Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato; pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento a credito anteriore all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GN RO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 373/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/01/00 - R.G.N. 42773/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14 dicembre 1995, il RE di Napoli condannava il Ministero dell'interno a pagare alla sig.ra RO SC la somma di L. 16.346.040 per interessi legali e rivalutazione monetaria su arretrati di prestazioni assistenziali corrisposti il 20 maggio 1991; lo condannava altresì a corrispondere gli interessi legali ulteriori su tale somma sino all'effettivo soddisfo.
Su appello del Ministero - il quale si doleva della condanna alla rivalutazione degli interessi maturati sino alla data del pagamento, nonché al pagamento di interessi sugli interessi dalla data del pagamento degli arretrati, in contrasto con il disposto dell'art. 1283 c. civ. -, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 3 novembre 1999/24 gennaio 2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero a pagare alla SC esclusivamente gli ulteriori interessi sulla sola somma di L. 8.489.380, già liquidata in primo grado a titolo di rivalutazione monetaria.
A fondamento della pronuncia, il Tribunale ha ricordato il divieto di anatocismo ex art. 1283 c. civ.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero con quattro motivi.
RO SC è intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di ricorso l'amministrazione deduce "violazione dell'art. 1194 c.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, nonché motivazione insufficiente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c." e sostiene che, essendo pacifica la pregressa riscossione e conseguente accettazione dell'importo capitale di ratei per prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto considerarsi accettata (con la sottoscrizione senza riserve della quietanza) anche l'imputazione del pagamento al capitale, anziché agli accessori, ciò anche in conformità della normativa sulla contabilità dello Stato (art. 67 r.d. n. 2440/1923; art. n. 41 regolamento n. 827/1924), prevalente, quale "ius specialis", rispetto all'art. 1194 c. civ.. Sussisteva, comunque una prassi amministrativa difforme rispetto alla regola di cui all'art. 1194, primo comma, c. civ. richiedente il consenso del debitore alla diversa imputazione. I due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione delle censure, non meritano di essere accolti. Essi presentano anche profili di inammissibilità.
Infatti, la censura formulata con l'appello, per quanto emerge dallo "svolgimento del processo" sintetizzato nella sentenza del Tribunale (sintesi fatta propria dallo stesso ricorrente che alla medesima sentenza si è riportato, trascrivendola integralmente e non deducendo, ai fini dell'art. 112 c.p.c., di avere in quella sede formulato ulteriori motivi di gravame, particolarmente in punto di imputazione dei pagamenti), concerne la violazione da parte del giudice di merito della regola posta dall'art. 1283 c. civ. che, in linea di massima, vieta l'anatocismo e in tali termini la doglianza è stata accolta dal Tribunale.
Pertanto, la questione dell'imputazione dei pagamenti è nuova ed inammissibile in questa sede di legittimità.
Con i successivi due motivi, il Ministero deduce "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c". Rileva che, secondo il più recente orientamento di questa Corte e del Consiglio di Stato, doveva escludersi che gli accessori, in particolare la rivalutazione, formino parte integrante del credito per capitale, trattandosi di "tecnica liquidatoria" del danno per ritardato pagamento, di talché sulla rivalutazione, non avente la stessa natura del credito per capitale, non avrebbero dovuto calcolarsi ulteriori interessi e rivalutazione.
In tal senso deponeva anche la circostanza che era venuto meno il parallelismo tra meccanismo di scala mobile e rivalutazione;
inoltre, per effetto dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1998, il credito da svalutazione era del tutto soggetto, come quello degli interessi, alla disciplina degli accessori, sicché era dovuto solo il "maggior danno", eccedente quello compensato con gli interessi.
Anche questi ultimi due motivi, ugualmente da trattare congiuntamente per la connessione delle censure, non meritano accoglimento, non risultando dall'atto di appello che la questione della spettanza della rivalutazione di quanto determinato come dovuto a titolo di rivalutazione monetaria maturata sino al momento del pagamento del capitale e la questione della legittimità del cumulo tra interessi e rivalutazione, fossero state sottoposte al giudice di secondo grado con i motivi di impugnazione. In ogni caso, non può dubitarsi che la rivalutazione monetaria, non corrisposta al momento del pagamento del capitale, costituisca essa pure un credito residuo dell'assistito (anzi essa costituisce, assieme agli interessi, una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito, nel suo reale valore man mano aggiornato: cfr., recentemente, Cass. Sez. Unite, 25 luglio 2002, n. 10955) e tale credito deve pure mantenere il suo contenuto economico sino al momento in cui verrà soddisfatto: solo in tale ipotesi potrà, infatti, parlarsi di soddisfacimento integrale delle ragioni creditorie.
D'altra parte, il RE non ha pronunciato condanna al pagamento della rivalutazione sulla somma liquidata a titolo di rivalutazione degli arretrati sino al momento del loro pagamento (come risulta dalla sentenza del Tribunale trascritta anche nel ricorso). Poiché il Tribunale ha, poi, condannato al pagamento degli interessi legali sulla sola somma dovuta quale rivalutazione non soddisfatta al momento (20 maggio 1991) del pagamento del capitale, non hanno influenza, ai fini della decisione, le norme (art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724) che hanno introdotto in epoca successiva all'intervenuto pagamento del capitale il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione e che, comunque, non sono applicabili ai ratei maturati anteriormente al 1 gennaio 1992 (cfr. Sez. Unite 26 giugno 1996, n. 5895). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi in ordine alle spese non essendo l'intimata costituita.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003