Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37135
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Sentenza 11 aprile 2017

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La richiesta di consegna di documenti che i consulenti tecnici del Pubblico Ministero formulano ad un soggetto non è atto di per sé impugnabile, ma solo contestabile agli stessi consulenti, eventualmente anche con istanza che coinvolga nella decisione il Pubblico Ministero. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità a sua volta pronunciata dal Tribunale del Riesame, ribadendo il principio di tassatività delle impugnazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37135
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37135
    Data del deposito : 11 aprile 2017

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