CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2023, n. 24905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24905 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI RO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 19-20/09/2021del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR NO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio, che aveva applicato la misura della Penale Sent. Sez. 6 Num. 24905 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 04/05/2023 custodia in carcere nei confronti di RO SI per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. (capo 1). Il reato contestato si inserisce in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati. In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione. Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo dagli stessi rivestito all'interno di una articolazione della 'ndrangheta. Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati-fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa di cui al capo 1). Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173). Innanzitutto, il Tribunale respingeva la doglianza difensiva relativa alla violazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che il materiale investigativo posto a fondamento del titolo cautelare fosse il medesimo utilizzato nell'ambito di altro procedimento (tuttora pendente in primo grado), ove SI era stato sottoposto alla misura detentiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che già allora erano desumibili i fatti oggetto del presente procedimento. I giudici del riesame ritenevano, da un lato, che i fatti oggetto del presente procedimento non erano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, trattandosi di una contestazione "aperta" e che, dall'altro, gli elementi indiziari (con particolare riguardo alle intercettazioni) già acquisiti e posti a fondamento della contestazione associativa ex art. 74 d.P.R. cit. dell' 11 febbraio 2020 non erano sufficienti a inquadrare SI quale partecipe dell'associazione di stampo mafioso, dal momento che la completezza del quadro indiziario era stata raggiunta solo grazie alla collaborazione di BE PR, le cui dichiarazioni hanno avuto luogo in momenti successivi a partire dal dicembre 2020. Il Tribunale narrava quindi, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti e alleati, al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo e scommesse, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria). In particolare, la consorteria denominata "Lanzino-Ruà-Patitucci" risultava confederata con il gruppo detto "Zingari", della quale la famiglia SE ("Banana") era l'espressione più importante. Del clan "Lanzino-Ruà-Patitucci" il gruppo PR si configurava come una propaggine territoriale operante nell'area Tarsia-Roggiano Gravina. 2 Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, i servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, le attività di perquisizione e sequestro e l'analisi delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (IN SE, AN RU, SI OI, IE NA, US Montemurro, TO EL, US AF, LA RI, RN GE, BE PR) - soggetti, tutti, impegnati in quel contesto criminale e perciò a conoscenza dei relativi assetti di potere - compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato, risultante partecipe della associazione 'ndranghetista e, in particolare, inserito nel gruppo riconducibile ai "Lanzino-Ruà-Patitucci", ove svolgeva un ruolo operativo nel campo del traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo che la prova cautelare degli addebiti emergesse anzitutto dall'attività intercettativa e dalle successive dichiarazioni del collaboratore di giustizia BE PR. Quest'ultimo, nel descrivere le dinamiche associative, ha narrato che SI (detto AM o UP) - che aveva ricevuto una dote di 'ndrangheta - era operativo nel campo degli stupefacenti e forniva il proprio costante contributo nella realizzazione di ritorsioni commissionate dal clan di appartenenza, oltre che nella veicolazione di messaggi verbali per conto dei vertici dell'associazione. Lo stesso, insieme ai sodali FA NN e IO LL, rappresentava all'esterno i vertici del gruppo per la vendita dello stupefacente all'ingrosso, in una rete di distribuzione capillarmente gestita dai componenti più fidati. Dalle captazioni ambientali è inoltre emerso che il gruppo si prodigava, anche attraverso il costante rapporto con gli altri, nella raccolta di denaro per sostenere le spese legali di AN PR. Dalla conversazione del 25 marzo 2017 fra i fratelli BE e NO PR si evinceva che il clan incamerava somme significative dal settore degli stupefacenti, in parte desinate ad alimentare la "bacinella" comune alla confederazione di 'ndrangheta. Da altro dialogo intercorso fra i fratelli NT e BE PR il 4 febbraio 2017 si evinceva il ruolo di SI, indicato (unitamente a quello di LL) come uno degli incaricati a svolgere un'azione punitiva violenta nei confronti di alcuni soggetti che si erano intromessi nel traffico di droga ("E gli ho detto...ora dovete andare a rompergli il muso, ora!"). SI aveva anche il compito di veicolare messaggi con esponenti di spicco della consorteria quale CO Sforza. Ancora, il 16 marzo 2017, SI veniva intercettato a bordo dell'auto di BE PR, ove questi, insieme al fratello NO, lo incaricava di recarsi a un incontro importante, consegnandoli anche del denaro. Da altre captazioni (13 maggio e 26 giugno 2017) si evinceva il suo ruolo nel movimentare somme di denaro. 3 Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal mero decorso di un lasso temporale in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, attesa la dimensione attuale della affiliazione e del persistente vincolo associativo risalente nel tempo e mai rescisso. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza da parte del Tribunale di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili;
