Sentenza 17 ottobre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui esclude la remissione del debito per le pene pecuniarie, attesa la diversità sostanziale tra spese processuali e pene pecuniarie e considerata la ragionevolezza della mancata equiparazione del debito derivante dalle prime a quello per il pagamento delle seconde, che trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di non vanificare la funzione della pena e di non istituire una franchigia per il condannato che versi in disagiate condizioni economiche, contrastante proprio con la finalità primaria assegnata alla pena dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. (Nell'occasione, la S.C. ha sottolineato che ai profili di tutela impliciti nella questione di legittimità costituzionale sollevata presiede il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato previsto dagli artt. 102 e seguenti della legge n. 689 del 1981).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2000, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 17/10/2000
Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE DE NARDO - Consigliere - N. 5869
Dott. EMILIO GIRONI - rel. est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIETRO DUBOLINO - Consigliere - N. 04915/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AD DO n. il 20.12.1955
avverso ordinanza del 15.12.1999 GIUDICE SORV. di BARI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. per inammissibilità. Motivi della decisione
Il provvedimento in epigrafe ha convertito in libertà controllata per insolvibilità del condannato la pena pecuniaria a suo tempo inflitta a DD OM, dichiarando inammissibile una sua istanza di remissione del debito per difetto delle condizioni di cui all'art. 56 ord. Penit., posto che il debito si riferiva ad una sanzione penale e non a spese processuali o di mantenimento. Ricorre il difensore, lamentando carenza di motivazione ed eccependo l'illegittimità costituzionale degli artt. 660 c.p.p. e 102 l. n.689/1981 in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. nonché dell'art. 56
o.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. quanto alla mancata estensione della remissione del debito alle sanzioni pecuniarie, pur nei confronti di chi, come il DD, sia stato ammesso - perché non abbiente - al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile mentre manifestamente infondata stimasi la dedotta questione di illegittimità costituzionale.
Assolutamente generica deve, anzitutto, ritenersi la doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione, contenendo il provvedimento una pur sommaria indicazione delle ragioni delle decisioni e non avendo il ricorrente minimamente indicato i profili su cui il giudice avrebbe omesso di motivare.
Diffuse, ma prive di pregio, sono, invece, le considerazioni a suffragio dell'eccezione di incostituzionalità dell'inapplicabilità della remissione del debito alle pene pecuniarie, attesa la sostanziale diversità delle situazioni poste a confronto e considerata la ragionevolezza della mancata equiparazione del debito derivante dalle prime a quello per il pagamento delle spese processuali, che vanificherebbe la funzione della pena e varrebbe ad istituire una sostanziale franchigia per il condannato versante in disagiate condizioni economiche, confliggendo proprio con la finalità primaria assegnata alla pena stessa dell'art. 27, co. 3, Cost., che il ricorrente, paradossalmente, ivece, come uno dei parametri costituzionali di riferimento.
Ai profili di tutela sottesi alla dedotta questione di costituzionalità il legislatore ha, del resto, provveduto con la disciplina di cui agli artt. 102 ss. L. n. 689/1981, che prevede la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità in sanzioni sostitutive non detentive, con ciò radicalmente innovando quanto precedentemente disposto dall'art. 136 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 131/1979 del giudice delle leggi.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001