Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 2
L'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), istituita e disciplinata dalla legge 30 maggio 1988 n. 186, e munita di personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 1 di detta legge, ha natura di ente pubblico non economico, come si evince, oltre che dalla sua derivazione dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri aspetti delle disposizioni che la riguardano, dalla netta preponderanza degli scopi di ricerca scientifica e tecnologica, di indubbio interesse pubblico, rispetto all'attività di carattere imprenditoriale, mentre la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1, secondo cui gli atti compiuti per l'attuazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia sono disciplinati dalle norme del diritto privato, riflette l'opzione per la creazione di organismo caratterizzato da una gestione più agile e penetrante (di tipo manageriale), nel quadro di una scissione del momento politico - decisionale da quello tecnico - applicativo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto conseguentemente sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dei soggetti - quale in particolare il presidente - legati all'ente da rapporto di servizio, relativamente alle attività inerenti a tale rapporto).
L'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), istituita e disciplinata dalla legge 30 maggio 1988 n. 186, e munita di personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'art. 1 di detta legge, ha natura di ente pubblico non economico, come si evince, oltre che dalla sua derivazione dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri aspetti delle disposizioni che la riguardano, dalla netta preponderanza degli scopi di ricerca scientifica e tecnologica, di indubbio interesse pubblico, rispetto all'attività di carattere imprenditoriale, mentre la previsione dell'ultimo comma dell'art. 1, secondo cui gli atti compiuti per l'attuazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia sono disciplinati dalle norme del diritto privato, riflette l'opzione per la creazione di organismo caratterizzato da una gestione più agile e penetrante (di tipo manageriale), nel quadro di una scissione del momento politico - decisionale da quello tecnico - applicativo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto conseguentemente sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti nei confronti dei soggetti - quale in particolare il presidente - legati all'ente da rapporto di servizio, relativamente alle attività inerenti a tale rapporto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/01/2001, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
I D , O 3 0 L 3 L 1 E SUPREMA DI CASSAZIONERTE A 5 O S . S . T B I A N R T D A , 3 SEZIONI UNITE CIVILI A L A 7 C L T - S E E 8 P - O D S 1 P I dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I Oggetto 1 S M N I PENSIONI CIVILI E MILITARN G E E A PENSIONI DI GUERRA - O S G - Primo Presidente Andrea VELA D - SPETTANZA ALLA VEDOVA - G E A SECONDE NOZZE E T L E O N , AMIRANTE - Presidente di sezione - Francesco U T S O T A I E R L R T L I R.G.N. 2255/99 S E Dott. Alfio OC-Presidente e Relatore- D D Dott. Rafaele CORONA Consigliere Cron.625 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. - Dott. Erminio Ud. 17/11/00 RAVAGNANI - Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rilasciata copia legale ha pronunciato la seguente S AV. GEN. STATWV. GEN. STATOal Sig per diritti L. ORDINANZA - 1 FEB. 2001. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERS JO MILEWA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIMINALE 37, presso lo studio dell'avvocato MACEDONIO VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, 2000 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 136 rappresenta e difende ope legis;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 350/98 della Corte dei Conti di ROMA, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio OC;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che la Corte dei Conti, sezione giu- - risdizionale per la Regione Lazio, con sentenza 2 di- cembre 1998, ha accolto parzialmente il ricorso propo- sto da CH LE, riconoscendole il diritto al trattamento pensionistico quale vedova di guerra, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza n. 361 del 1993 della Corte costituzionale;
considerato che
avverso questa sentenza la Ja- chic ha proposto ricorso per cassazione, con il quale chiede la determinazione di una diversa decorrenza del diritto;
considerato che
il Ministero del Tesoro, nel re- sistere con controricorso, insiste per il rigetto del 2 3 ricorso;
- considerato che il ricorso per cassazione avver- so le decisioni della Corte dei Conti è ammissibile so- lo quando si deduca la violazione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di tale giudice;
considerato che
, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del- la Corte dei Conti della propria giurisdizione e cioè un preteso error in iudicando commesso per non avere accolto integralmente la domanda proposta;
considerato che
tale censura si esaurisce nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non tocca il tema del riparto dei compi- ti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, se- condo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- so va dichiarato inammissibile, con condanna della par- te ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente 3 a rimborsare alla parte controricorrente le spese di 95.000 €..... questa fase di giudizio, liquidate in f. oltre quelle prenotate a debito, nonché £ 2.000.000, a titolo di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Il Presidente Audreakth G et11 di Concellerie 11 GEN. 2001 4 90 ORE DI CANCELLERIA в аш T R . A N ' L 3 L E 7 . D 6 I - S 1 N 1 N G E O S I A A S D C R E T L S I D G A R X L I E L D E Q D