Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17485 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 748 5/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUP EM CASSAZIONE Oggetto contratto assicurazio SEZIONE TERZA CIVILE one Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N.19823/99 Dott. Vittorio Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.41121 ConsigliereDott. Bruno DURANTE Cons. Relatore Rep. 4675 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 25/09/02Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso proposto da: DE CI MA ZI, elettivamente domiciliata in Roma, viale A. Ballarin n. 7, presso l'avv. Paolo Im- prota, che la difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL AT s.p.a., in persona del del legale rap- presentante Alessandro Oliva, elettivamente domiciliato in Roma, via Achille Papa n. 21, presso l'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet, che lo difende giusta delega in at- tii - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 738/98 1733 1 del 24 giugno 28 luglio 1998 (R.G. 1199/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. R. Gamberini Mongenet per la controricor- rente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 12 novembre 1996 DE CI MA ZI conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Trieste la s.p.a. LL AT, chiedendone la con- t danna al pagamento della somma di lire 1570.800, oltre r rivalutazione e interessi legali. Esponeva l'attrice che il 2 luglio 1992 LO RC FA aveva contratto polizza vita con la società convenuta della durata di dodici anni, indicando essa concludente beneficiaria, in caso di morte. Essendo il LO RC deceduto 1'11 febbraio 1993, dopo il pagamento di una sola rata di premio, quest'ul- evidenziava l'attrice, doveva esserle restituitatima, e, pertanto, in violazione delle clausole di polizza la società convenuta non aveva a tanto provveduto per non essere stato trasmessa alla stessa copia del testamento 2 o di dichiarazione sostitutiva di atto di atto notorio da cui risultasse l'esistenza ovvero l'assenza di di- sposizioni testamentarie, tenuto presente che tali do- cumenti non erano previsti nel contratto inter partes. Costituitasi in giudizio la s.p.a. LL AT chiedeva il rigetto della pretesa avversaria eccependo, in limine, la prescrizione annuale del diritto vantato dall'attrice (la quale dopo avere proposto identica causa innanzi al pretore di Napoli, nel febbraio 1994, avendo quest'ultimo, con sentenza 29 31 ottobre 1995 dichiarato la propria incompetenza per territorio fis- sando, per la riassunzione innanzi al tribunale di Tri- este, termine di giorni 90, non aveva riassunto l'ori- ginario giudizio). In via subordinata di merito la società convenuta deduceva, altresì, che la DE CI non aveva mai as- solto all'onere di dimostrare documentalmente la pro- pria legittimazione attiva, atteso che in base agli artt. 1920 e 1921 c. c. la designazione del beneficiario nelle assicurazioni sulla vita può essere revocata an- che mediante testamento. del caso il giudice adito Svoltasi l'istruttoria con sentenza 26 aprile - 13 maggio 1997 respinta l'ec- cezione di prescrizione, accoglieva la domanda attrice, con condanna della s.p.a. LL AT al pagamento 3 delle spese di lite da distrarsi a favore dei patroci- natori dichiaratisi antistatari. Gravata tale pronunzia, innanzi al tribunale di Trieste in via principale dalla DE CI, la quale la- mentava la ingiustificata decuratazione della nota spe- se e in via incidentale dalla s.p.a. LL AT ribadendo la già proposta eccezione di prescrizione del diritto ex adverso azionato, l'adito tribunale con sen- tenza 24 giugno - 28 luglio 1998 rigettava l'appello principale e in accoglimento di quello incidentale, in totale riforma della decisione del primo giudice, di- chiarava estinto per prescrizione il diritto fatto va- lere della DE CI, con conseguente rigetto di ogni lifen pretes da questa azionata. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 ot- ta, tobre 1999 DE CI MA ZI, affidato a un unico motivo. Resiste, con controricorso, il LL AT s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine, parte controricorrente che il ricorso avversario è inammissibile perché in violazione dell'art. 366, n. 5, c.p.c. sulla copia a lei notifica- ta del ricorso stesso non è stata trascritta la procura 4 ad litem conferita dalla DE CI all'avv. Improta per questo giudizio di legittimità, contenendo detta copia del ricorso unicamente l'annotazione vi è procura>> [sull'originale].
