Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 8
CASS
Sentenza 27 marzo 1992

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La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 1 del decreto legge 9 settembre 1991 n. 292, in seguito alla quale, per taluni più gravi delitti ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non si ravvisano esigenze cautelari, trova applicazione anche per le misure custodiali ordinate in base alla normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, per le quali cioè non siano ancora scaduti i termini di fase, o quelli massimi. (Nella fattispecie la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento della Corte di Assise di Palermo che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1991 n. 292, a carico di un imputato che in precedenza era stato posto agli arresti domiciliari).

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    Cass. Sez. II, sent. 28 settembre 2023 (dep. 28 novembre 2023), n. 47643, Pres. Rosi, rel. Di Paola Cass. 47643/2023 Trib. Velletri, ord. 8.11.2023 1. Ai sensi dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, così come riscritto, in sede di conversione, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, «1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 8
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8
Data del deposito : 27 marzo 1992

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