Sentenza 27 marzo 1992
Massime • 1
La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 1 del decreto legge 9 settembre 1991 n. 292, in seguito alla quale, per taluni più gravi delitti ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, è disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non si ravvisano esigenze cautelari, trova applicazione anche per le misure custodiali ordinate in base alla normativa precedentemente vigente che siano ancora pendenti, per le quali cioè non siano ancora scaduti i termini di fase, o quelli massimi. (Nella fattispecie la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento della Corte di Assise di Palermo che aveva disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 9 settembre 1991 n. 292, a carico di un imputato che in precedenza era stato posto agli arresti domiciliari).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/1992, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FERDINANDO ZUCCONI GALLI FONSECA I Pres. Agg.
1.Dot. ALDO VESSIA "
2. " DO AS " SENTENZA N. 8
3. " AN AT "
4. " DO LO OR "
5. " VI EL "
6. " UN SA ES " REGISTRO GENERALE
7. " IT AN " N. 26642/91
8. " PIERPAOLO CASADEI MONTI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AR AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 29 ottobre 1991 del Tribunale di Palermo, in sede di appello ex art. 310 C.P.P.. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. P. CASADEI MONTI;
Udite le conclusioni del dr. Claudio APONTE con le quali chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 1990 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo applicò la misura della custodia cautelare nei confronti del ricorrente AN Di MA, che si trovava in stato di fermo fin dal 23 settembre 1990, perché gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato in persona del proprio genero VA D'OI; detta misura era poi sostituita con gli arresti domiciliari in forza di successiva ordinanza del 16 novembre 1990. Il 4 giugno 1991 il Giudice per le indagini preliminari dispose il rinvio del Di MA al giudizio immediato avanti la Corte d'assise di Palermo per i delitti di: a) omicidio aggravato premeditato in persona del genero (art. 575 e 577 c.p.p.); - b) porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica (art. 61, n. 2, c.p., 12 e 14 della L 14 ottobre 1974 n. 497); - c) detenzione illegale della predetta pistola (art. 10 e 14 della L. n. 497 del 1974); delitti commessi in Palermo il 23 settembre 1990.
Nelle more del giudizio di primo grado e su richiesta del P.M., la Seconda Sezione della Corte d'assise di Palermo dispose con ordinanza del 29 ottobre 1991 il ripristino della custodia cautelare, basato sulla intervenuta modifica dell'art. 275, comma 3 c.p.p., operata dall'art. 1 d.l. 9 settembre 1991 n. 292, che prevede l'applicazione della custodia in carcere per taluni più gravi delitti (fra i quali l'omicidio di cui all'art. 575 c.p.) sulla base degli indizi di colpevolezza e "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari". Il Tribunale di Palermo ha confermato, in sede di appello, ex art.310 c.p.p., tale misura con la predetta ordinanza del 29 ottobre 1991. Contro di essa, il Di MA ha proposto ricorso per cassazione e sostenuto che il Tribunale, applicando la modifica normativa agli arresti domiciliari precedentemente concessi, avrebbe violato l'art. 11 delle preleggi. Ha affermato che il principio tempus regit actum fa salvi gli atti processuali posti in essere in base alla legge previgente, non impugnati in termini, nonché gli effetti giuridici da essi prodotti, e che, pertanto, si era data applicazione retroattiva al d.l. 292/91 che non conteneva, invece, alcuna disposizione derogatoria in tal senso. In subordine ha anche sostenuto che "le norme modificative dell'art. 275 c.p.p. rientrano fra quelle solo formalmente di natura processuale, ma in realtà sono di natura sostanziale, poiché attengono ai diritti di libertà", e che sarebbe, quindi, applicabile la disciplina intertemporale dell'art. 2 c.p. con l'ultrattività della norma più favorevole all'imputato.
