Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 2
La denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore (nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950) si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato (nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex l4 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l'applicazione del suddetto principio).
La mancanza della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità, ove la prova dell'anteriorità del conferimento della stessa rispetto alla data di notificazione del ricorso possa essere desunta dalla menzione espressa contenuta nell'intestazione dell'atto, sia nell'originale che nella copia notificata, nonché dalla relata di notificazione, nella quale l'ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente.
Commentario • 1
- 1. Ricorso in Cassazione, procura, firma, autentica, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE REGIONALE SVILUPPO RI DELLA LI - ERSAP in liquidazione gestione speciale riforma fondiaria ufficio stralcio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELL'ARTE 66, presso lo studio dell'avvocato FLAVIO SBARRO, difeso dall'avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEL TE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato GI BOZZI, difeso dall'avvocato LUIGI RETUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ES NA SPA (MERIDIONALMANGINI SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GI CAPPIOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TT NN RI, CREDITO POPOLARE SALENTINO BANCA SALENTO SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10988/99 proposto da:
TT NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato NN RI BISOGNI, difesa dagli avvocati CARUCCI DOMENICO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DEL TE GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato GI BOZZI, difeso dall'avvocato LUIGI RETUCCI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
ES NA SPA (MERIDIONALMANGINI SRL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GI CAPPIOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
ENTE REG SVIL RI LI IN LIQ., BANCA SALENTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 481/98 della Corte d'Appello di LECCE, Sezione II Civile, emessa il 03/07/98 e depositata il 04/12/98 (R.G. 187/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Francesco CAROLI CASAVOLA;
udito l'Avvocato Domenico CARUCCI;
udito l'Avvocato Luigi RETUCCI;
udito l'Avvocato Pietro RICCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'esecuzione forzata condotta con le forme dell'espropriazione immobiliare dalla Società Meridionale Mangimi e dalla Banca di DI Popolare salentino in danno di NN RI RA il giudice dell'esecuzione del tribunale di Lecce, con decreto del 5 settembre 1987, trasferì all'aggiudicatario GI Del TE un fondo che la RA nel 1980 aveva riscattato dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (di seguito: ERSAP) in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.
L'ERSAP, con atto di citazione dell'8 novembre 1988, assumendo che il fondo era sottoposto a vincolo trentennale di inalienabilità, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Lecce GI Del TE e NN RI RA ed ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del decreto di trasferimento.
I convenuti si sono costituiti in giudizio e, per quanto è ancora rilevante, hanno resistito alla domanda.
2. Il tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'ERSAP.
La decisione è stata impugnata dall'ERSAP, da NN RI RA e da GI Del TE.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 4 dicembre 1998, ha rigettato le impugnazioni.
3. Per la cassazione di questa sentenza l'ERSAP ha proposto ricorso. Resistono con controricorso GI Del TE, la società Veronesi Verona, avente causa dalla Società Meridionalmangimi e NN RI RA, la quale ha proposto ricorso incidentale "adesivo" a quello principale.
L'altro intimato DI NO non ha svolto attività difensiva. NN RI RA e la Società Veronesi hanno depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2.1. È preliminare l'esame dell'eccezione con la quale la controricorrente Società Veronesi ha dichiarato che il ricorso per cassazione non è ammissibile, in quanto nella copia notificata di questo atto non è indicata la procura alle liti.
L'eccezione non è fondata.
2.2. Nella copia del ricorso, non realizzata in forma fotostatica, notificata alla Società Meridionalmangimi non è riportata alcuna procura conferita dall'ERAP.
Nell'intestazione del ricorso per cassazione si legge che l'ERSAP è rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caroli Casavola in base a procura a margine dell'atto, ove la procura è effettivamente riportata.
Dal ricorso risulta ancora che la notificazione dell'atto alla Società Meridionalmangimi è stata compiuta a richiesta dallo stesso avvocato Francesco Caroli Casavola, come è attestato dal soggetto incaricato per la notificazione.
La procura riportata a margine del ricorso indica, quindi, che l'ERAP ha conferito all'avvocato Francesco Caroli Casavola la procura speciale richiesta dall'art. 365 cod. proc. civ.. La certificazione dell'ufficiale giudiziario, che la notificazione del ricorso era stata chiesta dallo medesimo avvocato Francesco Caroli Casavola, indica che il conferimento della procura per il ricorso per cassazione è avvenuto anteriormente alla notificazione stessa e non è rilevante il fatto che la procura sull'originale non rechi la data del conferimento, perché questo elemento non è richiesto dalla legge quando la procura è conferita a margine dell'atto cui accede.
