Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ne' sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, ne' sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. Tuttavia, in tale ipotesi, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione non spetta all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza, potendo nei confronti di questa essere proposta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma all'ente al quale spettano i proventi e all'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.
Commentario • 1
- 1. L’esecuzione esattoriale ed il ruolo del giudice dell’EsecuzioneBernabo Distefano Gaetana · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11926 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PECOS S.P.A. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante SIG. NO EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DE MAJO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DE MAJO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 391/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, depositata il 29/12/99 - R.G.N. 980/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per l'accoglimento die ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 22 maggio 1998, il sig. SE VI proponeva opposizione avanti al Tribunale di Nocera Inferiore avverso tre cartelle esattoriali, emesse a fronte di una stessa ordinanza - ingiunzione (n.3947 del 28 luglio 1995), con identità di numero di contribuente e di importi, deducendo che ciò avrebbe comportato una duplicazione di pagamenti;
eccepiva, inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto SE VI non era il legale rappresentante della ditta Pecos S.P.A. e deduceva la illegittimità della sanzione, irrogata per l'omessa comunicazione del licenziamento di un dipendente, in quanto il relativo onere non sussisteva in presenza di rapporto di lavoro a termine.
L'Ispettorato provinciale del lavoro opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere esso emessole notificatola cartella esattoriale. Deduceva altresì che contro l'ordinanza - ingiunzione sopra ricordata era stata proposta opposizione avanti al Pretore della stessa sede che, con sentenza n.49/97, del 16 maggio 1997, la aveva rigettata. Al giudizio originario (n.980/1998) veniva riunita altra causa (n. 981/98) per connessione soggettiva e oggettiva. Con sentenza in data 26 ottobre /29 dicembre 1999, il giudice unico del Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l'opposizione di cui al procedimento n.980/98 e accoglieva quella di cui al procedimento n.981/98, "annullando il verbale n. 554/99, e di conseguenza, annullando la cartella esattoriale n.8005429 del 9/01/98 a carico di VI SE".
Ha ritenuto il giudice di merito che l'opposizione (di cui al procedimento n.981/98 r.g.) era fondata sia perché si era in presenza di una "doppia imposizione" perché il verbale (n. 554/99) che aveva comminato la sanzione e la cartella n.8005429 del 9 gennaio 1998, erano a carico di soggetto (VI SE) che non era legale rappresentante ne' responsabile amministrativo della opponente S.p.A. Pecos, identificabile, invece, in Attilio VI;
il verbale doveva, quindi, ritenersi nullo per difetto di legittimazione passiva e, conseguentemente, doveva essere annullata anche la relativa sanzione.
Il Tribunale ha ulteriormente affermato che nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro a termine, non era applicabile il disposto dell'art. 21 della legge n.264/1949. Era pure fondata l'eccezione secondo cui vi era stato un precedente giudicato, sicché non avrebbe potuto essere riproposto il ricorso iscritto a ruolo al n.980/98 che quindi doveva essere rigettato. Per contro, doveva essere accolta l'opposizione iscritta a ruolo col n.981/98, oltre che per le ragioni dette, per il fatto che erano state notificate, per giunta a persona non legittimata, due cartelle esattoriali dello stesso importo. La nuova opposizione era giustificata dal fatto che il precedente giudicato non aveva quale "oggetto" la doppia imposizione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno con unico motivo.
Resiste la Pecos S.p.A., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante VI SE, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col motivo di ricorso, l'Amministrazione deduce violazione e falsa (applicazione) degli artt. 22 e 23 legge del 24.11.1981, n.689, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio, in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c." Sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto,
anziché contro la cartella esattoriale, contro l'ordinanza-ingiunzione n. 3947 del 28 luglio 1995 a carico di VI SE e della ditta Pecos, notificata il 24 novembre 1995. In effetti;
anche l'ordinanza-ingiunzione era stata opposta e l'opposizione era stata rigettata dal Pretore di Nocera Inferiore, sicché l'opposizione contro la cartella esattoriale si sostanziava nella riproposizione di questione già oggetto di decisione giudiziale (o comunque nell'elusione dei termini per la proposizione dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione).
Pertanto, l'opposizione alla cartella esattoriale avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile per le censure formulate avverso l'ordinanza-ingiunzione, mentre per i vizi propri della cartella esattoriale l'Amministrazione sarebbe stata carente di legittimazione passiva.
Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa dipendente da violazione dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n.264, quale attuazione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, scaturente da accertamenti di cui a precedente verbale, deve formare essa stessa, se ritualmente notificata, oggetto di opposizione a norma dell'art. 22 legge cit., da parte del soggetto ingiunto che contesti la fondatezza di quella pretesa, sicché neppure è ammissibile una successiva impugnazione del verbale di contestazione degli addebiti che abbia preceduto l'ordinanza- ingiunzione, della quale ha costituito il presupposto, verbale che non è atto autonomamente impugnabile avanti all'autorità giudiziaria, ma può solo formare oggetto di scritti difensivi indirizzati all'autorità amministrativa competente, come dispone l'art. 18, comma primo, prima parte, della legge n.689/1991. Nel caso in esame, non è contestato che, di fatto, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione era stata proposta e che il Pretore di Nocera Inferiore la ha respinta: indipendentemente dal considerare se tale pronuncia sia passata in cosa giudicata è rilevante in questa sede sottolineare che essa dimostra che l'ordinanza-ingiunzione era stata a suo tempo notificata (come precisa l'amministrazione ricorrente) o comunque era pervenuta a piena conoscenza dell'interessato.
Pertanto l'opposizione contro la cartella esattoriale emessa in esecuzione di quel provvedimento non avrebbe potuto in alcun modo dirigersi contro la pretesa sanzionatela dell'amministrazione, ne' sotto il profilo della estraneità dei soggetto alla condotta sanzionata, ne', ancor meno, sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma avrebbe potuto, eventualmente, concernere l'azione esecutiva dell'esattore.
Peraltro, in quest'ultima ipotesi, e, in particolare, nella concreta fattispecie in cui l'opponente lamenta che vi era stata emissione di più cartelle esattoriali a fronte di un'unica ordinanza-ingiunzione, legittimati passivamente sarebbero stati l'esattore (concessionario del "Servizio riscossione tributi") e l'ente cui erano destinati i proventi della sanzione amministrativa ("Ministero delle Finanze"), cioè l'ente al quale, secondo le leggi anteriori alla legge 24 novembre 1981, n.689, sarebbe stato devoluto l'ammontare dell'ammenda (art. 29 1^. ult. cit.; cfr. anche Cass. 18 giugno 2002, n. 8759; 9 aprile 2001, n. 5277; 3 agosto 200, n. 10200;
28 giugno 2002, n.9498;
3 agosto 2001, n.10711), con esclusione, comunque (art. 29 cit., ult. comma), dalla ripartizione dei proventi, delle autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione: nel caso di specie, dell'Ispettorato del lavoro, del quale deve, quindi, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva.
Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata per la parte concernente la cartella esattoriale n.8005429; la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno all'opposizione contro la predetta cartella esattoriale, ferme le altre statuizioni della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, relative al procedimento n.980/98. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno relativamente all'opposizione contro la cartella esattoriale n.8005429, ferme le altre statuizioni della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore relative al procedimento iscritto al n.980/98. Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003