Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione dei ricorsi oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non trova applicazione nei procedimenti "de libertate", perché la norma transitoria non si coordina con l'art. 311 comma quinto cod. proc. pen. che assegna alla Cassazione un termine di trenta giorni per la decisione del ricorso ed é altresì incompatibile con l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen., disposizione speciale per il procedimento incidentale "de libertate", la quale consente al ricorrente, in caso di ricorso contro le decisioni in tema di misure coercitive, di enunciare motivi nuovi a tutti gli effetti, fino all'inizio della discussione e quindi in assenza di limitazioni temporali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 15203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15203 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 04/04/2006
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 871
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21923/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RG NO;
contro l'ordinanza 6 aprile 2005 del Tribunale di Napoli. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato SPIGARELLI Valerio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 gennaio 2004 il Tribunale del riesame di Napoli annullava la misura della custodia in carcere disposta il precedente 12 gennaio dal G.I.P. a carico di NO RG, indagato di usura, esercizio abusivo del credito e minacce. Su ricorso del P.M. la Corte di Cassazione con sentenza del successivo 8 ottobre annullava il provvedimento di annullamento e rinviava al Tribunale per nuova deliberazione. Il Tribunale a sua volta, con ordinanza del 6 aprile 2005, confermava la misura della custodia in carcere a carico del RG, disponendone il ripristino al momento in cui il provvedimento sarebbe divenuto definitivo.
2. Contro quest'ultima ordinanza ricorre NO RG. Lamenta in primo luogo che ai fini del compendio indiziario siano state ritenute utilizzabili conversazioni registrate tra gli agenti di p.g. e le presunte vittime del reato, perché l'autorizzazione del G.I.P. a tale registrazione non aveva legittimato le pratiche poste in essere dagli investigatori, dirette ad influire sull'autodeterminazione dei soggetti.
Il provvedimento sarebbe poi affetto da nullità avendo negato che l'efficacia dell'ordinanza di custodia doveva ritenersi cessata per scadenza del termine, a seguito di retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, trattandosi di contestazione a catena.
Vi sarebbe comunque vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di usura e violazione di legge in ordine alla loro configurabilità sia in relazione all'attendibilità delle persone offese sia in ordine agli elementi costitutivi del reato, anche a causa della successione di leggi, avutasi a proposito dell'art. 644 c.p.. Vizio di motivazione e violazione di legge dovrebbe ritenersi per le minacce.
Per l'esercizio abusivo del credito si prospetta questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, nel senso che la norma denunziata violerebbe l'art. 25 Cost. comma 2, rimettendo la determinazione delle condotte penalmente sanzionate ad atti di normazione secondaria (D.M. 6 luglio 1994). In ogni modo la ricorrenza dei gravi indizi per questo reato sarebbe stata affermata in base ad errata interpretazione della legge. Vizio di motivazione vi sarebbe infine in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
3. All'odierna udienza il difensore del RG ha preliminarmente chiesto rinvio per poter usufruire del termine previsto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, e ha quindi prodotto motivi nuovi ex art. 311 c.p.p., comma 4 illustrativi della prima doglianza proposta nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente respinta la richiesta di rinvio della trattazione, in quanto l'invocata L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 5, come già questa Corte ha ritenuto con sentenza 9 marzo 2006, R.G. 1224/2005, non è applicabile ai procedimenti de libertate.
Al riguardo è in primo luogo significativo che la norma in questione non sia stata coordinata con l'art. 311 c.p.p., comma 5 che assegna alla Cassazione un termine di trenta giorni dalla recezione degli atti per la decisione del ricorso in materia di libertà. Ma è risolutivo considerare che la stessa norma, nell'intento di evitare disparità di trattamento per i ricorsi pendenti rispetto a quelli futuri, concede alle parti di presentare (e solo per trenta giorni e cioè entro l'8 aprile 2006) un'integrazione dei motivi di ricorso nei limiti della modificazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d ed e. Facoltà che viene peraltro ricondotta al disposto di cui all'art. 585 c.p.p., comma 4 e cioè a un istituto proprio delle impugnazioni delle sentenze, il quale, per giurisprudenza costante, consente solo uno sviluppo delle originarie censure e non ammette la produzione di doglianze eterogenee (per esempio se si è allegata solo una violazione di legge non è dato con questi "nuovi motivi" censurare un vizio di motivazione).