2.2. violazione di legge con riguardo alla c.d. contestazione a catena rispetto alla precedente ordinanza coercitiva emessa nell'ambito del procedimento n. 1043/2019 r.g.n.r. per un reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto probatorio della intraneità all'associazione mafiosa;
2.4. violazione di legge con riguardo alla mancata considerazione dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. 2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame ed emergendo la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il motivo peraltro è generico, poiché il ricorrente affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti 4 dell'ordinanza registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell'attività di giudizio costituisce il proprium. 3. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, in punto di retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. alla prima ordinanza coercitiva in data 11 febbraio 2020 per partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Innanzi tutto, il Tribunale, confrontandosi con i rilievi difensivi, ha evidenziato la diversità tra le due associazioni non solo dal punto di vista giuridico, ma anche di fatto, dando conto degli elementi indiziari che consentivano di ritenere l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata come avente connotati ben più ampi, collegandosi l'attività a quella della confederazione, in cui confluivano parte dei proventi dell'attività illecita solo in parte legata al settore degli stupefacenti. Sotto diverso profilo, il Tribunale ha rappresentato che, nella specie, il dato fattuale emerso dalle propalazioni di PR circa la figura di SI quale partecipe dell'associazione di 'ndrangheta e soggetto che si occupava, oltre che di stupefacenti, di attività estorsiva ("Tra i membri del gruppo che si occupavano di estorsioni c'erano, in particolare, RO SI...."), valorizzato nel quadro di gravità indiziaria, si colloca a partire dal dicembre 2020 al maggio 2021, a diversi mesi di distanza temporale dall'adozione della prima ordinanza coercitiva risalente al febbraio 2020, sicché il fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva - la persistente partecipazione a una cosca mafiosa - non era già desumibile dagli atti del primo procedimento A-- eib Q tA, , Va inoltre sottolineato che l'apprezzamento del Tribunale, circa l'insussi stenza dei requisiti di operatività dell'istituto previsto dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale per il quale tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 4. Il secondo motivo di ricorso di ricorso investe, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al 5 delitto associativo ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all'operatività del sodalizio criminoso. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano - oltre che affatto generiche - palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non .consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argonnentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha proceduto innanzitutto a una narrazione delle vicende criminose e della struttura della cosca mafiosa operante nel territorio cosentino (anche richiamando il provvedimento genetico) e del ruolo facente capo all'indagato, deducendo i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni del collaboratore BE PR che lo collocano quale partecipe del gruppo di cui lo stesso propalante faceva parte, ha evidenziato il suo ruolo attivo all'interno del sodalizio, in particolare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, nel compimento di azioni di ritorsione commissionate dal clan, nel veicolare i messaggi per conto dei vertici dell'associazione, come confermato dal compendio delle intercettazioni puntualmente riportate nell'ordinanza impugnata, sia in relazione al profilo delle dinamiche interne del clan e dei rapporti con i vertici dello stesso, sia del contributo fattivo e dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto di contestazione provvisoria. 5. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale fra i 6 fatti contestati e accertati e l'adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell'assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. Di talché, anche per questo profilo non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DR NO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame - ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio, che aveva applicato la misura della Penale Sent. Sez. 6 Num. 24905 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 04/05/2023 custodia in carcere nei confronti di RO SI per il reato di cui agli artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto cod. pen. (capo 1). Il reato contestato si inserisce in una serie di episodi delittuosi - tutti oggetto del medesimo provvedimento genetico - posti in essere da vari indagati. In particolare, vengono contestati 298 capi di imputazione. Al capo 1) è contestato il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di 119 indagati, con attribuzione del ruolo dagli stessi rivestito all'interno di una articolazione della 'ndrangheta. Dal capo 2) al capo 172) sono contestati i reati-fine, tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e riferiti alla consorteria mafiosa di cui al capo 1). Al capo 173) è contestata una associazione criminale ex art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ontologicamente collegata all'associazione di cui al capo 1) e, infine, dal capo 174) al 298) sono contestati i reati-fine relativi