2. La deduzione è infondata. Deve ribadirsi, infatti, in una con una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte - per supe- rare la quale nulla oppone o osserva parte controricor- ricorso per rente che ai fini dell'ammissibilità del cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia no- tificata all'altra parte, ben potendosi pervenire, at- traverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazio- ne dell'atto. (Tra le tantissime, ad esempio, Cass., 29 novembre 2001, n. 15173, nonché, sempre nel senso che qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la l'au- firma del difensore munito di procura speciale e tenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancan- za degli stessi elementi sulla copia notificata non de- termina l'inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza 5 dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura 0 1'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine al- la richiesta di notificazione), Cass., 6 luglio 2001, n. 9206. Analogamente, Cass., 5 aprile 2001, n. 5077, nonché Cass. 22 novembre 2000, n. 15072). Pacifico quanto precede e non controverso che nella specie la procura ad litem, rilasciata a margine del ricorso, è menzionata nella intestazione del ricorso, è palese che è irrilevante che nella copia notificata del ricorso non sia stata trascritta la procura stessa ma sia contenuta esclusivamente l'annotazione relativa al- la esistenza, sull'originale, della procura stessa.
3. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da DE CI MA ZI perché la pretesa da questa azionata era prescritta, allorché, con citazione notificata il 12 novembre 1996, è stato iniziato il presente giudizio, in primo grado innanzi al giudice di pace di Trieste, dopo che un precedente giudizio, promosso innanzi al pretore di Napoli con atto notificato il 28 febbraio 1994, si era estinto per mancata tempestiva riassunzio- ne davanti al giudice dal detto pretore indicato come competente. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2945, comma 3, C.C. [secondo cui, in particolare, «se il pro- cesso si estingue rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo>>] hanno evidenziato quei giudici, il termine di prescrizione annuale spira- va il 28 febbraio 1995 e, pertanto, erano irrilevanti, e non idonei a interrompere la prescrizione (già perfe- zionatasi alla detta data), sia l'atto di costituzione in mora fatto pervenire esclusivamente il 6 marzo 1995 nonché i successivi atti di costituzione in mora del 20 ottobre 1995 e 16 aprile 1996. 4. Con l'unico motivo la ricorrente censura le ri- assunti proposizioni denunziando violazione degli artt. 1219, 2943 e 2952 c.c. in relazione all'art. 360 e f i l c.p.c. n. 3 e n. 5». Si osserva, infatti, che come si può dedurre in tutte le raccomandate esibite nel giudizio innanzi al a mezzo dell'avvocatogiudice di pace essa ricorrente, Licenziati, ha sempre interrotto il decorso della pre- scrizione prima della scadenza dell'anno e si menziona- no, allo scopo oltre le raccomandate 6 marzo 1995, 20 ottobre 1995 e 16 aprile 1996 [tutte menzionate anche nella sentenza impugnata e non rilevanti al fine del decidere, per le considerazioni da questa svolte, atte- 7 so che erano successive al momento (28 febbraio 1995) in cui la prescrizione si era già perfezionata, anche le raccomandate 23 settembre e 23 novembre 1994. Quanto a queste ultime parte ricorrente evidenzia prevenendo in ciò la sicura contestazione della c[contro] parte che queste non sono state inserite nel fascicolo, già esibito innanzi al giudice di pace di Trieste, in un secondo tempo, perché esse sono nomi- nate sia nella comparsa conclusionale, presentata in- nanzi al giudice di pace di Trieste, che nella stessa sentenza del giudice di pace di Trieste e ci meraviglia non poco come il tribunale di Trieste non abbia consi- derato quanto sopra».
