Sentenza 4 febbraio 2008
Massime • 1
Esistono le condizioni favorevoli all'estradizione esecutiva di un minorenne, se lo Stato richiedente ha tenuto conto nel rito e nella condanna della minore età dell'imputato e se la sua legislazione riservi un trattamento penitenziario differenziato e favorevole al suo reinserimento sociale. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una domanda di estradizione proveniente dal Governo della Repubblica di Romania, ha ritenuto non ostativa la circostanza che nella sua legislazione non siano previsti per il minorenne taluni istituti, quali il perdono giudiziale, la messa in prova o il proscioglimento per irrilevanza del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 7811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7811 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 360
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 40272/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AT contro la sentenza 3 ottobre 2007 della Corte d'Appello di Bologna;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRO Antonio Stefano;
Udito il P.G. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato che sussistono le condizioni per accogliere la domanda di estradizione verso la Romania di NE CA perché sia eseguita la pena di anni uno e mesi otto di reclusione definitivamente inflittagli dalla sentenza 17 settembre 2004 del Tribunale di Galati.
2. Ricorre l'NE il quale, ricordato che all'epoca dei fatti era minorenne, lamenta che nell'ordinamento rumeno, benché il processo minorile sia differenziato e il trattamento detentivo diverso, non siano previsti istituti quali il perdono giudiziario, la messa in prova o il proscioglimento per irrilevanza del fatto. Chiede quindi che la domanda di estradizione sia respinta.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto la censura dedotta esorbita dai poteri affidati all'autorità giudiziaria in materia di estradizione.
Ai fini della garanzia giurisdizionale basta infatti rilevare (come del resto ha già fatto la Corte d'Appello) che lo Stato richiedente ha già tenuto conto nel rito e nella condanna della minore età dell'NE e che lo stesso Stato riserva un trattamento penitenziario differenziato ed appropriatamente favorevole al reinserimento sociale di chi abbia commesso il crimine durante la minore età.
Ulteriori valutazioni spettano al potere discrezionale del Ministro.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008