Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 15203
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, comma primo lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la disciplina transitoria dell'art. 10 comma quinto della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione dei ricorsi oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge - 9 marzo 2006 - per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., non trova applicazione nei procedimenti "de libertate", perché la norma transitoria non si coordina con l'art. 311 comma quinto cod. proc. pen. che assegna alla Cassazione un termine di trenta giorni per la decisione del ricorso ed é altresì incompatibile con l'art. 311, comma quarto, cod. proc. pen., disposizione speciale per il procedimento incidentale "de libertate", la quale consente al ricorrente, in caso di ricorso contro le decisioni in tema di misure coercitive, di enunciare motivi nuovi a tutti gli effetti, fino all'inizio della discussione e quindi in assenza di limitazioni temporali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2006, n. 15203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15203
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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