Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale del titolo, disciplinate dal comma 2 dell'art. 314 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente.
Commentario • 1
- 1. Vizio totale di mente: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2018, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
05076-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. 2504/2018 CC 18/12/2018- FRANCESCO MARIA CIAMPI R.G.N. 36427/2018 CARLA MENICHETTI Relatore EUGENIA SERRAO FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT NA LV QUALE AMM. SOST. DI TT NZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/01/2018 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza del 10 gennaio 2018, rigettava l'istanza di riparazione avanzata da CA NZ per l'ingiusta detenzione sofferta dal 24 gennaio 2012 al 20 ottobre 2014 per il reato p. e p. dagli artt. 575, 576, n. 2) e 61, n. 1), cod.pen., per avere cagionato la morte del figlio VA, ferito al costato destro con la lama di un coltello lunga circa 18 cm, dal quale egli veniva assolto con sentenza irrevocabile del 20 ottobre 2014 dalla Corte d'Assise d'Appello di Lecce in quanto non imputabile ai sensi degli artt. 85 ss. cod.pen. a causa della cronica intossicazione da alcol.
2. La Corte rigettava l'istanza avendo ritenuto sussistente la colpa grave ostativa del prevenuto. Non vi era infatti dubbio che la misura cautelare fosse stata applicata in conseguenza dell'omicidio del figlio commesso dal CA, sulla base di un quadro probatorio confermato nei giudizi di merito e dunque per effetto di una condotta certamente riferibile al medesimo, come dallo stesso confessato nell'immediatezza del fatto e comunque accertato in giudizio.
3. L'istante, in persona di CA AN NA, nominata sua amministratrice di sostegno, e a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.
4. Con due ampi motivi, strettamente connessi fra loro, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta condotta ostativa in capo al CA. A dire della difesa, infatti, dall'intero iter processuale emergeva con assoluta evidenza il deficit cognitivo del ricorrente, che poi ne determinava l'assoluzione per incapacità di intendere e volere, di talché non sarebbe dato comprendere sulla base di quali elementi la Corte distrettuale avesse potuto legittimamente rinvenire la colpa grave ostativa. Non sarebbe dato comprendere, cioè, quale diverso atteggiamento il CA avrebbe dovuto adottare in quelle occasioni per non vedere poi eventualmente pregiudicato il proprio diritto al ristoro dell'ingiusta detenzione inflittagli. Il ricorrente sostiene inoltre che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia manifestamente illogica, in quanto ribalta, in maniera inammissibile, la prospettiva dell'art. 314 cod. proc.pen., il quale infatti non prevede che l'indennizzo venga escluso nel caso in cui, come in quello di specie, l'accusato, pur confessando gli eventi nella maniera più completa e veritiera possibile, non riesca nel contempo a fornire, in autonomia, la prova della propria non colpevolezza. I problemi di salute del CA, infatti, erano manifesti già nei frangenti immediatamente successivi all'arresto, come riconosciuto dalla Corte di Assise d'Appello, e avrebbero pertanto dovuto essere riconosciuti, onde evitare al ricorrente un'ingiusta detenzione. Ancora, il ricorrente ritiene che gli errati risultati della prima perizia non possano essere addossati al CA, precludendogli così la possibilità di accedere alla riparazione, in quanto riferibili alla incapacità del perito e non alla colpa dell'imputato. Infine, la difesa și sofferma sull'entità del pregiudizio subito dal CA a seguito della detenzione, ricordando come egli abbia visto progressivamente peggiorare le proprie condizioni di salute nel corso della misura autocustodiale, come non abbia potuto accedere ad un adeguato percorso terapeutico in strutture specializzate e, infine, come la sua reputazione sia stata danneggiata irrimediabilmente dall'eco mediatica suscitata dalla vicenda giudiziaria e dalle reazioni ostili suscitate nell'opinione pubblica dalla sentenza di assoluzione.