all'associazione di cui al capo 173). Innanzitutto, il Tribunale respingeva la doglianza difensiva relativa alla violazione della disciplina di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che il materiale investigativo posto a fondamento del titolo cautelare fosse il medesimo utilizzato nell'ambito di altro procedimento (tuttora pendente in primo grado), ove SI era stato sottoposto alla misura detentiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e che già allora erano desumibili i fatti oggetto del presente procedimento. I giudici del riesame ritenevano, da un lato, che i fatti oggetto del presente procedimento non erano stati commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza, trattandosi di una contestazione "aperta" e che, dall'altro, gli elementi indiziari (con particolare riguardo alle intercettazioni) già acquisiti e posti a fondamento della contestazione associativa ex art. 74 d.P.R. cit. dell' 11 febbraio 2020 non erano sufficienti a inquadrare SI quale partecipe dell'associazione di stampo mafioso, dal momento che la completezza del quadro indiziario era stata raggiunta solo grazie alla collaborazione di BE PR, le cui dichiarazioni hanno avuto luogo in momenti successivi a partire dal dicembre 2020. Il Tribunale narrava quindi, anche mediante il richiamo al provvedimento genetico, le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria di 'ndrangheta operante nel territorio cosentino (capo 1), caratterizzata dall'essere un'unione fra sette gruppi confinanti e alleati, al fine di preservare, mantenere e rinforzare il dominio sul territorio, nonché dediti a commettere i diversi delitti sottesi a tale finalità (estorsioni, gioco d'azzardo e scommesse, narcotraffico, usure ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria). In particolare, la consorteria denominata "Lanzino-Ruà-Patitucci" risultava confederata con il gruppo detto "Zingari", della quale la famiglia SE ("Banana") era l'espressione più importante. Del clan "Lanzino-Ruà-Patitucci" il gruppo PR si configurava come una propaggine territoriale operante nell'area Tarsia-Roggiano Gravina. 2 Gli esiti investigativi risultanti da captazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l'analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, i servizi di geolocalizzazione, osservazione e controllo, le attività di perquisizione e sequestro e l'analisi delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (IN SE, AN RU, SI OI, IE NA, US Montemurro, TO EL, US AF, LA RI, RN GE, BE PR) - soggetti, tutti, impegnati in quel contesto criminale e perciò a conoscenza dei relativi assetti di potere - compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, consentivano di ricostruire il complesso quadro sopra descritto. Il Tribunale esaminava quindi la consistenza probatoria delle specifiche accuse che riguardavano l'indagato, risultante partecipe della associazione 'ndranghetista e, in particolare, inserito nel gruppo riconducibile ai "Lanzino-Ruà-Patitucci", ove svolgeva un ruolo operativo nel campo del traffico di sostanze stupefacenti, ritenendo che la prova cautelare degli addebiti emergesse anzitutto dall'attività intercettativa e dalle successive dichiarazioni del collaboratore di giustizia BE PR. Quest'ultimo, nel descrivere le dinamiche associative, ha narrato che SI (detto AM o UP) - che aveva ricevuto una dote di 'ndrangheta - era operativo nel campo degli stupefacenti e forniva il proprio costante contributo nella realizzazione di ritorsioni commissionate dal clan di appartenenza, oltre che nella veicolazione di messaggi verbali per conto dei vertici dell'associazione. Lo stesso, insieme ai sodali FA NN e IO LL, rappresentava all'esterno i vertici del gruppo per la vendita dello stupefacente all'ingrosso, in una rete di distribuzione capillarmente gestita dai componenti più fidati. Dalle captazioni ambientali è inoltre emerso che il gruppo si prodigava, anche attraverso il costante rapporto con gli altri, nella raccolta di denaro per sostenere le spese legali di AN PR. Dalla conversazione del 25 marzo 2017 fra i fratelli BE e NO PR si evinceva che il clan incamerava somme significative dal settore degli stupefacenti, in parte desinate ad alimentare la "bacinella" comune alla confederazione di 'ndrangheta. Da altro dialogo intercorso fra i fratelli NT e BE PR il 4 febbraio 2017 si evinceva il ruolo di SI, indicato (unitamente a quello di LL) come uno degli incaricati a svolgere un'azione punitiva violenta nei confronti di alcuni soggetti che si erano intromessi nel traffico di droga ("E gli ho detto...ora dovete andare a rompergli il muso, ora!"). SI aveva anche il compito di veicolare messaggi con esponenti di spicco della consorteria quale CO Sforza. Ancora, il 16 marzo 2017, SI veniva intercettato a bordo dell'auto di BE PR, ove questi, insieme al fratello NO, lo incaricava di recarsi a un incontro importante, consegnandoli anche del denaro. Da altre captazioni (13 maggio e 26 giugno 2017) si evinceva il suo ruolo nel movimentare somme di denaro. 3 Circa le esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza delle stesse e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dal mero decorso di un lasso temporale in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso, attesa la dimensione attuale della affiliazione e del persistente vincolo associativo risalente nel tempo e mai rescisso. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza da parte del Tribunale di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili;
2.2. violazione di legge con riguardo alla c.d. contestazione a catena rispetto alla precedente ordinanza coercitiva emessa nell'ambito del procedimento n. 1043/2019 r.g.n.r. per un reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., difettando il presupposto probatorio della intraneità all'associazione mafiosa;
