Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9206
CASS
Sentenza 6 luglio 2001

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L'art. 1 comma terzo della legge 168 del 82 che riconosce il diritto di prelazione ai conduttori di immobili abitativi appartenenti agli enti o imprese indicati nei precedenti commi, nel caso in cui questi intendano trasferire il loro immobile avvalendosi dei benefici previsti nella legge medesima, non prevede, in caso di violazione del diritto del conduttore, la possibilità di riscatto dell'immobile presso il terzo acquirente, senza che - non configurandosi alcun contrasto con i precetti dell'art. 3 e 47 Cost., attesa l'eterogeneità delle situazioni - possa trovare applicazione la disciplina del retratto prevista dall'art.39 della legge n. 392 del 78, che ha carattere eccezionale e riguarda esclusivamente le locazioni cosiddette "commerciali".

Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso quando tale copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l'indicazione della procura o l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

Commentario1

  • 1Ricorso in Cassazione, procura, firma, autentica, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2001, n. 9206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9206
Data del deposito : 6 luglio 2001

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