Il fatto che l'anteriorità rispetto alla notificazione lascerebbe non dimostrata la forma scritta della procura, come talvolta ritenuto da questa Corte, non è elemento rilevante, perché è legittima la presunzione che l'ufficiale giudiziario, dando atto che notificazione era compiuta "a richiesta dell'avvocato Francesco Caroli Casavola" abbia preso visione di una procura redatta proprio per iscritto. Le indicazioni ricavabili dall'originale del ricorso, quindi, rimuovono ogni dubbio sull'avvenuto conferimento della procura per il ricorso per cassazione e sull'anteriorità di tale conferimento rispetto alla notificazione del ricorso stesso.
L'eccezione esaminata, pertanto, deve essere respinta.
3.1. La controricorrente Società Veronesi sostiene ancora che il ricorso per cassazione non le doveva essere notificato, perché non era stata convenuta in giudizio direttamente dall'ERSAP, ma da altro convenuto.
Anche questa eccezione non è fondata.
3.2. L'impugnazione verso un soggetto che pretende di essere estraneo alla lite, come sostanzialmente dichiara la Società Veronesi, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; semmai produce i suoi effetti sulla sorte di questa o sul regolamento delle spese del giudizio.
Si aggiunga che la Società Veronesi, in quanto avente causa dal creditore procedente, era litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, secondo la qualificazione che la sentenza impugnata ha dato all'azione svolta dalla attuale ricorrente.
4.1. Egualmente infondata è l'eccezione con la quale la Società RO ha eccepito che l'ERSAP non aveva interesse a conseguire l'annullamento del decreto di trasferimento in suo confronto, perché ciò non comportava alcuna modificazione nella sfera patrimoniale dell'Ente, ma solo un beneficio dell'assegnataria.
4.2. La tesi contrasta con la considerazione che l'interesse dell'ERSAP a conseguire l'annullamento del decreto non è limitato al debitore esecutato, ma si estende ai creditori di questo;
ciò a tutela del suo diritto porzione rispetto a quello dei creditori presenti nel processo esecutivo.
5.1. Con il primo motivo del ricorso principale l'ERSAP sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nel duplice errore: a) di non avere qualificato la sua domanda come "opposizione tardiva" volta a conseguire la "dichiarazione di nullità di tutti gli atti della esecuzione e la restituzione all'originario assegnatario del bene illegittimamente espropriato"; b) di avere configurato la sua domanda come opposizione agli atti esecutivi in contrasto con il fatto che nella stessa sentenza è dichiarato vigente il vincolo di non espropriabilità sui beni: censura di violazione dell'art. 617 cod. proc. civ., dell'art. 18 della legge n. 230 del 1950 e dell'art. 4 della legge n. 379 del 1967.
Sostanzialmente le stesse censure sono contenute nel ricorso incidentale proposto da NN RI RA, la quale denuncia che la sentenza impugnata ha negato l'esistenza di un proprio diritto all'accertamento dell'inefficacia del decreto di trasferimento in contrasto con il fatto che l'inalienabilità dei beni a lei assegnati derivava da una condizione di assoluta indisponibilità dei beni stessi per la durata di un trentennio.
Con il secondo complesso motivo del ricorso principale è dedotto: a) che nel procedimento di esecuzione forzata non è consentito innestare quello amministrativo di determinazione del prezzo di alienazione;
b) che il procedimento amministrativo mal si concilia con quello giudiziario di vendita, nel quale sono previste possibilità di aumento del prezzo di aggiudicazione attraverso il meccanismo della gara in aumento di sesto;
c) che il vincolo di non espropriabilità stabilito dall'art. 18 della legge n. 230 del 1950 non è stato abrogato dalle successive leggi in materia di riforma fondiaria.
5.2. La Corte di appello di Lecce è giunta alla soluzione criticata svolgendo le seguenti considerazioni:
a) l'art. 18, terzo comma, della legge 12 maggio 1950 n. 230, secondo il quale i diritti dell'assegnatario del terreni già appartenenti all'ERSAP non possono essere oggetto di esecuzione forzata in danno di lui, è tuttora in vigore;
b) l'ERSAP avrebbe dovuto far valere le sue ragioni nell'ambito della procedura esecutiva e ciò non era avvenuto, nonostante l'Ente fosse stato edotto della pendenza del procedimento di esecuzione forzata;
c) alcuna opposizione agli atti esecutivi era stata proposta contro il decreto di trasferimento;
d) alcuna azione di accertamento negativa poteva essere svolta contro l'aggiudicatario dopo che l'aggiudicazione era stata pronunciata.