La prima sezione della Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha emesso ordinanza del 31 gennaio 1991 con la quale ha disposto, a norma dell'art. 618 c.p.p., la trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite. A tal fine ha rilevato che è consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (S. U. 1 ottobre 1991 n. 20 ric. AL ed altri) il principio secondo cui "nel sistema di successione di leggi nel tempo l'applicazione immediata di leggi processuali incontra un naturale limite nel rispetto degli atti e dei fatti esauriti sotto l'impero di leggi anteriori", ed altresì, che la predetta nuova normativa è destinata ad esplicare i suoi effetti "su richieste di sostituzione ancora pendenti ..., non a situazioni cristallizzate ed in relazione alle quali non sia intervenuto alcun fatto trasgressivo che legittimi la mutatio in pejus. Perciò la questione di diritto, sottoposta all'esame della Sezione, poteva dar luogo "a un contrasto giurisprudenziale, che per la sua rilevanza era opportuno che fosse preventivamente superato dalle Sezioni Unite".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite osservano in via preliminare che il problema in esame è stato esattamente impostato dalla Sezione rimettente. Non si tratta di stabilire qui se, nella successione di leggi penali, la materia delle misure cautelari appartenga alle leggi processuali, sia pure solo formalmente, o piuttosto alle leggi sostanziali, che stabiliscono l'ambito dei diritti della persona.
Se, quindi, debba essere applicata la regola generale tempus regit actum, che regge la successione delle leggi di ordine pubblico e processuali in base all'art. 11 preleggi, ovvero se valgono le disposizioni derogatorie dell'art. 2 c.p., ispirate al favor rei, come sostiene il ricorrente nel suo motivo subordinato. Questa questione è, infatti, risolta nel primo senso dalla giurisprudenza risalente di questa Corte, alla quale si sono aggiunte, da ultimo, queste Sezioni Unite con la sentenza 1 ottobre 1991 n. 20 ricorso AL.
Il problema è tutto di ordine pratico e consiste nel verificare in concreto i limiti di applicabilità del predetto principio o, in altri termini, di stabilire in quali casi le situazioni giuridiche, sorte dal diritto precedente, debbano restare ferme nonostante il sopravvenire della nuova legge processuale. Ed occorre ricordare come proprio le difformi opinioni, sempre incontrate nel risolvere questo problema, abbiano spesso indotto il legislatore ad intervenire con norme transitorie al fine sia di facilitare l'applicazione pratica sia di affermare soluzioni ispirate a finalità particolari prevalenti.
Si concorda, in tesi generale, che gli atti processuali, compiuti sotto l'impero della norma abrogata, conservano appieno la loro validità e producono tutti gli effetti che ne scaturivano e che si siano esauriti in base all'ordinamento precedente. Se però dagli atti sono derivati effetti giuridici o situazioni processuali ancora pendenti all'entrata in vigore della nuova norma, si ritiene, dai più, che sia questa a dover essere applicata. Per altra opinione, invece, occorrerebbe rifarsi, di volta in volta ed in concreto, alla nuova norma per ricavare da essa, anche in via interpretativa, la volontà di regolare tali effetti e situazioni in corso. La specie è caratterizzata, come detto, dall'attualità di una misura custodiale, originata da una prima ordinanza impositiva di custodia cautelare e mantenuta da altra ordinanza sostitutiva degli arresti domiciliari. Queste Sezioni Unite ritengono che tale situazione debba essere considerata pendente ai fini del diritto intertemporale: che sussistano, in altri termini, effetti delle predette ordinanze, da considerare come non esauriti nei sensi di cui sopra e secondo le norme processuali vigenti al momento in cui si sono verificati.
Invero, occorre distinguere fra le due ordinanze, divenute definitive per lo scadere dei termini ad impugnare, e la situazione custodiale che ne è l'effetto, la quale non ha tale carattere definitivo, perché revocabile e sostituibile. Dal punto di vista temporale, infatti, questa situazione ha preso inizio fin dal 25 settembre 1990 e si è protratta oltre l'entrata in vigore del d.l. 9 settembre 1991 n. 292. Sotto il profilo giuridico, essa deve considerarsi non definitiva, anche per le norme anteriori al d.l., sia perché non si era nel tempo intermedio verificato alcuno dei fatti estintivi previsti dagli art. 300 - 302 c.p.p., sia perché non erano scaduti i termini di fase e massimi (rispettivamente di anni uno e quattro) stabiliti per custodia cautelare ed arresti domiciliari negli art. 303 comma 1 lett. b), n. 2, e comma 4 lett. b), 284 comma 5 e 308 comma 1 c.p.p. Risulta infine che, all'interno dei termini così stabiliti l'art. 291 c.p.p. già allora prevedeva la sostituibilità sia in meljus sia in pejus delle misure in corrispondenza all'attenuarsi o all'aggravarsi delle esigenze cautelari.
