Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al diritto può essere ravvisata anche in soggetto affetto da infermità (nella specie: totale) di mente.
Commentario • 1
- 1. Vizio di mente e riparazione per ingiusta detenzione (Cass. 5076/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2009, n. 45324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45324 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 12/11/2009
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1603
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 13688/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
IU AR N. IL 27/12/1974;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 24/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
lette le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria del ministero resistente.
La Corte:
OSSERVA
1) IU AR ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 4 novembre 2008 della Corte d'Appello di Genova che ha respinto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dal 28 gennaio 2003 al 21 novembre 2005, a seguito dell'applicazione provvisoria, nei suoi confronti, della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per il reato di lesioni personali gravi in danno della madre in ordine al quale era stato successivamente emessa sentenza, divenuta definitiva, di improcedibilità per mancanza di querela.
La Corte ha ritenuto che il diritto alla riparazione dovesse essere escluso perché l'istante, con il suo comportamento gravemente colposo, aveva dato causa alla custodia cautelare applicata nei suoi confronti. In particolare, secondo quanto riferisce l'ordinanza impugnata, il ricorrente si era reso responsabile, in diverse occasioni, di violente aggressioni nei confronti della madre. 2) A fondamento del ricorso si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto diversi profili.
Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché il giudice della riparazione non avrebbe considerato che, seppure il ricovero poteva essere stato provocato dalla sua condotta gravemente colposa, il permanere della misura sicurezza era dovuto alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, che era venuto meno il requisito della pericolosità sociale.
Con il secondo motivo si deduce analoga censura sotto il profilo del vizio di motivazione.
Con il terzo motivo si evidenzia che il ricorrente è affetto da infermità mentale e ciò esclude che possa ravvisarsi una condotta colposa da parte sua.
3) È da premettere che la Corte di merito, nell'ordinanza impugnata, ha ritenuto astrattamente indennizzabile, ai sensi dell'art. 314 c.p.p. e segg., il periodo trascorso in ospedale psichiatrico giudiziario a seguito dell'applicazione provvisoria, giusta il disposto dell'art. 206 c.p., della corrispondente misura di sicurezza del ricovero in tale struttura. Tale premessa non è stata posta in discussione dal pubblico ministero e dal ministero resistente per cui deve ritenersi ormai preclusa ogni diversa valutazione. Ciò premesso va osservato, sul tema dell'esistenza della colpa grave preclusiva della riparazione, che il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, o negare, i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato.
Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo.
A questi fini il giudice della riparazione deve valutare i fatti accertati dal giudice penale per verificare se, indipendentemente dalla loro rilevanza penale, nelle condotte della persona sottoposta a custodia cautelare possano ravvisarsi elementi di dolo o colpa grave che abbiano avuto efficacia causale nel provocare la privazione della libertà personale. In questo giudizio può anche essere accertata l'esistenza di fatti diversi, che non abbiano formato oggetto dell'accertamento penale (nel senso che siano stati esclusi in quel giudizio) anche con il riferimento ad atti non acquisiti al procedimento penale purché, naturalmente, riguardino fatti che abbiano influito sull'emissione della misura cautelare. Quello che non può fare il giudice della riparazione è di ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo (o di escludere l'esistenza di fatti accertati) ben potendo, però, rivalutare (non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità ma) ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici del merito. È dunque obbligo del giudice della riparazione verificare se questi ulteriori elementi esistano e, nel caso di risposta positiva, se la condotta dell'istante fosse connotata da dolo o colpa grave. 4) Ritenuto dunque che il sindacato del giudice di legittimità deve essere diretto a verificare se la valutazione del giudice della riparazione possa essere ritenuta logicamente espressa ovvero se sia connotata da manifeste illogicità o contraddizioni che ne incrinino la coerenza ovvero se siano fondata su fatti esclusi dai giudici di merito deve ritenersi che, nel caso in esame, i giudici di merito abbiano fornito di adeguata e non illogica motivazione la loro valutazione sull'esistenza della colpa e sulla sua gravità fondando questa valutazione sulle ripetute aggressioni del ricorrente nei confronti della madre che non sono state negate dall'interessato e neppure poste in discussione con il ricorso.
Queste valutazioni, essendo esenti dai vizi denunziati, si sottraggono al sindacato di legittimità avendo, i giudici di merito, individuato condotte macroscopicamente imprudenti quali quelle descritte della cui astratta idoneità ad integrare la colpa grave ipotizzata (se non il dolo) non appare seriamente contestabile. Priva di pregio è poi la censura che si riferisce alla mancata considerazione del venir meno della pericolosità sociale a decorrere da una certa epoca. Questa circostanza vale infatti a qualificare come ingiusta la privazione della libertà che però appare comunque causalmente riconducibile alla gravemente colposa condotta iniziale. Quanto infine alla asserita incompatibilità tra condotta colposa e infermità mentale deve rilevarsi l'infondatezza del rilievo atteso che il rispetto delle regole cautelari è richiesto anche all'infermo (totale) di mente. Nei reati colposi, infatti, la dichiarazione di non imputabilità richiede preliminarmente che la fattispecie tipica del reato sia integrata anche sotto il profilo soggettivo prima di poter ritenere l'agente non imputabile.
5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese a favore del Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 500,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009