Ora una simile restituzione in termini non è certo necessaria per i ricorsi contro le decisioni in tema di misure coercitive, dato che per esse il ricorrente, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, "a regime" sempre può, fino all'inizio della discussione, enunciare motivi a tutti gli effetti nuovi e quindi anche quelli che si modellano sulla nel frattempo mutata dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Talché paradossalmente l'applicazione della norma transitoria ai procedimenti in esame, lungi dall'ampliarle, limiterebbe nel tempo e nella portata le facoltà di coloro che abbiano presentato un ricorso in materia di libertà, prima dell'entrata in vigore della L. 46. 2. Venendo quindi al merito del ricorso, la prima doglianza relativa alle conversazioni fonoregistrate dalla polizia giudiziaria è inammissibile, siccome preclusa dal dictum della sentenza 8 ottobre 2004, n. 1346 di questa Corte, rispetto alla quale non è stato articolato alcun argomento che non sia già stato esaminato. Nella pronunzia ricordata la Cassazione non si è limitata a constatare che tali registrazioni erano state autorizzate dal G.I.P., ma ha positivamente dichiarato la loro utilizzabilità, annullando l'ordinanza 26 gennaio del Tribunale del riesame di Napoli nella quale si era espressamente ritenuto che la polizia avesse posto in essere un improprio esame testimoniale di persone indagabili e usato mezzi suggestivi per sondare le conoscenze dei dichiaranti. E allora dedurre oggi che la Cassazione non ha valutato che la polizia aveva posto in essere un improprio esame testimoniale di persone indagabili e usato mezzi suggestivi per sondare le conoscenze dei dichiaranti, corrisponde ad un'inesatta percezione della realtà processuale.
3. In ordine alla pretesa contestazione a catena (secondo motivo), l'ordinanza impugnata, non sottraendosi al problema, ha in primo luogo negato che tra gli addebiti in esame e quelli oggetto della precedente misura vi fosse una connessione rilevante. Ha quindi rilevato che la documentazione esistente in atti al momento della prima cautela costituiva solo un frammento del quadro indiziario necessario per l'emissione della seconda ordinanza. Tali affermazioni, in linea con S.U. 22 marzo 2005, n. 21957, danno correttamente conto dell'impossibilità di una retrodatazione, in quanto si tratta di misure adottate in due procedimenti distinti tra i quali non v'è una connessione ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3 (e una volta stabilita l'insussistenza di una connessione è
irrilevante stabilire se sia o meno esatto che gli indizi dei secondi reati sono emersi dopo il rinvio a giudizio per i primi) e in quanto gli elementi indiziari relativi ai secondi reati non erano desumibili dagli atti al momento della contestazione dei primi. Deve in particolare condividersi la distinzione operata nel provvedimento impugnato in base alla quale è stato escluso per i fatti di usura un nesso di continuazione con quelli precedenti: altro infatti è costatare la professionalità della condotta criminale del RG, altro è supporre che fin dall'inizio il ricorrente avesse concepito con la necessaria precisione e verso le specifiche vittime i singoli delitti di cui all'art. 644 c.p., condizione necessaria per l'applicabilità dell'art. 81 cpv. c.p.. 4. In ordine alla gravità degli indizi, il carattere informale dei colloqui in cui sono state rese le dichiarazioni oggetto della prima doglianza, fa propendere il Tribunale, con giudizio di merito incensurabile, per la genuinità delle dichiarazioni medesime. Quando si osserva invece che il carattere informale della conversazione piuttosto deresponsabilizza il dichiarante, si contrappone a tale valutazione di merito altra valutazione del genere. D'altronde le affermazioni in esame sono tutte riscontrate dalla documentazione acquisita, costituita da una impressionante mole di titoli di credito, che solo una spiegazione alternativa, non apprezzabile in sede di legittimità, potrebbe ricondurre a rapporti negoziali leciti.
5. Venendo così agli specifici episodi di usura, occorre aggiungere alle osservazioni appena esposte quella per cui l'ipotesi dei reati addebitati è assistita da gravi indizi sia che si tratti dell'art. 644 nell'originaria formulazione sia che si tratti delle sua versione successiva alla L. n. 108 del 1996, giacché lo stato di bisogno degli usurati è rappresentato, sempre sotto il profilo indiziario, dalla loro stessa qualità di esercenti attività imprenditoriali e la natura degli interessi pretesi appare variare dal 60 al 120% annuo.
6. Priva ancora di fondamento è la doglianza riguardante l'addebito di cui all'art. 611 c.p., in quanto la minaccia ivi prevista può ben manifestarsi anche in forma indiretta o larvata, purché sia rappresentazione di un ingiusto danno, venga indirizzata e venga recepita come tale.
7. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132 dato che la disposizione, integrata con l'art. 106, comma 1, indica precisamente il divieto di attività finanziaria cui segue la sanzione penale, così circoscrivendo in confini certi l'intervento della discrezionalità tecnica dei decreti ministeriali, condizione per cui, sin dalla sentenza n. 113 del 1972 della Corte Costituzionale, è stata ritenuta soddisfatta la riserva di legge di cui all'art. 25 Cost., in caso di integrazione delle fattispecie criminose con fonti secondarie.
8. Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi di detto reato finanziario, occorre osservare che, a differenza di quanto nel ricorso si pretende, basta una rudimentale organizzazione a costituire il substrato della condotta vietata, purché questa condotta sia connotata da relativa stabilità e da un rivolgersi verso un pubblico indeterminato. Circostanze queste che il provvedimento impugnato, sia pure con rinvio all'ordinanza impositiva, ampiamente mostra sussistere.
9. Infine la pericolosità dell'indagato sotto il profilo della recidiva è stata correttamente dedotta e dal carattere professionale del suo operato e dalla commissione di taluni segmenti di condotte penalmente rilevanti in costanza della prima misura restrittiva. Notazioni che, insieme alle considerazioni sull'indole violenta del RG, rendono conto dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura adottata.
10. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006