Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9498
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione: ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio; appello quanto al secondo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9498
Data del deposito : 28 giugno 2002

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