretazione giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'impugnativa doveva condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema per violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione agli art. 248, 253, 257, 324, 348, comma 4, 359 e 2 568 c.p.p., perché l'erronea dichiarazione di inammissibilità del ricorso aveva comportato la totale omessa motivazione sul primo dei motivi di ricorso per riesame, relativo all'eccepita non pertinenza della documentazione oggetto della richiesta di acquisizione, esorbitante rispetto alle ipotesi di reato iscritte. Conclude, quindi, chiedendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con restituzione della documentazione acquisita;
in subordine l'annullamento con rinvio;
in ulteriore subordine, la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzione sollevata e per l'effetto la sospensione del procedimento per rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Nella memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale ribadisce gli argomenti difensivi svolti fin dall'inizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Si desume dall'ordinanza impugnata che i Consulenti tecnici del Pubblico Ministero abbiano chiesto tutta una serie di documenti all'interessata, prevalentemente di natura bancaria, richiesta che la ricorrente non ritiene ammissibile perché in violazione di legge e delle stesse prescrizioni del Pubblico Ministero, comunque eccessivamente ampia e non strettamente conferente con l'ipotesi incriminatrice provvisoria formulata. Orbene tale doglianza non può essere veicolata sotto forma di impugnazione, in mancanza di un contraddittorio processualmente rilevante con i Consulenti tecnici del Pubblico Ministero, per il principio di tassatività dei provvedimenti soggetti ad impugnazione e dei relativi mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p. La ricorrente avrebbe potuto o dovuto, innanzi tutto, rifiutare la richiesta presuntivamente illegittima, il che avrebbe potuto provocare l'adozione da parte degli Inquirenti di un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio, questo si impugnabile, ovvero chiedere chiarimenti a chi di competenza in merito all'esecuzione di un invito che presuppone necessariamente la collaborazione attiva del destinatario, ovvero addirittura rendersi parte diligente e propositiva, suggerendo soluzioni di contemperamento degli interessi delle società ad evitare intralci nello svolgimento delle proprie attività o a prevenire indebite diffusioni di dati sensibili con gli interessi conoscitivi degli Inquirenti. 纳 Non risulta che la ricorrente abbia attivato i sopra descritti meccanismi, mentre ha preferito proporre prima il riesame e poi il ricorso per cassazione, invocando, in sostanza, una tutela anticipata dei propri diritti, e ventilando una presunta lesione, anche sotto il profilo costituzionale, delle proprie prerogative, sulla base di un'indebita assimilazione della consegna "spontanea", sia pure su 3 richiesta di un soggetto delegato dall'Autorità giudiziaria, con il sequestro probatorio. Le fattispecie sono del tutto eterogenee, né è sostenibile che la richiesta dei Consulenti si sia di fatto risolta in un sequestro perché la ricorrente non ha specificato che siano stati coattivamente acquisiti documenti in originale. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "La richiesta di consegna di documenti che i Consulenti tecnici del Pubblico Ministero formulino ad un soggetto non è atto di per sé impugnabile, ma solo contestabile agli stessi Consulenti, eventualmente anche con istanza di natura lato sensu amministrativo che coinvolga nella decisione il Pubblico Ministero": Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, l'11 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Ubalda Macrì Alto Corell W ith Than DEPOSITATA IN CANCELLES ? 6 LUG 2017 IL AN E LU AR