Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 1
In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio; appello quanto al secondo.
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- 2. Notifica: rapporto fra chi riceve l'atto e destinatario, presunzione e prova contrariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9498 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
L'ALIMENTARE di NICOLA LOIACONO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOIACONO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI BARI, S.E.S.I.T. PUGLIA SpA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 273/99 del Pretore di BARI, emessa l'11/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA NUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 23 l. 689/81 in data 28/9/1994 la società L'Alimentare di CO Loiacono s.r.l., in persona dell'amministratore unico ET Loiacono, proponeva opposizione innanzi al Pretore di Bari avverso la cartella esattoriale, emessa il 22/9/1994, dal Servizio Riscossioni dei Tributi del Comune di Bari (Sesit Puglia s.p.a.) ed avente ad oggetto il pagamento di L. 187.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada (sosta vietata). L'opponente adduceva la mancanza di motivazione dell'atto impugnato e il difetto di notifica del relativo verbale della contravvenzione, con richiesta di sospensione della esecutività della cartella esattoriale.
L'adito Pretore, costituitosi il Prefetto di Bari e contumace la Sesit s.p.a., con la sentenza in esame, rigettava la domanda. Ricorre per cassazione, con due motivi, l'Alimentare s.r.l.; non hanno svolto attività difensiva gli intimati Prefetto e Sesit s.p.a..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 145, primo comma, c.p.c., e relativo difetto di motivazione con riferimento al punto decisivo dell'omessa notifica, prima della cartella esattoriale in questione, del verbale o di qualsiasi altro atto di accertamento o di contestazione. In particolare si afferma che il Pretore ha sostenuto la regolarità della notifica a mezzo posta del verbale di accertamento, senza ulteriori indicazioni a carattere normativo.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 201 C.d.S. e degli artt., 383 e 385 del Regolamento di Esecuzione, e relativo difetto di motivazione, in ordine al mancato esame da parte del Pretore del verbale prodotto dalla resistente Prefettura ed al mancato rilievo della diversità di date, nello stesso contenute, in ordine alla commissione del fatto contestato ed alla redazione del verbale, diversità attestante l'omessa immediata contestazione della violazione in questione.
Il ricorso è inammissibile.
In relazione, infatti, all'opposizione a cartelle esattoriali, emesse per sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, per quanto già sostenuto, con numerose sentenze, da questa stessa Corte (Sezioni Unite n. 489/2000 m. 538428, n. 491/2000 m. 538430, n. 562/2000 m. 539393, n. 1162/2000 m. 541509) e individuabile una pluralità di tutele, e precisamente: l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/81; l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. a) L'opposizione ex l. n. 689/81 è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione o dalla notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
b) L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. c) L'opposizione, infine, agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (da proporsi nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) deve essere attivata nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/98, n. 372/97 e n. 239/97), dal disposto dell'art., 27 della l. n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti la sola ed esclusiva materia tributaria. Ovviamente da tali diversi mezzi di tutela conseguono diversi mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nell'ipotesi sub a) ai sensi dell'art. 23 della l. 689/81 e nell'ipotesi sub c) ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e 618, ultimo comma, c.p.c. mentre non può essere proposto nel caso sub b) di opposizione all'esecuzione, in cui la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello (secondo grado del giudizio di merito).
Nella fattispecie in esame l'opponente, contestando la mancanza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo e la successiva illegittima emissione della cartella esattoriale in questione, per essere la stessa conseguente ad una notifica del verbale avvenuta, a detta dell'istante e contrariamente a quanto eccepito dalla parte opposta, in modo irrituale a mezzo posta, ha dedotto un vizio attinente la cartella esattoriale, avente funzione analoga all'atto di precetto, e di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c. (contestazione a procedere ad esecuzione forzata, non ancora iniziata). Ne consegue che avverso la decisione del Pretore di Bari in esame (che ha ritenuto fondata la "pretesa di riscossione" di cui alla cartella esattoriale) andava proposto appello innanzi al giudice dell'esecuzione e non ricorso per cassazione.
Quanto detto con riferimento al primo motivo di ricorso è da ritenersi assorbente di quanto dedotto con la doglianza di cui al secondo motivo.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002