Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11926
CASS
Sentenza 7 agosto 2003

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Il soggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione per il pagamento di una sanzione amministrativa non può, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale per la riscossione dell'importo di quella sanzione contestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ne' sotto il profilo della sua estraneità alla condotta sanzionata, ne' sotto quello della non sanzionabilità della condotta medesima, ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore. Tuttavia, in tale ipotesi, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione non spetta all'amministrazione che ha emesso l'ordinanza, potendo nei confronti di questa essere proposta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, ma all'ente al quale spettano i proventi e all'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, in quanto viene posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11926
Data del deposito : 7 agosto 2003

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