Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto.
Commentari • 2
- 1. Rapina: validità del dolo concomitante o sopravvenuto nell'uso della violenza o minacciahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Delitto di rapina: non incidono le intenzioni sulla qualificazione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 agosto 2022
L'assenza di intento di arricchimento patrimoniale e/o la volontà di fare un uso solo temporaneo della res sottratta non escludono il delitto di rapina Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 628) 1. Il fatto Il Tribunale per il riesame di Brescia confermava integralmente una decisione del GIP del Tribunale di Mantova che, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, applicava al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai delitti di rapina aggravata e sequestro di persona. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
3 1 1 6 / 1 6 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 GEN. 2016 IL PREMAD CANCELLIERE CA Claudia Pianelli O E N J REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 84 UP - 12 gennaio 2016 Reg. Gen. N. 38367/2015 Composta da: - Presidente Dott. Franco FIANDANESE Dott. Geppino RAGO - Consigliere - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA Dott. Andrea PELLEGRINO - Consigliere - Consigliere Dott. Sandra RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH EL, nato a [...] il giorno 29/8/1981 • avverso la sentenza n. 1405/15 in data 3/4/2015 della Corte di Appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 3/4/2015 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 4/2/2014 del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato CH EL colpevole dei reati di rapina aggravata (capo A della rubrica delle imputazioni), lesioni personali volontarie aggravate (capo B) e percosse (capo C) tutti commessi ai danni di IE IZ e unificati i reati sotto il - vincolo della continuazione, esclusa la recidiva contestata - lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita da liquidarsi in separata sede. I fatti di cui ai capi A e B della rubrica delle imputazioni risultano contestati come consumati in data 7/3/2012, mentre quello di cui al capo C in data 23/2/2012. Ø Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
1. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per difetto degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di rapina. Sulla premessa in diritto che la condotta materiale del reato di rapina deve consistere nell'appropriazione (mediante violenza o minaccia) di beni altrui, rileva la difesa del ricorrente che nel caso in esame non si sarebbe realizzata alcuna sottrazione di cosa mobile altrui, ciò in quanto i beni asseritamente oggetto di rapina erano quotidianamente in uso al CH come dimostrato dalle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dalla persona offesa e dalla teste ANGHELONA. Difetterebbe, poi, in capo all'imputato anche l'elemento soggettivo del reato di rapina che richiede un dolo specifico costituito dal fine di trarre, per sé o per altri, un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale. Nel caso in esame, infatti, gli atti di violenza perpetrati dal CH nei confronti della IE scaturivano da sentimenti diversi da quello di rapina e si inserivano in un rapporto che intercorreva tra i due caratterizzato da forme ossessive di gelosia, da quotidiane violenze oltre che dall'abuso quotidiano di alcool e di sostanze stupefacenti da parte di entrambi. Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione intendesse escludere la configurabilità del reato di rapina, si dovrebbe inoltre provvedere ad escludere la circostanza aggravante del nesso teleologico contestata al capo B della rubrica delle imputazioni.
2. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per eccessività del trattamento sanzionatorio comminato al ricorrente e per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che non sarebbero stati correttamente applicati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e tutti gli altri elementi circostanziali che avrebbero potuto portare al riconoscimento al CH delle circostanze attenuanti generiche e ciò alla luce della condotta processuale, dello stato di salute dell'imputato e del fatto che i precedenti penali dei quali il predetto è gravato sono assai risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sulla premessa che parte ricorrente si limita in questa sede a contestare la sussistenza del reato di rapina mentre non pone in dubbio la sussistenza degli 2 وار altri reati in contestazione e neppure il materiale svolgimento dei fatti in base al quale i Giudici di merito hanno ritenuto di qualificare la condotta come violazione dell'art. 628 cod. pen., va detto che quelle proposte in questa sede sono questioni che risultano comunque già state poste in sede di gravame alla Corte di Appello ed alle quali i Giudici distrettuali hanno dato una risposta congrua e pienamente conforme diritto. Innanzitutto non