Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
In tema di durata massima dei termini di custodia cautelare, mentre l'art. 297, comma quarto, c.p.p. introduce l'istituto del cosiddetto "congelamento" , in forza del quale, limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice, i giorni in cui sono tenute le udienza e quelli necessari per la deliberazione della sentenza non si computano, l'art. 304, comma secondo, c.p.p. prevede, in caso di dibattimenti particolarmente complessi, la sospensione dei termini di custodia cautelare, per effetto di un provvedimento del giudice, operante anche sugli intervalli fra le udienze e tra queste e il momento di deliberazione della decisione (cosiddetti tempi morti). Poiché i due istituti sono completamente autonomi, nei casi in cui venga adottato il provvedimento previsto dal comma secondo dell'art. 304, di più ampia portata temporale, il periodo di "congelamento" viene ad essere assorbito da quello di durata della sospensione, con la conseguenza della non cumulabilità dei periodi stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/1998, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25.3.98
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " GO LA " N. 1072
3. " GO FO " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana FE " N. 43452/97
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel procedimento a carico di IN RO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 13.10.97 Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. FE Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Con provvedimento 24.7.97 il Tribunale di Milano disponeva la scarcerazione di IN RO, imputato di partecipazione ad associazione mafiosa, per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare relativo alla fase del giudizio di I grado. A seguito di appello del Pubblico Ministero il Tribunale della Libertà di Milano, con ordinanza 13.10.97, confermava l'impugnata pronuncia.
Rilevava il giudicante che nel caso concreto, in presenza della disposta sospensione dei termini di fase ex art. 304 c. 2 c.p.p. (ord. 9.5.96), non poteva trovare applicazione - come invece sostenuto dall'appellante - il disposto dell'art. 297 c. 4 c.p.p. secondo cui deve tenersi conto dei giorni nei quali si sono svolte le udienze solamente ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare: conseguentemente il termine massimo di fase, previsto in due anni dall'art. 304 c. 6 c.p.p. doveva ritenersi interamente decorso alla data del 3.6.97, essendo stato il decreto di rinvio a giudizio emesso in data 3.6.95.
Il riportato provvedimento è stato impugnato con ricorso per Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale ha denunciato erronea applicazione degli artt. 297 c.4 e 304 c.p.p. Il motivo è infondato.
Non può invero condividersi la tesi del ricorrente secondo cui l'art. 297 c. 4, detterebbe, in tema di computo dei termini per la custodia cautelare, una regola destinata a rimanere intangibile anche in caso di sospensione ex art.304 c.2 c.p.p. Al proposito si osserva quanto segue.
L'art. 297 c. 4 c.p.p. prevede il cosidetto congelamento dei termini della custodia cautelare nei giorni di udienza ed in quelli necessari per la deliberazione della sentenza: trattasi di una sospensione che opera di diritto, collegabile all'impegno oggettivo e non contestato del Giudice nei giorni suddetti. L'inserimento di tale sospensione nella norma relativa al computo dei termini di durata della misura non ne muta la natura e si spiega col fatto che essa per le sue caratteristiche viene ad incidere direttamente ed immediatamente sul sistema di calcolo.
Quanto sopra è confermato dall'art.1 D.L. n. 6091 (conv. in legge n.133/91), norma di interpretazione autentica, secondo cui l'art. 297 c. 4 c.p.p. va inteso nel senso che ".... indipendentemente da una richiesta del P.M. e da un provvedimento del Giudice nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado e del giudizio nelle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti dall'art. 303 c.4 c.p.p. , salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304 c. 2 c.p.p.". L'art. 304 c.2 c.p.p. prevede invece una figura di sospensione disposta dal giudice, su richiesta del P.M., per i dibattimenti particolarmente complessi, relativi a determinati reati: l'ambito cronologico di tale fattispecie, operando anche sugli intervalli e sui tempi morti è d'altro canto estremamente più ampio di quello cui fa riferimento l'art. 297 c. 4 c.p.p. ed è dunque in rapporto di continenza con questo.
