Sentenza 13 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità (nella specie: parziale) di mente.
Commentario • 1
- 1. Vizio di mente e riparazione per ingiusta detenzione (Cass. 5076/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2017, n. 15221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15221 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2017 |
Testo completo
ACR 1522 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/12/2017 Presidente - Sent. n. sez. FAUSTO IZZO 1953/2017 Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.21564/2017 ANTONIO LEONARDO TANGA FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO NELL' ÉCONOMIA E MELLE FINAN 니 LA DA AO nato il [...] a [...] 2 E avverso l'ordinanza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1.Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione sofferta da EL DA, sottoposto a misura cautelare detentiva in struttura protetta, presso l'ospedale di Belcolle, per il reato di furto di alcuni oggetti su una autovettura, e poi assolto perché il fatto non costituisce reato, con applicazione, nei suoi confronti, della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il EL è stato sottoposto, durante il processo penale a suo carico, ad una perizia psichiatrica, che si è conclusa nel senso che la capacità di intendere e di volere era grandemente scemata ma non esclusa. Tuttavia il comportamento del EL è stato tale da giustificare la detenzione, tant'è che con la decisione di assoluzione egli è stato ritenuto socialmente pericoloso ed è stata applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza. Non è dunque giuridicamente possibile che un soggetto socialmente pericoloso, nei cui confronti viene emesso un provvedimento di assegnazione ad una casa di cura e custodia, ciò che, sostanzialmente, equivale ad una condanna, abbia diritto alla riparazione. Manca anche una decisione irrevocabile con la quale sia stato accertato che il provvedimento che ha disposto la misura cautelare fosse stato emesso mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
2.1. Per di più, il EL ha chiesto la riparazione perché aveva scontato il periodo dal 24 ottobre 2008 al 20 febbraio 2009 in custodia cautelare presso una casa circondariale anziché nel reparto psichiatrico dell'ospedale, onde le ragioni fatte valere in giudizio dal richiedente non potevano portare all'accoglimento della domanda, poiché egli aveva contestato non il fondamento della custodia cautelare ma le modalità di esecuzione, ciò che non attribuisce diritto all'indennizzo. Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3. Con requisitoria in data 6 ottobre 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Con memoria depositata il 22 novembre 2017, la difesa del EL ha chiesto il rigetto del ricorso. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è fondata. L'art. 314 cod. proc. pen. pone, infatti, come condizione ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, la ravvisabilità del dolo o della colpa grave, che abbia dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita. Il giudice deve pertanto verificare se la condotta dell'istante, nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà personale ed in relazione ai fatti oggetto di quest'ultimo, sia connotata da dolo o da colpa grave, apprezzando, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori a sua disposizione, con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. La deliberazione conclusiva deve essere fondata non su mere supposizioni ma su fatti concreti e precisi, che consentano di stabilire, con valutazione ex ante, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità di estremi di illiceità penale a carico dell'imputato, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve dunque effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Sez. U., n. 32383 del 27-5-2010, D'Ambrosio; Sez. U., n. 34559 del 26-6-2002, De Benedictis). Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, è quindi necessario distinguere nettamente l'operazione logica tipica del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché il suo compito è di stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato ma se esse si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, in relazione alla produzione dell'evento-detenzione. In ordine a tale profilo il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di apprezzamento del materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione ( Sez. U.,, n. 43 del 13-12-1995, dep. 1996, Sarnataro;
Sez. 4, 10- 3-2000, Revello, Rv. 216479; Sez. 4, n. 2895 del 13-12-2005, Rv. 232884). 2 2. La pronuncia impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, poiché lo stesso giudice a quo da atto che il EL aveva posto in essere un'azione (impossessamento e sottrazione di beni, con altrui danno) qualificabile, sotto il profilo materiale, nei termini del reato di furto ascrittogli. La Corte territoriale ritiene però che questo comportamento non possa rientrare nello spettro delle valutazioni inerenti alla ravvisabilità o meno degli estremi della condizione ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave, poiché il EL non era imputabile al momento del fatto ovvero si trovava in condizioni psichiche tali da non poter comprendere il disvalore della sua azione, posta in essere proprio a causa della patologia da cui era affetto, sicché sarebbe contraddittorio riconoscergli, da un lato, la mancanza di colpevolezza nella condotta contestata e attribuirgli, dall'altro, una colpa, ovvero una volontà colpevole, per la stessa condotta. Tale affermazione è erronea. In giurisprudenza, si è, infatti, ripetutamente affermato che, in tema di riparazione dell'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può essere ravvisata anche in un soggetto affetto da infermità totale di mente, poiché anche in questo caso la condotta colposa, nel suo materiale esplicarsi, può configurarsi come fattore condizionante del prodursi dell'evento-restrizione della libertà personale. Il rispetto delle regole cautelari è, infatti, richiesto anche all'infermo totale di mente, come confermato altresì dal fatto che, nei reati colposi, la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo (Cass., Sez. 4, n. 18847 del 21-2-2012, Rv. 253595; Sez. 4, n. 45324 del 12-11-2009, Rv. 245467). Non vi è dunque alcuna inconciliabilità fra vizio totale di mente e colpa grave, ex art. 314 cod. proc. pen., onde giudice a quo avrebbe dovuto affrontare il quesito se nella condotta di sottrazione di beni, che, come risulta dalla motivazione della pronuncia impugnata, è risultata accertata dalla sentenza assolutoria emessa nei confronti del EL, fosse o meno da ravvisarsi la condizione ostativa costituita dal dolo o dalla colpa grave. Questa analisi è invece del tutto estranea al'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, onde si impone, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente. Quest'epilogo decisorio determina altresì l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso.
3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di cassazione. 3
PQM
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Roma, cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti di questo giudizio di cassazione. Il Consigliere estensore H all Così deciso in Roma, il 13-12-2017. Depositata in Cancelleria -5 APR. 2018/ Oggi, D CAS E R P E Il Funzionari Giudiziario L A O R T S Patrizia Ciorra 4