Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2000, n. 3353
CASS
Sentenza 17 ottobre 2000

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui esclude la remissione del debito per le pene pecuniarie, attesa la diversità sostanziale tra spese processuali e pene pecuniarie e considerata la ragionevolezza della mancata equiparazione del debito derivante dalle prime a quello per il pagamento delle seconde, che trae la sua ragion d'essere dall'esigenza di non vanificare la funzione della pena e di non istituire una franchigia per il condannato che versi in disagiate condizioni economiche, contrastante proprio con la finalità primaria assegnata alla pena dall'art. 27, comma 3, della Costituzione. (Nell'occasione, la S.C. ha sottolineato che ai profili di tutela impliciti nella questione di legittimità costituzionale sollevata presiede il meccanismo di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato previsto dagli artt. 102 e seguenti della legge n. 689 del 1981).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2000, n. 3353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3353
    Data del deposito : 17 ottobre 2000

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