Nella riferita ottica la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito l'indipendenza dei due istituti - congelamento dei termini e sospensione per dibattimenti particolarmente complessi - e di conseguenza ha escluso che gli stessi fossero cumulabili (Cass.30.5.97 n.0 2206 RV 208157; Cass. 27.8.97 n. 0 3014 RV 208846;
Cass. 30.10.97 n. 0 5864 RV 208769). Siffatto insegnamento non può che essere condiviso puntualizzandosi come, in realtà, esso trovi conferma nel dato letterale rappresentato dalla circostanza che l'art. 297 c.4 c.p.p. fa espresso riferimento solo all'art. 303 c. 4 c.p.p., così delimitando la propria sfera di operatività alla situazione di cui a tale norma. Nè vale invocare in senso contrario l'eliminazione - operata dalla legge n.332/85 - dell'inciso iniziale dell'art. 297 c. 4 c.p.p. che esplicitamente escludeva dai fissati criteri di computo "quanto disposto dall'art. 304 c. 2".
Infatti, poiché i sopra evidenziati dati testuali e logici delineano senza lasciare spazio a dubbi ermeneutici i rispettivi campi di applicabilità degli artt. 297 c.4 e 304 c. 2, deve ritenersi che il legislatore del 95, eliminando l'inciso de quo, ne abbia in realtà solamente sottolineato l'ultroneità.
Del resto se si fosse inteso sancire una completa assimilazione della fattispecie di cui all'art. 304 c.p.p. a quella dell'art. 303 c.p.p. ai fini dell'operatività della regola di cui al c.4 dell'art. 297 c.p.p., sarebbe stato necessario inserire in tale disposizione,
accanto al riferimento al C. 4 dell'art. 303 c.p.p., anche quello al C. 6 dell'art. 304 C.P.P. A definitivo conforto dell'adottata tesi si segnala infine che - mentre l'originario dettato dell'art. 304 c.p.p. prevedeva, con riferimento alle ipotesi di sospensione, un unico limite finale di durata della custodia, comunque non superabile, in rapporto all'intero arco del procedimento - il comma 6 di tale norma, introdotto dalla legge 302/95, individua il limite de quo su due distinti livelli, uno di fase ed uno finale: rispetto a questa disciplina l'unica deroga prevista risulta quella di cui al successivo C. 7^ ove si sancisce che "dei periodi di sospensione di cui al C. 1 lett. b" si deve tenere conto solo nel computo riguardante il limite relativo alla durata complessiva della custodia e non anche in quello riguardante il limite relativo alle diverse fasi. orbene, qualora il legislatore avesse voluto consentire il superamento dei termini in fase di cui al comma 6^ dell'art.304 c.p.p. anche per effetto del "congelamento" ex art.297 c.4 c.p.p. ne avrebbe fatto espressa menzione: dalla previsione della sola citata eccezione si deduce invece che l'istituto in questione non può sovrapporsi alla sospensione ex art. 304 c.2 c.p.p. Deve pertanto concludersi nel senso che il disposto dell'art. 297 c.4 c.p.p. - secondo cui nel calcolo dei termini di fase non si tiene conto dei giorni di udienza - non può operare, neppure dopo la riforma introdotta colla legge 332/95, nel caso in cui sia stata disposta nel giudizio la sospensione ex art.304 c.2 in presenza di dibattimento particolarmente complesso per i reati ivi richiamati;
il criterio contemplato dall'art.297 c.4 c.p.p. rimane invero assorbito dalla seconda previsione di più ampia portata.
Alla luce delle svolte considerazioni consegue che correttamente il Tribunale di Milano ebbe a confermare la decisione relativa alla scarcerazione del ricorrente per essere decorso al 3.6.97 il termine di 2 anni previsto dall'art.304 c.6 c.p.p. dalla data del decreto che dispose il giudizio (3.6.95) senza che fosse intervenuta sentenza di condanna di I grado: il ricorso del P.M. deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998