v'è dubbio alcuno circa il fatto che le gravi violenze ai danni della persona offesa e l'impossessamento di beni di proprietà della stessa sono avvenuti nel medesimo contesto spazio-temporale. In secondo luogo, come emerge sempre in modo non contestato nella sentenza impugnata, il CH dopo avere percosso violentemente la IE, risulta essersi allontanato dall'abitazione della stessa portando con sé il cellulare, il badge elettronico per entrare in casa, il portafoglio (contenente denaro e documenti di identità) e le chiavi della macchina della persona offesa. Come ha correttamente osservato la Corte di Appello, se anche la parte lesa aveva talvolta prestato all'imputato il proprio cellulare affinché potesse fare una telefonata od il badge per entrare nel suo appartamento, non è emerso da alcun elemento che vi fosse il consenso della IE a prestare al CH tali beni anche il giorno dei fatti. A ciò si aggiunga che tra i beni sottratti alla parte lesa vi erano anche il portafogli contenente il denaro ed i documenti di identità della stessa, beni che per loro natura la IE non aveva ragione di prestare all'imputato. Tutti i beni sopra indicati furono sottratti alla detenzione ed al controllo della persona offesa per un importante lasso temporale tanto è vero che le chiavi dell'autovettura furono restituite da altra persona alla IE solo dopo qualche giorno mentre altri beni della vittima (il telefono cellulare e le chiavi dell'abitazione) furono addirittura rinvenuti in possesso dell'imputato all'atto del suo arresto. Ci si trova, pertanto, in presenza di una condotta di impossessamento di cose mobili altrui mediante violenza e per apprezzabile lasso temporale che consente di configurare l'elemento materiale del reato di rapina. Quanto, poi, all'elemento soggettivo del reato de quo correttamente ha ricordato la Corte di Appello che "nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" (Cass. Sez. 2, sent. n. 49265 3 حوار del 07/12/2012, dep. 19/12/2012, Rv. 253848; in senso conforme anche Sez. 2, sent. n. 11467 del 10/03/2015, dep. 19/03/2015, Rv. 263163), potendo peraltro il profitto ingiusto consistere persino nella temporanea utilizzazione della cosa sottratta contro il volere della persona offesa (Cass. Sez. 1, sent. n. 15405 del 10/02/2010, dep. 22/04/2010, Rv. 246827; Sez. 2, sent. n. 788 del 18/12/2003, dep. 12/01/2004, Rv. 227805). Il fatto, poi, che l'azione violenta sia sorta in origine per altre ragioni nell'ambito di un contrastato rapporto interpersonale tra le parti non consente di escludere ex sé il dolo del reato di rapina. Infatti, come la giurisprudenza di questa Corte Suprema non ha mancato di sottolineare, è ben possibile ritenere che il reato possa essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sulla efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Cass. sez. 1, sent. n. 10097 del 09/01/1974, dep. 20/12/1974, Rv. 128864). In tale senso deve dunque leggersi l'affermazione giurisprudenziale secondo la quale "ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la minaccia (o la violenza ndr.) è - già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata a tale scopo fin dal primo atto" (Cass. Sez. 2, sent. n. 4667 del 09/10/1987, dep. 14/04/1988, Rv. 178144). La corretta configurazione nel caso in esame del reato di rapina non rende possibile l'accoglimento della collegata richiesta di esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico contestata al capo B della rubrica delle imputazioni.
2. Manifestamente infondato è, infine, anche il secondo motivo di ricorso vertente sul mancato riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio allo stesso riservato. La Corte di Appello, anche in questo caso con motivazione congrua e logica, affrontando le questioni de quibus, ha evidenziato, l'assenza di elementi di segno positivo per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, sottolineando nell'ottica del comportamento processuale i silenzi e le menzogne dell'imputato, nonché evidenziando l'intensità del dolo e le plurime condanne 4 definitive riportate dal CH unitamente alla impossibilità di evincere una effettiva resipiscenza in relazione alle gravi condotte tenute. Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio non ha mancato di sottolineare la Corte di Appello che la pena base per il reato di rapina aggravata è stato applicato nel minimo edittale e che gli aumenti per la continuazione (in particolare per il reato di lesioni personali volontarie che ha comportato l'insorgenza nella persona offesa di una malattia di ben 37 giorni) sono stati congrui in relazione alle altre azioni poste in essere caratterizzate da intensa e gratuita violenza. Al riguardo in questa sede di legittimità è più che sufficiente ricordare che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia F frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142). Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Marco Maria ALMA Dr. Franco FIANDANESE franco fandaly 5 CANCELLIERE Claudia Pianelli