Sentenza 14 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di appello cautelare, il Tribunale ha il potere di disporre integrazioni probatorie d'ufficio rispetto alle quali deve garantire, a pena di nullità ex art.178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., l'esercizio del contraddittorio tra le parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale sulla base di informazioni in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, acquisite presso la direzione dell'istituto penitenziario ove era ristretto con provvedimento adottato fuori dall'udienza e senza che l'esito dell'accertamento fosse stato portato a conoscenza delle parti che, di conseguenza, non avevano potuto interloquire sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2021, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
Testo completo
02630-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez. 2192 Angelo Costanzo -Presidente - Emilia Anna Giordano CC 14/12/2021- Ercole Aprile Relatore - R.G.N. 35376/21 Riccardo Amoroso Paolo Di Geronimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AP PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2021 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Davide Adami e dell'avv. Marco Libardi, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 6 luglio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, aveva rigettato una richiesta difensiva di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere - alla quale è sottoposto PP AP, imputato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (oltre che per altri reati) - con quella degli arresti domiciliari per un'asserita incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. Rilevava il Tribunale come non fossero emersi elementi di novità tali da giustificare la modifica di altra recente decisione adottata su analoga istanza difensiva, anche in considerazione delle aggiornate indicazioni fornite dalla direzione della casa circondariale, ove il AP si trova ristretto, in ordine allo stato di salute del predetto imputato.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il AP, con atto sottoscritto da uno dei suoi due difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 310 e 603 cod. proc. pen., e il connesso vizio di motivazione, per avere il Tribunale dell'appello cautelare deciso sull'impugnazione valorizzando il contenuto di una relazione della direzione della casa circondariale sulle attuali condizioni di salute del detenuto, richiesta dallo stesso Tribunale ma della cui acquisizione non era stato dato avviso alle parti: acquisizione che dovrebbe essere preclusa al Tribunale dell'appello cautelare ovvero che, se consentita, doveva essere effettuata in maniera tale da garantire il contraddittorio delle parti sui relativi risultati conoscitivi.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di PP AP vada accolto, essendo fondato il motivo dedotto per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
2. Il ricorso portato all'odierna attenzione della Corte propone due questioni in diritto tra loro connesse. La prima è se il Tribunale dell'appello cautelare, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sull'impugnazione proposta avverso ad una ordinanza in materia di misure cautelari, possa esercitare d'ufficio un potere di integrazione del materiale probatorio: in particolare, se possa chiedere alla direzione della 2 casa circondariale, nella quale l'imputato si trovi ristretto in applicazione della misura custodiale carceraria, una relazione del medico penitenziario sulle condizioni di salute del detenuto. La seconda questione è se, riconosciuta la legittimità dell'esercizio di un siffatto potere istruttorio di ufficio, l'acquisizione dei nuovi risultati conoscitivi debba avvenire nel rispetto di particolari formalità e delle regole del contraddittorio.
2.1. Al primo quesito va data risposta positiva. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno già avuto modo di chiarire come nel procedimento conseguente all'appello proposto tanto dal pubblico ministero quanto dall'indagato contro una ordinanza in materia di misure cautelari personali, è legittima la produzione di documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che ciò avvenga nell'ambito dei confini segnati dal "devolutum" (in questo senso Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357). E ciò vale perché l'appello nel processo di merito e l'appello nel procedimento incidentale in materia di libertà personale partecipano della stessa natura, poiché integrano lo stesso strumento di verifica del provvedimento del primo giudice (così Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313): come peraltro confermano anche i lavori preparatori, atteso che nella Relazione al progetto preliminare per il nuovo codice di rito si era puntualizzato come per l'appello cautelare dovessero trovare applicazione, in quanto compatibili ed in quanto non diversamente disposto, le regole proprie dell'appello avverso la sentenza adottata nel giudizio di cognizione. E' possibile, perciò, ritenere che, fermi restando gli effetti del criterio del tantum devolutum quantum appellatum, che impongono una limitazione del perimetro cognitivo del tribunale dell'appello cautelare con la preclusione dell'esame dei 'punti' della decisione diversi da quelli oggetto di specifica censura, non vi sia alcuna valida ragione per escludere che l'integrazione del materiale probatorio di regola mediante l'acquisizione di elementi di prova - precostituiti, ovvero di elementi di prova costituendi nei limitati casi in cui ciò sia consentito dalle norme del codice di procedura penale - possa avvenire, oltre che su richiesta delle parti, anche per una iniziativa adottata d'ufficio dallo stesso tribunale: in quanto, nel rispetto di quel perimetro, i poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'appello de libertate sono pieni, essendo comunque abilitato ad intervenire anche d'ufficio pro libertate (così C. cost., sent. n. 89 del 1998). Ciò a differenza di quanto avviene dinanzi al tribunale del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il cui procedimento, pur caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, è caratterizzato da tempi di svolgimento incompatibili con l'esercizio di un potere istruttorio da parte del collegio. 