Sentenza 8 novembre 2017
Massime • 1
In tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2017, n. 52620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52620 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2017 |
Testo completo
52620-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/11/2017 Presidente Sent. n. sez. ADET TONI NOVIK - 3619/2017 VINCENZO SIANI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI - N.10627/2017 RAFFAELLO MAGI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA SE nato [...] a [...] avverso l'ordinanza del 06/02/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG M. Francesca Loy che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di LO SE con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal P.M. in data 3/10/2016 per la pena complessiva di anni diciassette e mesi quattro di reclusione ed euro 7.664,52 di multa. Il Giudice, dopo l'udienza in camera di consiglio, aveva trasmesso al P.M. gli atti perché verificasse l'esistenza di eventuali errori, atteso che in un precedente cumulo emesso nel 2015 la pena residua era stata determinata in misura inferiore;
sulla base della nota di risposta del P.M., affermava che nessun errore vi era stato, se non uno favorevole al condannato.
2. Ricorre per cassazione il difensore di SE LO, deducendo violazione di legge. Il Tribunale, che si era riservato per la decisione dopo l'udienza in camera di consiglio del 12/1/2017, aveva trasmesso nota interlocutoria al P.M. e, ricevuta la risposta, aveva provveduto con l'ordinanza impugnata senza fissare nuova udienza. Si trattava di palese violazione dell'art. 127 cod. proc. pen., in quanto non era stato garantito il diritto di difesa del condannato, che non aveva potuto interloquire sul contenuto delle informazioni trasmesse dal P.M.. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti;
ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015 - dep. 26/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555); il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza camerale al fine di consentire alle parti di esaminare i nuovi documenti e rassegnare, all'esito, eventuali diverse o ulteriori 2 conclusioni (Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009 - dep. 11/06/2009, D'Argenio, Rv. 244032). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Giudice, che provvederà sull'incidente di esecuzione previa instaurazione del contraddittorio tra le parti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Foggia. Così deciso l'8 novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente. Adet Toni Novik Giacomo Rocchi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3