Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2017, n. 15128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15128 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
15 128 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. Sez. 1290 Piero Savani CL Cerroni -CC 26/10/2017 Aldo Aceto R.G.N. 48987/2016-Relatore - Giovanni Liberati motivazione semplificata UB Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OI CL, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 12/10/2016 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il sig. CL OI ricorre per l'annullamento del provvedimento del 12/10/2016 del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano che ha rigettato la richiesta di avocazione del procedimento penale iscritto al n. 6156/16 del Registro degli atti non costituenti notizia di reato (cd. Mod. 45) della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, trasmesso in archivio dal pubblico ministero titolare delle indagini il 13/07/2016 1.1.Con unico motivo eccepisce l'erroneità e l'abnormità del provvedimento impugnato per mancata attuazione dell'art. 112 Cost. in materia di esercizio dell'azione penale, con conseguente lesione del principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge sancita dall'art. 3 Cost.
2.Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnabile non è ricorribile per cassazione ed il ricorrente non è legittimato ad impugnarlo.
3.Il provvedimento con il quale il procuratore generale presso la Corte di appello assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., non è impugnabile, nemmeno in caso di abnormità.
3.1.Come insegnato da questa Suprema Corte, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del pubblico ministero, stante la preclusione assoluta dettata dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. ed essendo comunque previsti dall'ordinamento altri rimedi a tutela del diritto alla difesa, ad esclusione dei casi in cui il pubblico ministero emetta un provvedimento non rientrante nei suoi poteri, che invade la sfera giurisdizionale, sostituendosi illegittimamente al potere del giudice (Sez. 6, n. 1666 del 06/04/2000, Battistella, Rv. 220539; nello stesso senso, Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017, Berlusconi, Rv. 271195, secondo cui i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono impugnabili per abnormità se non nei casi in cui abbiano comportato una invasione dei poteri spettanti al giudice, così da sostituirsi illegittimamente alle prerogative di quest'ultimo; si veda altresì Sez. 6, n. 38455 del 19/07/2017, Rv. 271196, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale non è impugnabile il provvedimento con cui il procuratore generale rigetti l'istanza di avocazione delle indagini relativa a denuncia concernente fatti già esaminati in diverso procedimento ed in relazione ai quali il pubblico ministero ha ritenuto di non chiedere la riapertura delle indagini, trattandosi di provvedimento non avente natura giurisdizionale ed insuscettibile di essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo). Tra l'altro, il procuratore generale non è nemmeno obbligato ad avocare la pseudonotizia di reato iscritta a mod. 45 o ad iscrivere il fascicolo a mod. 21, ben potendo l'interessato sollecitare il pubblico ministero ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della notizia di reato (Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148).
3.2.I principi costituzionali invocati dal ricorrente a sostegno del ricorso trovano adeguata tutela nella specifica facoltà attribuita alla persona offesa di 2 chiedere di essere informata in caso di archiviazione, di opporsi alla richiesta di archiviazione oppure, in caso di iscrizione della notizia di reato nel cd. modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato), di sollecitare il PM a inviare il fascicolo all'esame del giudice ai fini di un controllo sull'infondatezza della notizia di reato (in questo senso, Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, Rv. 258594; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, n.m.). E comunque, anche in questo caso, oggetto di scrutinio sarebbe il decreto di "cestinazione" diretta, non il provvedimento del procuratore generale che respinga la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen.
3.3. L'ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dal fatto che il ricorrente non deduce nemmeno di essere persona offesa dei reati da lui denunziati (presunte violazioni di carattere fiscale e valutario e autoriciclaggio), rispetto ai quali, peraltro, persona offesa sarebbe lo Stato.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26/10/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savahi Aldo Aceto Alo Avel DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 APR 2018 FRE Lu