6. L'art. 18, terzo comma, della legge 12 maggio 1950, n. 230 dispone che, fino al pagamento integrale del prezzo di assegnazione dei terreni facenti parte dell'altopiano della Sila e dei territori ionici con termini, "i diritti dell'assegnatario non possono formare oggetto [di provvedimenti cautelari ne'] di esecuzione forzata". La finalità della norma è quella di assicurare la stabilità dell'assegnazione, che non si è ancora perfezionata con il pagamento integrale del prezzo, e di scongiurare pratiche elusive della conseguita assegnazione.
L'esigenza è realizzata con strumenti vari, tra i quali è compreso quello indicato dal citato art. 18, che si risolve nella predisposizione di un vero e proprio impedimento giuridico all'esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore dell'assegnatario sui beni assegnati.
Il problema che il primo motivo del ricorso principale ed il motivo unico del ricorso incidentale pongono è, quindi, quello della configurazione del potere di reazione degli interessati quando questo limite sia superato.
6.1. Come è stato anticipato, la Corte di appello ha configurato questo potere come opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 cod. proc. civ.; tanto è vero che ha dichiarato inammissibile la contestazione proveniente sia dall'ERSAP, sia dall'assegnataria debitrice, perché nessuno di questi soggetti aveva proposto opposizione nel corso della procedura esecutiva. Questo inquadramento non è corretto.
6.2. La denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, come si esprime la norma ora citata. Che non si tratti di opposizione agli atti esecutivi si ricava anche dalla constatazione che quella denuncia non si riferisce al fatto che singoli atti del processo esecutivo siano viziati al punto da impedire che esso giunga alla sua naturale conclusione rappresentata dall'espropriazione dei beni, ma investe il potere che l'art. 2910 cod. civ. conferisce al creditore procedente.
Da questo punto di vista, quindi, è corretta la doglianza dell'ERSAP, fatta propria anche da NN RI RA con il ricorso incidentale, che la contestazione svolta non poteva essere ristretta nei limiti temporali propri dell'opposizione agli atti esecutivi.
7. Questa conclusione lascia ancora in piedi il problema del se quella stessa contestazione si potesse svolgere dopo la pronuncia del decreto di trasferimento, come è pacificamente avvenuto e come è contestato nella sentenza impugnata.
7.1. Nel sistema vigente l'opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine di preclusione e neppure a quello emergente dall'art. 569 cod. proc. civ., come mostra di credere la sentenza impugnata, perché l'esistenza di una preclusione temporale è propria solo delle opposizioni agli atti esecutivi, come è reso chiaro dalla lettera della norma.
Se un termine finale per l'opposizione all'esecuzione c'è, come vi deve essere, questo è rappresentato dall'esaurimento delle operazioni esecutive, le quali, medio tempore, proseguono insensibili alla proposizione dell'opposizione, a meno che non sia stata disposta la sospensione.
Con riferimento particolare al processo esecutivo che si svolge con le forme dell'espropriazione il termine finale di questa è rappresentato dall'avvenuta distribuzione del ricavato della vendita, la quale è davvero il momento conclusivo dell'espropriazione, perché con essa sono concluse sia la vendita o l'assegnazione ed è concluso anche il trasferimento del bene.
7.2. Se questa impostazione è condivisa (e non v'è ragione che non lo sia dal momento che è basata su dati normativi di pacifica interpretazione) se ne ricava che, nella fattispecie concreta, il termine per la contestazione del diritto dei creditori di procedere all'espropriazione sui beni assegnati ad NN RI RA non si era esaurito con il decreto di trasferimento e le opposizioni proposte dall'ERSAP e da NN RI RA erano bensì tempestive e non potevano essere dichiarate inammissibili.
Pertanto, il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo di quello incidentale debbono essere accolti.
Dall'accoglimento dei motivi fin qui esaminati deriva che la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: la contestazione dell'assegnatario dall'ERSAP che i terreni non possono formare oggetto di esecuzione forzata si configura come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. e può essere proposta fino a quando il processo esecutivo non sia concluso con la distribuzione del ricavato".
8. L'esame del secondo motivo del ricorso principale non può essere compiuto, trattandosi di motivo che introduce per la prima volta le questioni sopra indicate.
9. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, è accolto il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale, è dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Le spese del giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001