Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 7811
CASS
Sentenza 4 febbraio 2008

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Esistono le condizioni favorevoli all'estradizione esecutiva di un minorenne, se lo Stato richiedente ha tenuto conto nel rito e nella condanna della minore età dell'imputato e se la sua legislazione riservi un trattamento penitenziario differenziato e favorevole al suo reinserimento sociale. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad una domanda di estradizione proveniente dal Governo della Repubblica di Romania, ha ritenuto non ostativa la circostanza che nella sua legislazione non siano previsti per il minorenne taluni istituti, quali il perdono giudiziale, la messa in prova o il proscioglimento per irrilevanza del fatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 7811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7811
    Data del deposito : 4 febbraio 2008

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