Sentenza 21 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità di mente, atteso che il giudice non ha il compito di stabilire se una determinata condotta costituisca reato, ma se essa si sia posta come fattore condizionante nell'applicazione della restrizione cautelare. (Fattispecie relativa a detenzione cautelare sofferta da alcolista cronico in relazione ai reati di maltrattamenti e lesioni a danno dei familiari, assolto nel merito in quanto non imputabile).
Commentario • 1
- 1. Vizio di mente e riparazione per ingiusta detenzione (Cass. 5076/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2012, n. 18847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18847 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/02/2012
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 334
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 19673/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ME N. IL 20/06/1954 C/;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 19/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 24/01/2011;
sentitala relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETAMNO ZECCA;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Luigi Riello il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della ordinanza resa dalla Corte di Appello di Salerno che ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da CI EN assoggettato a misure cautelari personali dal giorno 11/9/2009 al giorno 29/1/2010 a fronte del procedimento penale nel quale gli erano addebitati i reati di cui agli artt. 572, 582, 585, 81 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 commessi in danno della moglie, delle figlie conviventi e del nipote tutti descritti in ordinanza come parti di un gruppo multiproblematico. Il CI, facchino presso un mercato ortofrutticolo, è stato assolto dai reati a lui addebitati con la formula "perché non imputabile al momento dei fatti" in relazione alla sua condizione di alcolista cronico con patrimonio intellettivo modesto. La Corte di Appello di Salerno ha adottato decisione di accoglimento affermando la incompatibilità dei concetti di dolo e colpa grave con la condizione di incapacità di intendere e volere e la avvenuta documentazione di tale condizione di incapacità anche nella immediatezza della adozione della misura cautelare. Il ricorrente denunzia:
1) violazione di legge per avere la Corte di Appello di Salerno attribuito il diritto a riparazione in assenza di una delle formule assolutorie tassativamente enunciate all'art. 314 come suscettibili di far sorgere il diritto a riparazione;
2) violazione di legge per avere escluso la possibilità di individuare la colpa grave nelle condotte di un incapace di intendere e volere contro l'insegnamento di Cass 12/11/2009 n. 45324. All'udienza camerale del 21 Febbraio 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha già affermato (Cass. pen. Sez. 4^, 12-11-2009, n. 45324 (rv. 245467) che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa verso del sorgere stesso del diritto a riparazione fatto valere, può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità (nella specie: totale) di mente e ciò è tanto più persuasivo ove si consideri che il giudice della riparazione nel compiere gli accertamenti circa la esistenza di colpa grave o dolo ostativi del sorgere stesso del diritto a riparazione azionato, non ha il compito di stabilire se una determinata condotta (anche quelle già esaminata dal giudice della assoluzione irrevocabile) costituisca o meno reato, ma se essa si è posta, nel suo materiale esplicarsi, come fattore condizionante della produzione dell'evento carcerazione o restrizione cautelare (Cass. SU. Pen. 9/2/1996 n. 43 e moltissime successive). La stessa area della responsabilità dell'incapace delineata dall'art. 2046 c.c. ultima parte, la individuazione di impugnative negate all'incapace che adempie e sue obbligazioni (art. 1191 c.c.) lo scarto tra area di punibilità individuata dall'art. 85 c.p. e di imputabilità ex art.88 c.p. da un lato, e area della colpa civile dall'altro, escludono la correttezza di una affermazione secondo la quale chi non è imputabile per ciò solo non può avere tenuto condotte connotate da dolo o colpa grave nella prospettiva dell'art. 314 c.p.p.. Non a caso nei reati colposi la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo, prima di giungere al giudizio di non imputabilità dell'imputato (così ancora Cass. Pen. 45324/2009). La Corte di Appello è pervenuta a conclusioni coerenti ad una premessa maggiore insufficiente ed errata in diritto, così esonerandosi da ogni analisi circa la leggibilità della colpa grave o del dolo nelle condotte reiterate, largamente descritte ( e accertate) dai provvedimenti in atti, nonché del quadro (e delle incidenze sinergiche) nel quale quelle condotte furono poste in essere.
A tale mancanza di analisi sarà necessario che provveda la Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012