Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5077
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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La denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore (nella specie, vincolo ex legge n. 230 del 1950) si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 cod. proc. civ., in quanto essa è uno dei modi con i quali è svolta la contestazione del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata. Detta opposizione, peraltro, può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato (nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda proposta dall'E.R.S.A.P., rivolta a veder riconosciuta la non espropriabilità dei diritti degli assegnatari di terreni ex l4 legge n. 230 del 1950, in quanto opposizione tardiva agli atti esecutivi, rinviando al giudice del merito per l'applicazione del suddetto principio).

La mancanza della data nella procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità, ove la prova dell'anteriorità del conferimento della stessa rispetto alla data di notificazione del ricorso possa essere desunta dalla menzione espressa contenuta nell'intestazione dell'atto, sia nell'originale che nella copia notificata, nonché dalla relata di notificazione, nella quale l'ufficiale giudiziario attesti che questa è stata richiesta dal difensore del ricorrente.

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  • 1Ricorso in Cassazione, procura, firma, autentica, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5077
Data del deposito : 5 aprile 2001

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