5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando precedenti giurisprudenziali in tema, ed evidenziando che, nel caso di specie, partendo dalla sicura commissione del fatto da parte del CA, la confessione del reato, pur a fronte della dichiarata alcool dipendenza, non consentiva di escludere l'imputabilità fin da principio, tanto che fu necessario uno specifico accertamento in grado di appello, con le modalità della perizia collegiale, per addivenire ad una pronuncia assolutoria. Il che ha consentito di affermare la sussistenza della colpa in capo al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Giova premettere che, secondo il testuale tenore dell'art. 314 cod.pen.,"Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave" (primo comma). "Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previsti dagli artt. 273 e 280" (secondo comma). "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti si è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere" (terzo comma). 3 Parzialmente differenti le formule assolutorie indicate dall'art.530 cod. proc.pen., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa in dispositivo, "Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per altra ragione". Dunque, ad una prima lettura delle due disposizioni, parrebbe di rilevare che alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'art.314, comma primo, cod.proc.pen., non può accedere chi è stato assolto per difetto di imputabilità, limitazione non ripetuta nel comma secondo, che parla di proscioglimento "per qualsiasi causa". La questione se sia legittimato a presentare istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art.314, comma primo, cod.proc.pen. il soggetto assolto perché non imputabile per vizio totale di mente non è stata mai affrontata da questa Corte di legittimità, che però si è pronunciata nel senso che la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità di mente (Sez. 4, n. 15221 del 13/12/2017, Rv. 272473; Sez. 4, n. 45324 del 12/11/2009, Giusti, Rv. 245467), atteso che il giudice non ha il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell'applicazione della restrizione cautelare (Sez. 4, n. 18847 del 21/02/2012, Rv. 253595). Si è ritenuto, in particolare, infondato il rilievo di una pretesa incompatibilità tra condotta colposa ed infermità mentale, atteso che il rispetto delle regole cautelari è richiesto anche all'infermo totale di mente, poiché la dichiarazione di non imputabilità postula preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di poter ritenere l'agente non imputabile (così nella sentenza citata n.45324/2009, fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza con la quale era stata negata la riparazione ad un soggetto sottoposto alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per il reato di lesioni personali gravi in danno della madre). Si è aggiunto che la stessa area della responsabilità dell'incapace delineata dall'art.2046, ultima parte, cod.civ., la individuazione di impugnative negate all'incapace che adempie a sue obbligazioni (art.1191 cod.civ.), lo scarto tra area di punibilità individuata dall'art.85 cod.pen. e di imputabilità ex art.88 cod.pen. da un lato, e area della colpa civile dall'altro, escludono la correttezza di un'affermazione secondo la quale chi non è imputabile per ciò solo non può avere tenuto condotte connotate da dolo o colpa grave nella prospettiva dell'art.314 cod.pen., tanto che, non a caso, nei reati colposi, la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di giungere al giudizio di non imputabilità dell'imputato (così nella 4 sentenza citata n.18847/2012, fattispecie in cui la Corte, richiamando la motivazione della sentenza n.45324/2009, ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice della riparazione aveva accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da un soggetto, assolto dai reati di gravi lesioni personali ai danni della moglie, dei figli conviventi e di un nipote, perché non imputabile al momento dei fatti, in relazione alla sua condizione di alcolista cronico, sull'affermazione ritenuta errata dal giudice di legittimità - della incompatibilità dei concetti di dolo o colpa grave con la condizione di incapacità di intendere e di volere). Nella terza e più recente delle pronunce richiamate (sentenza n.15221/2018) si è affrontato invece un caso diverso, relativo cioè ad una ingiustizia "formale" della detenzione, per violazione degli artt. 273 e 280 cod. proc.pen. cioè ex art. 314, - comma secondo, cod. proc.pen. che, come già evidenziato, non pone problemi perché si riferisce al "prosciolto per qualsiasi causa" - ma parimenti la Corte ha ritenuto erronea (e dunque ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale era stato riconosciuto il diritto all'equa riparazione in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, assolto per tale ragione dal reato di furto) la contraddittorietà rilevata dal giudice della riparazione tra la non imputabilità dell'agente al momento del fatto, trovandosi egli in condizioni psichiche tali da non comprendere il disvalore della sua azione, posta in essere proprio a causa della patologia da cui era affetto, e l'attribuzione di una