Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6789
CASS
Sentenza 11 maggio 2002

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Il sistema del blocco delle tariffe - concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione - per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati esterni (art. 8 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974, n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977, n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni, le quali non possono prevedere aumenti tariffari con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, come confermato dall'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985, n. 103), che - con norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 6 del 1988 - in tal senso ha interpretato autenticamente l'art. 11, comma primo, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, comma sesto, del D.L. n. 264 del 1974, con la conseguente nullità di tutti gli accordi e convenzioni in contrasto con la disciplina imperativa del detto regime di congelamento tariffario, a nulla rilevando il carattere transattivo di detti accordi ne' la circostanza che essi siano stati perfezionati a livello individuale con l'accettazione dei singoli medici interessati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6789
    Data del deposito : 11 maggio 2002

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