5. Il motivo è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili. 5. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1219, 2943 e 2952 C.C., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per ave- re i giudici del merito ritenuto prescritta la pretesa azionata dalla attuale ricorrente, la censura è palese- mente inammissibile, perché non conforme al modello di cui all'art. 366 c.p.c.. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- 8 fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate - ° con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 1219, 2943 e 2952 c.c..) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. 9 In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- - visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 5. 2. La censura in esame deve essere dichiarata inammissibile, altresì, nella parte in cui lamenta che i giudici del merito abbiano reso la loro pronunzia senza tenere presente, le due raccomandate 23 settembre 1994 e 23 novembre 1994, anzi sul presupposto della lo- ro inesistenza, in atti. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appel- lo possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia «l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa». Vi è questo errore in particolare quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa». Pacifico quanto sopra e non controverso che la de- nuncia di un travisamento di fatto quando attiene non 10 alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass. 27 marzo 1999 n. 2932), è palese la inammissibilità come anticipato della censura in esame. Nella specie, infatti, la ricorrenti denunziando che i giudici del merito non avrebbero posto a fonda- mento della propria decisione due «raccomandate» che, in realtà esistono (e sono idonee a interrompere la prescrizione) imputano a costoro un travisamento dei in quanto tale non può costituire motivo fatti che - - di ricorso per cassazione. Il denunciato travisamento, in particolare, risol- vendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ra- gionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998 n. 12089, nonché Cass. 23 giugno 1998, n. 6235 e, ancora, sempre nel senso che la denuncia di un travisamento di fatto, da parte della sentenza impugnata, quando attiene non alla 11 motivazione della sentenza stessa, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova ac- quisita costituisce motivo non di ricorso per cassazio- ne, che se proposto deve essere dichiarato inammissibi- le, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.C., importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità, Cass. 2 marzo 2001 Π. 3023, specie in motivazione). 5. 3. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, non può non evidenziarsi che non menzionandosi nella sentenza gravata le raccomandate in questione era - al fine di dimostrare onere dell'attuale ricorrente che non si è a fronte a una «nuova» eccezione, mai pro- spettata in sede di merito, - inammissi- -e pertanto bilmente dedotta per la prima volta in sede di legitti- mità, ai sensi e per gli effetti del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e per consentire a questa Corte di compiere gli accertamenti indicare sia quando, e con quali modalità,del caso - le raccomandate 23 settembre e 23 novembre 1994 erano state prodotte in giudizio, sia precisare in quale atto contraddittorioil rispetto delle regole del - con concludente aveva eccepito di avere interrotto la essa prescrizione a mezzo delle ricordate raccomandate [che controparte eccepisce di avere mai ricevuto] . 12 Poiché, per contro, la ricorrente si astiene dall'indicare in qualche atto del giudizio di merito con il rispetto del principio del contraddittorio (cfr. art. 101 c.p.c.) abbia eccepito di avere interrotto la prescrizione tramite le raccomandate ora in esame [limitandosi ad affermare che queste sarebbero «menzio- nate>>> nella comparsa conclusionale innanzi al giudice di primo grado (cioè in un atto che non può contenere nuove eccezioni in senso stretto, quale è quella di in- terruzione della prescrizione, non rilevabile ex offi- cio dal giudice adito: Cass., 17 maggio 2001, n. 6759)] palese la inammissibilità della deduzione in parola. lifte Specie tenuto presente che la stessa ricorrente am- mette che le due raccomandate in questione non erano in atti nel fascicolo a disposizione del tribunale e fa inammissibilmente riferimento alla sentenza di primo grado [la quale, a sua volta, lungi dall'indicare le due raccomandate ora in esame, si limita, del tutto ge- nericamente, ed apoditticamente, ad affermare che l'attrice avrebbe interrotto la prescrizione].
6. Risultato totalmente infondato, il proposto ri- corso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti, la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 13
P.Q.M.
R.G. 19823 La Corte, 1999 rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 settembre 2002. il Consigliere relatore est. lefab flee il Presidente Vittorio Duva IL CANCEL ERE C1 Oofos Maris Aiello Depositata in Cancelleria 9.12 02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dotissa MA Atelle 14