colpa, ovvero una condotta colpevole, per la stessa condotta. Nell'analizzare tale fattispecie, il giudice di legittimità ha ancora una volta rimarcato che la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo può essere ravvisata anche in un soggetto affetto da infermità totale di mente, poiché pure in questo caso la condotta colposa, nel suo materiale esplicarsi, può configurarsi come fattore condizionante del prodursi dell'evento-restrizione della libertà personale, ed ha ribadito quanto già affermato circa il necessario rispetto delle regole cautelari anche da parte dell'infermo totale di mente. Tali pronunce dunque hanno analizzato, affermandola, la compatibilità tra il vizio totale di mente, e dunque l'assoluzione per non imputabilità del soggetto agente, e la configurabilità di una condotta colposa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non si sono soffermate sulla legittimazione dell'infermo di mente, assolto per tale condizione psichica, a formulare l'istanza di riparazione. In caso indubbiamente differente, ma che può essere di ausilio per risolvere la questione che si è posta all'attenzione di questo Collegio, è stato statuito che il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento previste dal primo comma dell'art.314 cod. proc.pen. e che detto principio di tassatività opera anche nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo, che 5 ha esteso il diritto alla riparazione alle sentenze di non luogo a procedere. Si è di conseguenza escluso il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore, in quanto non espressamente prevista e tenuto conto che tale delibazione postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato (Sez.4, sent.n.12784 del 26/2/2002, Rv.228322-01). Ed allora, a giudizio di questa Corte, stante il principio della tassatività delle formule di proscioglimento che consentono l'accesso all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, nel caso in cui non si deduca una ingiustizia c.d. formale, disciplinata dall'art.314, comma secondo, cod. proc.pen., che non opera distinzioni tra le formule di proscioglimento ed è dunque una ipotesi onnicomprensiva, l'imputato assolto per infermità mentale dal reato contestato, che abbia subito in relazione ad esso un periodo di privazione cautelare della libertà personale, non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo, perché non previsto dalla legge. Lo stesso dicasi se sia intervenuta archiviazione o sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art.314, comma terzo, cod. proc.pen.
3. Tali considerazioni in diritto portano in radice ad una pronuncia di rigetto del ricorso. Tuttavia, volendo esaminare comunque le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale - alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata, che non ravvisava la incompatibilità tra la colpa grave e la incapacità di intendere e di volere - si osserva che alcuna illogicità è riscontrabile nell'ordinanza impugnata, laddove ha ravvisato la condotta gravemente colposa in capo al CA in ragione del fatto che, quanto alla ricostruzione degli eventi ed alla loro riferibilità al prevenuto, non potevano esserci dubbi, dal momento che lo stesso imputato aveva confessato l'omicidio nell'immediatezza dei fatti e, del resto, la condotta materiale non era mai stata contestata nella competente sede di merito. Dunque non vi era dubbio che la misura detentiva fosse stata applicata in conseguenza dell'omicidio del figlio commesso dal CA, sulla base di un quadro probatorio sostanzialmente confermato sia in primo grado che in appello e dunque per effetto di una condotta certamente riferibile al ricorrente. Né, sostiene correttamente la Corte, la semplice ammissione, nella medesima sede, anche dell'alcoldipendenza poteva ritenersi sufficiente a dimostrare l'incapacità, totale o parziale, di intendere e di volere al momento del fatto, soprattutto ove si consideri che la perizia medico-legale effettuata in primo grado aveva accertato la piena capacità di intendere e volere dell'imputato al momento della commissione del delitto, nonostante la dipendenza da alcol. È stata necessaria, infatti, una perizia medico-legale collegiale, svoltasi solamente in secondo grado, per poter pervenire alla constatazione dell'incapacità del 6 prevenuto, con ciò escludendosi in ogni modo che tale stato patologico fosse accertabile ictu oculi. Le censure difensive, d'altro canto, non si mostrano assorbenti, dal momento che la materialità della condotta e la sua riferibilità all'imputato non sono mai stati contestati, sicché. come argomentato dalla Corte distrettuale - gli elementi valutati dai giudici della cautela riconducevano tutti ed inequivocabilmente, confessione compresa, alla responsabilità dell'istante, la cui condotta, pertanto, contribuiva a determinare la custodiale cautelare. Solamente all'esito della perizia collegiale in appello, si ripete, emergeva il vizio totale della capacità di intendere e volere che portava all'assoluzione.
4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Tehue huell Patrizia Picciali Carla Menichetti DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOIL FUNZIO 1 FEB 2019 Dott.ssa Irene Caliendo oggi, 7