Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
Il sistema del blocco delle tariffe - concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione - per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977, n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, come confermato dall'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103), che - con norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1988 - in tal senso ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma primo, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, comma sesto, del D.L. n. 264 del 1974, con la conseguente nullità di tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa del detto regime di congelamento tariffario, a nulla rilevando il carattere transattivo di detti accordi ne' la circostanza che essi siano stati perfezionati a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6789 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARGHERITA LAMONICA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro oro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI ED ODONTOIATRI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 14097/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/07/98 - R.G.N. 13711/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22 settembre 1993 il Pretore di Roma accoglieva la domanda proposta da NT IA, quale erede del padre, medico generico convenzionato, nei confronti del Ministero del Tesoro e dell'ENPAM e diretta a ottenere il pagamento di differenze di retribuzione dovute in virtù del rapporto di lavoro intercorso con l'INAM per gli anni 1973/1978 in applicazione della convenzione nazionale unica stipulata il 31 maggio 1978 e dell'Accordo Integrativo stipulato in data 30 gennaio 1981.
Con sentenza in data 6 febbraio - 23 luglio 1998 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero del Tesoro, rigettava la domanda della IA e compensava le spese del doppio grado del giudizio.
Il giudice del gravame osservava, sulla base di sentenze di questa Corte indicate nella pronuncia, che l'accordo collettivo integrativo della convenzione nazionale unica del 31 maggio 1978, stipulato il 30 gennaio 1981 dalle organizzazioni dei medici con la parte pubblica, è nullo nella parte in cui contempla tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti dai precedenti accordi a livello nazionale, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 8 ultimo comma della legge 17 agosto 1974 n. 366 e dell'art. 10 secondo e terzo comma legge 29 giugno 1977 n. 349, a nulla rilevando il carattere transattivo dell'accordo ne' la circostanza che esso si fosse perfezionato a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati.
La IA ricorre per cassazione con quattro motivi. Resiste il Ministero del Tesoro con controricorso.
L'ENPAM intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia falsa interpretazione dell'art. 8 comma sesto e ultimo comma del D.L. n. 284 del 1974 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386; nonché degli artt. 9 e 11 primo comma legge n. 349 del 1977, nonché dell'art. 8 ultimo comma del D.L. citato, dell'art. 10 secondo e terzo comma della legge n. 349 del 1977 e dell'art. 1418 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione della convenzione INAM del 1973, della convenzione unica nazionale del 1978, nonché dell'accordo integrativo transattivo alla convenzione del 1981, con insufficiente motivazione e valutazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare la IA sostiene che, poiché la legge n. 349 del 1977 nulla aveva dettato ai fini dell'entrata in vigore delle nuove tariffe ma soltanto aveva sancito, nelle more del trasferimento alle regioni delle funzioni degli ex enti, l'obbligo dei commissari di adottare la convenzione nazionale unitaria;
e poiché l'art. 11 primo comma della stessa legge aveva abrogato l'art. 8 del D.L. n. 264 del 1974; nella carenza di disposizioni di legge ben poteva essere adottato un aumento o un adeguamento delle tariffe delle ex convenzioni fino all'entrata in vigore della legge sanitaria. La ricorrente conclude rilevando che l'accordo integrativo alla convenzione del 1978 stipulato il 30 gennaio 1981 non aveva violato alcuna delle norme citate.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia erronea interpretazione dell'art. 6 del D.L. n. 8 del 1985 in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 1965 c.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, lamentando in particolare che il giudice di appello erroneamente aveva ritenuto di non esaminare il contenuto dell'accordo integrativo, mentre era essenziale che tale esame venisse eseguito al fine di chiarire la natura giuridica, la validità e l'efficacia dell'accordo. Con tale accordo, infatti, le parti facendosi reciproche concessioni, attraverso una manifestazione espressa di volontà e cioè i sanitari rinunziando a ogni azione o pretesa presente e futura ivi compresa quella del sistema di pagamento a quota capitaria in sostituzione del sistema di pagamento a notula e il Ministero mettendo a disposizione una somma determinata per la retribuzione delle prestazioni previste, avevano posto in essere una vera e propria transazione con lo scopo precipuo di risolvere e prevenire tutte le liti attinenti ai problemi economici connessi all'entrata in vigore della legge sanitaria.
Con il terzo motivo la ricorrente rileva che il Tribunale, per erronea interpretazione dell'accordo integrativo aziendale e dell'art. 77 terzo comma della legge n. 833 del 1978, aveva ritenuto che il Ministero avesse meri compiti di tutela e vigilanza rispetto agli enti posti in gestione commissariale e che, quindi, non fosse legittimato a concludere transazioni e ad assumere obblighi nei confronti dei sanitari, ma non aveva considerato che alla stipula dell'accordo la gestione commissariale era cessata. Con il quarto motivo, infine, la IA denunzia la violazione dell'art. 6 ultimo comma della legge n. 103 del 1985, rilevando che, pur essendo essa interpretativa, non poteva essere applicata ai rapporti definiti con sentenza passata in giudicato o, come nella specie, con transazione.
Esaminati congiuntamente, perché logicamente connessi, tutti e quattro i motivi dedotti;
la Corte osserva che essi sono infondati e che, quindi, è infondato il proposto ricorso.
Il sistema del blocco delle tariffe, concernente anche il relativo meccanismo di indicizzazione per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386, non è stato automaticamente caducato a causa dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349.
Questa ha stabilito che venisse abrogata la precedente normativa a condizione che venissero stipulate nuove convenzioni, le quali, però, non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore al 1^ gennaio 1978.
Ciò è confermato dall'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985 n. 8, convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103. Tale norma, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 6 del 1988, ha interpretato l'art. 11, primo comma della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8 sesto comma del D.L. n. 264 del 1974 nel senso sopra esposto.
Ne consegue la nullità, per contrasto con le dette norme imperative di congelamento delle tariffe per fini di pubblico interesse, di tutti gli accordi e convenzioni intervenute, a nulla rilevando ne' la natura transattiva di tali accordi, ne' la qualità dei soggetti intervenuti, ne', infine, la circostanza che essi siano o no stati perfezionati a livello individuale con qualcuno dei medici convenzionati (v. Cass. Sez. Un. 8 giugno 1987 n. 502; Cass. 20 giugno 1989 n. 2929; Cass. 5 settembre 1989 n. 2929; Cass.
3.10.1998 n. 9816). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in favore del ministero alle spese in euro 17,00, oltre euro 1500 (millecinquecento) per onorari. Nulla per le spese nei confronti dell'ENPAM.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002