2.4. violazione di legge con riguardo alla mancata considerazione dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. motivi di ricorso sono per un verso aspecifici e per altro verso manifestamente infondati. 2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del giudice del riesame sia immune da censure, dal momento che il Tribunale si è confrontato con le doglianze sollevate dalla Difesa operando una congrua valutazione di infondatezza dei motivi di gravame ed emergendo la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il motivo peraltro è generico, poiché il ricorrente affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, però, di indicare quali contenuti 4 dell'ordinanza registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione che dell'attività di giudizio costituisce il proprium. 3. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso, in punto di retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. alla prima ordinanza coercitiva in data 11 febbraio 2020 per partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Innanzi tutto, il Tribunale, confrontandosi con i rilievi difensivi, ha evidenziato la diversità tra le due associazioni non solo dal punto di vista giuridico, ma anche di fatto, dando conto degli elementi indiziari che consentivano di ritenere l'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestata come avente connotati ben più ampi, collegandosi l'attività a quella della confederazione, in cui confluivano parte dei proventi dell'attività illecita solo in parte legata al settore degli stupefacenti. Sotto diverso profilo, il Tribunale ha rappresentato che, nella specie, il dato fattuale emerso dalle propalazioni di PR circa la figura di SI quale partecipe dell'associazione di 'ndrangheta e soggetto che si occupava, oltre che di stupefacenti, di attività estorsiva ("Tra i membri del gruppo che si occupavano di estorsioni c'erano, in particolare, RO SI...."), valorizzato nel quadro di gravità indiziaria, si colloca a partire dal dicembre 2020 al maggio 2021, a diversi mesi di distanza temporale dall'adozione della prima ordinanza coercitiva risalente al febbraio 2020, sicché il fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva - la persistente partecipazione a una cosca mafiosa - non era già desumibile dagli atti del primo procedimento A-- eib Q tA, , Va inoltre sottolineato che l'apprezzamento del Tribunale, circa l'insussi stenza dei requisiti di operatività dell'istituto previsto dal terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen., risulta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale per il quale tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235910; Sez. 6, Sentenza n. 15821 del 03/04/2014, De Simone, Rv. 259771; Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511; Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 4. Il secondo motivo di ricorso di ricorso investe, per il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il giudizio di gravità del quadro indiziario in ordine al 5 delitto associativo ascritto all'indagato: difetterebbe il presupposto probatorio di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile all'operatività del sodalizio criminoso. Orbene, le doglianze riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati probatori, nella specie di tipo investigativo, dichiarativo e intercettativo, risultano - oltre che affatto generiche - palesemente infondate, siccome sostanzialmente dirette a una non .consentita rilettura degli elementi indiziari e ad una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, a fronte dell'apparato argonnentativo, logico ed esaustivo, della motivazione dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha proceduto innanzitutto a una narrazione delle vicende criminose e della struttura della cosca mafiosa operante nel territorio cosentino (anche richiamando il provvedimento genetico) e del ruolo facente capo all'indagato, deducendo i gravi indizi di colpevolezza dalle dichiarazioni del collaboratore BE PR che lo collocano quale partecipe del gruppo di cui lo stesso propalante faceva parte, ha evidenziato il suo ruolo attivo all'interno del sodalizio, in particolare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, nel compimento di azioni di ritorsione commissionate dal clan, nel veicolare i messaggi per conto dei vertici dell'associazione, come confermato dal compendio delle intercettazioni puntualmente riportate nell'ordinanza impugnata, sia in relazione al profilo delle dinamiche interne del clan e dei rapporti con i vertici dello stesso, sia del contributo fattivo e dello stabile inserimento del ricorrente nel sodalizio. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti oggetto di contestazione provvisoria. 5. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, nell'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità (Sez. 2, n. 12967 del 05/03/2019, Santaiti, Rv. 275527; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861), per la quale, anche se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l'irrilevanza del mero decorso di un lasso temporale fra i 6 fatti contestati e accertati e l'adozione della misura coercitiva, sul duplice rilievo della persistente operatività della cosca, fortemente radicata nel territorio, e dell'assenza di seri elementi attestanti la rescissione del vincolo associativo. Di talché, anche per questo profilo non può consentirsi alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione all'apprezzamento compiuto dal giudice del merito. 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 04/05/2023