3 ع م ل Tuttavia, il richiamo ai presupposti e alle modalità di integrazione probatoria tipiche del giudizio dibattimentale disciplinate dall'art. 603 cod. proc. pen., non è pertinente nel caso dell'appello cautelare, in quanto il tribunale che si pronuncia su una siffatta impugnazione è chiamato a valutare la necessità di una integrazione del materiale informativo nel rispetto delle regole proprie del modello camerale: come si evince dall'espresso richiamo "alle forme dell'art. 127" cod. proc. pen. contenuto, a proposito delle modalità di svolgimento del procedimento, nell'art. 310, comma 2, dello stesso codice di rito (sulla inoperatività, nei casi in argomento, dell'art. 603 cod. proc. pen., v. Sez. 5, n. 17970 del 07/02/2020, Giacobbi, Rv. 279398). Ed allora, se è sufficientemente pacifico che il tribunale dell'appello cautelare possa 'replicare' il potere, spettante al giudice cui sia stata rivolta una richiesta di revoca o di sostituzione di una misura cautelare, di disporre gli accertamenti medici sulle condizioni di salute asseritamente incompatibili con lo stato di detenzione a norma dell'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Macrì, Rv. 268029), è ragionevole ritenere che quel tribunale possa esercitare il potere di disporre, "anche d'ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute e sulle altre condizioni o qualità personali dell'imputato", secondo quanto espressamente previsto dall'art. 299, comma 4-ter, prima parte, cod. proc. pen.: "accertamenti" tra i quali può essere ricompreso anche quello che dovesse concretizzarsi in una richiesta di informazioni sulle condizioni di salute dell'imputato indirizzata alla direzione dell'istituto penitenziario ove lo stesso si trova ristretto.
2.2. Con riferimento alla seconda delle questioni dedotte dal ricorrente, è ragionevole ritenere che i risultati di un accertamento che il tribunale dell'appello cautelare dovesse disporre ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter, prima parte, cod. proc. pen., vanno posti a conoscenza delle parti, in maniera tale da permettere l'esercizio del diritto al contraddittorio sulla valenza dei relativi dati conoscitivi. Nel caso di acquisizione da parte del tribunale dell'appello cautelare di nuovi elementi di conoscenza, diversi da quelli che le parti potrebbero aver allegato all'atto di impugnazione o ad una loro memoria depositata nei termini di legge, è necessario, infatti, modulare, di volta in volta, gli spazi del contraddittorio camerale fra le parti, ad esempio concedendo alla difesa un congruo termine per esaminare e confutare l'efficacia dimostrativa dei nova tardivamente prodotti dall'accusa" (in questo senso Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357). Analogamente, il diritto al contraddittorio va salvaguardato laddove l'acquisizione dei nuovi elementi di conoscenza sia il frutto di una iniziativa disposta d'ufficio del tribunale adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. E ciò if perché l'acquisizione di tali elementi non può avvenire fuori udienza, dopo che le parti hanno formulato le loro conclusioni e senza rinnovare la discussione (così Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Strazzeri, Rv. 281331; Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814; Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Colucci, Rv. 265599; conf. Sia pur con riferimento alla specifica disciplina del mandato di arresto europeo, Sez. 6, n. 30884 del 18/09/2020, Lula, Rv. 279851- 01); e neppure prima dello svolgimento dell'udienza, laddove le parti non vi abbiano poi preso parte, tenuto conto che, essendo la partecipazione alla camera di consiglio solo eventuale, ciascuna parte che dovesse determinarsi a non presenziare deve essere garantita sul fatto che la decisione finale sarà presa sulla base della documentazione messa a disposizione del collegio nei termini di legge, non gravando su ciascuna di quelle parti più alcun obbligo di verifica successiva del contenuto del fascicolo processuale (in questo senso Sez. 2, n. 36125 del 26/06/2019, Polichetti, Rv. 277078; e Sez. 6, n. 36206 del 24/09/2010, Serraleggeri, Rv. 248711, con riferimento alla inutilizzabilità di elementi probatori nuovi introdotti da una delle parti mediante una memoria depositata oltre il termine indicato nell'art. 127, comma 2, cod. proc. pen.). Il mancato rispetto di tale regula iuris comporta, dunque, la violazione del principio del contraddittorio, sanzionabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
2.3. Nel caso di specie è accaduto che il Tribunale di Venezia ha utilizzato per la sua decisione i risultati di un accertamento aggiornato (datato 16 agosto 2021) sullo stato di salute del AP, acquisito con una iniziativa istruttoria posta in essere il 14 agosto 2021 fuori udienza, senza che degli esiti di tale relativa verifica sia stata in qualche maniera notiziata la difesa dell'appellante: così determinando una violazione di una disposizione, prescritta a pena di nullità, concernente l'assistenza dell'imputato.
3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Venezia che nel nuovo giudizio si uniformerà al principio di diritto innanzi indicato. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen. 5 h Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Costanzo Ercole Aprile 162 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2022 IL EEMADIDCA R P IL CANCELLERE E. Patrizia Di Laurenzio 6