La citata sentenza 1 ottobre 1991 n. 20 ric. AL, di queste Sezioni Unite attiene al diverso problema dell'applicazione dei più gravosi termini, stabiliti nell'art. 2 d.l. 9 settembre 1991 n. 292, alle custodie cautelari applicate prima della sua entrata in vigore, ma i principi in essa richiamati sono quelli più sopra esposti e confermano che le misure custodiali disposte in base alla norma precedente devono considerarsi pendenti e non esaurite fino alla scadenza dei relativi termini di fase o massimi ma che durante la pendenza si applica la nuova legge.
Queste sezioni unite ritengono che anche il ricorso alla voluntas legislatoris, proposto come argomento integrativo per l'applicazione del principio tempus regit actum dalla ricordata opinione minoritaria, debba portare alla medesima conclusione. E ciò anche se alcuni elementi equivoci, offerti dal testo normativo, potrebbero consentire una opposta interpretazione.
L'art. 10 del decreto legge n. 292 contiene la norma transitoria secondo la quale "le disposizioni dell'art. 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". Si è, allora, sostenuto con interpretazione a contrariis che la norma dell'art. 1 non sarebbe applicabile ai procedimenti in corso. Si è, inoltre, tratto argomento dalla frase contenuta nel preambolo del decreto: "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari", per dedurre dal verbo usato che il legislatore avrebbe considerato soltanto le situazioni future e non quelle pregresse.
Si tratta indubbiamente di aporie del compilatore che, se possono ingenerare errore nell'interprete, contrastano, tuttavia, con le vere finalità del provvedimento, quali emergono dalla considerazione unitaria del testo del decreto, del preambolo e della relazione illustrativa. Da tale considerazione emerge chiara la voluntas legis di escludere l'applicazione degli arresti domiciliari per tutte le persone imputate dei reati più gravi e di criminalità organizzata e, correlativamente, di estendere la custodia cautelare anche mediante allungamento dei termini.
Quanto all'argomento a contrariis, tratto dalla disposizione transitoria dell'art. 10 d.l., se era forse opportuno sotto il profilo didattico - interpretativo estendere il chiarimento anche all'art. 1, deve tuttavia essere ribadito che l'art. 10 ha contenuto ricognitivo di una norma vivente nell'ordinamento ma non ha un contenuto innovativo e che perciò non può offrire spunto per la predetta interpretazione a contrariis.
Non ha fondamento, infine, l'argomento che nega la possibilità di ripristinare la custodia in carcere, per effetto della modifica legislativa, sul rilievo che la sostituzione in pejus sarebbe consentita soltanto nei casi previsti dagli art. 276 comma 1 e 299 comma 4: cioè, quando siano trasgredite le prescrizioni inerenti ad una misura ovvero quando risulti un aggravamento de facto delle esigenze cautelari. Per vero, i predetti articoli contemplano ipotesi di revoca di una misura e di contestuale applicazione di una più grave misura (con il termine "sostituzione" le due norme intendono indicare sinteticamente tali operazioni), fondate su presupposti di fatto che i giudici del merito hanno ritenuto non ricorrere nella specie. Ma da ciò non consegue che sia esclusa ogni altra revoca e contestuale applicazione di una più grave misura. Al contrario, il sopravvenuto divieto degli arresti domiciliari e la sua applicazione a quelli pendenti in forza dell'art. 11 preleggi, secondo quanto si è sopra detto, comporta di per sé l'obbligo di revocare una misura divenuta illegittima.
E lo strumento procedimentale per adempiere a tale obbligo è contenuto, nell'art. 299 comma 1 c.p.p., secondo cui "le misure coercitive... sono immediatamente revocate quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste... dalle disposizioni relative alle singole misure", condizioni contenute, appunto, nell'art. 275 comma 3 oltre che negli art. 280 e segg. c.p.p. La modifica legislativa di tali condizioni costituisce, qui, un "fatto sopravvenuto" che legittima la revoca. Mentre l'applicazione della misura più grave segue di conseguenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, visti gli articoli 142, 615, 623 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 marzo 1992.