Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIPUBBLICA ITALIANA LA CORTES02 1 27 03 IN NOME DEL POPOLO ITALE NO Oggetto IRRAGIONEVOLE SEZIONE PRIMA CIVILE DURATA DEL PROCESSO EQUO INDENNIZZO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28313/01 Presidente Dott. Giovanni OLLA Dott. Vincenzo PROTO Consigliere - Rel. Consigliere Cron. 48 23 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 622 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 10/01/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UG AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 58, presso l'avvocato PIETRO FERRI, che lo rappresenta e difende, giusta procura а margine de l ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 resistente M .28 avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, 1 depositato il 07/08/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso 0 la sua inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 24.3.2001 FA GI esponeva di avere adito il Pretore di Roma al fine di sentir riconoscere il proprio diritto al- l'assegno di assistenza previsto dall'art. 12 L. n. 118/1971, precisando che il giudizio si era concluso in primo grado con sentenza in data 16.7.1999 avverso la quale aveva proposto appello l'Avvocatura dello Stato, sicchè il processo, non ancora definito, era durato an- 4 e mesi 4, lasso di tempo irragionevole,ni tenuto conto della semplicità istruttoria della causa e della peculiarità della materia, in relazione alla quale era stato previsto il rito del lavoro, connotato da carat- teri di speditezza e dalla contrazione dei termini pro- cessuali. 2 Chiedeva pertanto il ricorrente alla Corte di ap- pello di Perugia la condanna del Ministero della Giu- stizia al pagamento in suo favore dell'equo indennizzo previsto dalla L. n 89/2001. Con decreto in data 7.8.2001 la Corte adita respin- geva la domanda. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su quattro motivi, FA GI. Lang "L'Avvocatura dello Stato ha depositato Atto di costituzione " Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa insufficiente motivazione in ordine al criterio di "ragionevole durata". Rileva il GI, in linea generale, che il decreto che definisce la procedura de qua deve sempre avere requisiti di adeguatezza, completezza e coerenza pari a quelli dei provvedimenti che decidano in ordine a dirittti soggettivi. Nella specie la Corte di merito ha omesso di evi- denziare un iter argomentativo idoneo a giustificare il suo dictum. In particolare il ricorrente aveva evidenziato che la procedura in materia di assistenza obbligatoria pre- senta difficoltà giuridiche ed istruttorie lievissime sicchè il tempo complessivo del giudizio di primo grado si era consumato, nel caso concreto, in conseguenza di due lunghissimi rinvii da ascrivere all'incapacità del- l'organo giudiziario di garantire una celere giustizia. Aveva evidenziato inoltre il ricorrente che il rito del lavoro è caratterizzato da una serie di termini ri- gorosi che, anche se di carattere ordinatorio, dovevano essere rispettati dal giudice in quanto predisposti al fine di rendere ragionevole la durata del processo, con la conseguenza che se la violazione dei termini ordina- tori non comporta sanzioni in ambito endoprocessuale va comunque sanzionata se determini conseguenze che scon- finano dall'ambito procedimentale. Nella specie avendo le indicate violazioni compor- tato danni patrimoniali e non patrimoniali al ricorren- te, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la L. n 89/2001 liquidando il richiesto equo indennizzo. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia illo- gica e contraddittoria motivazione in ordine al perio- do di durata del processo. Rileva il GI che la Corte territoriale an- zicchè limitarsi a prendere atto che il ricorso era stato presentato nel 1996 e che la sentenza era stata pronunziata in data 20.4.1999 avrebbe dovuto argomenta- 4 re con maggiore pacatezza rendendo espliciti i motivi per cui riteneva che non si fosse superata la ragione- vole durata del processo. Con il terzo motivo deduce il ricorrente violazione dell'art. 111 comma 5 della Costituzione non avendo il giudice di merito motivato in ordine alle questioni di Mon fatto, rendendo comprensibile la "ratio decidendi" Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censu- ra l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 2 L. n 89/2001, dell'art. 6 S 1 C.E.D.U.e dell'art. 111 comma 2 della Costituzione. Assume il GI che avendo la Corte di appel- lo fatto riferimento alla fisiologia del sistema ha con ciò stesso disapplicato le norme in epigrafe indicate che non definiscono il concetto di durata ragionevole in relazione alle esigenze organizzative dell'apparato giudiziario ma richiedono che sia l'apparato giudizia- rio ad essere organizzato in modo tale da rendere ra- gionevole la durata del processo. I motivi del ricorso possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi. Al riguardo si osserva che la durata irragionevole del processo, non è determinata dalla legge n 89/2001 in termini assoluti, considerato che la legge non fissa essa stessa quale sia il lasso di tempo massimo supera- 5 to il quale la durata del processo diventa irragionevo- le ma lascia all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata del processo, desumendola come pre- visto dall'art. 2 comma 2: 1) dalla complessità del caso;
2) dal comportamento del giudice e delle parti non- chè di ogni altra autorità chiamata a concorrer о a contribuire alla definizione del processo. Il giudizio in ordine alla ragionevole durata del processo è quindi, alla stregua dell'ordinamento inter- sempre il risultato della valutazione di più ele- no, menti e circostanze, dedotti necessariamente dalla par- te, valutazione alla quale il giudice di merito chiama- to a decidere non può sottrarsi. Nella specie peraltro il ricorrente non ha riporta- to nel suo ricorso specifiche censure dirette a dimo- strare che il giudice di merito abbia omesso di valuta- re elementi e circostanze di fatto dedotte nel giudizio di merito ma ha svolto argomentazioni di carattere ge- nerale, in astratto condivispili, ma non idonee a dimo- strare quale siano stati i comportamenti del giudice o di altre autorità che abbiano in concreto determinato l'irragionevole protrarsi del processo per oltre quat- tro anni. Di conseguenza dovendo escludersi che il giudice di 6 merito debba d'ufficio individuare i motivi che hanno determinato l'irragionevole durata del processo ne de- riva che rettamente la Corte di merito nella specie si è limitata a valutare la durata del processo determina- to in poco più di due anni, lasso di tempo ritenuto ra- gionevole, anche in difetto di deduzione di elementi e circostanze d_ fatto che il ricorrente avrebbe dovuto arali ticamente e specificamente esporre, idonee a Ien- dere irragionevole la dura a accertata dal giudice di merito. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccorbenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese di giudizio di cui euro 500,00 pe= onorari di avvocato, oltre alle spese prenotate a debi- to. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 10 gennaio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Adamo) (Giovanni olla) Mario Many Por Ph A I R E T T E N A O I D E R O T A R O B A L L O C L I ) 2 0 0 2 / 5 / 0 a 3 c i l t e n d e 5 t 1 u 1 a ° n a . i U p . T o 6 c CORTE SUPREA ZIONE 7 ) 2 a l . l t . r a 9 a ( 2 e c l € a ( c . p n i m a C a t s o Prims Civile 6 p 6 7 p 7 a 8 8 2 1 1 a . . t r n m l A o a 9 . R d i o 3 M d o 0 s 0 s e t e 2 r a . r p 3 t o . n t i E b 0 e 2 e d l l a l e i e E d n Deposit Cancelleria N o i a i z O I z a r n t Z s e i A g g S A e r S ' l A a l C a t s A e M t t a E i R IL CANCELLIERE S P U 13 FEB. 2003 7 S E Luisa Fesaffibili ( T R O C